domenica 22 gennaio 2017

Il capo di gabinetto negli enti locali non serve a nulla e non è nemmeno previsto dalla legge

Ma perchè la stampa generalista affida troppo spesso i propri commenti a chi di pubblica amministrazione sa poco ed è costretto a fidarsi di “voci”, completamente infondate?

Oggetto del contendere, ormai da mesi, è la funzione del capo di gabinetto, specie dopo tutta l’attenzione mediatica riservata alle vicende del comune di Roma.
Su Il Fatto Quotidiano del 22 gennaio 2017 leggiamo uno strepitoso passo di Andrea Managò, nell’articolo “L’affare nomine: un debutto da principianti”, che torna sul caso dell’incarico assegnato al fratello di Raffaele Marra, istruito e controfirmato dal Raffaele Marra stesso in clamoroso conflitto di interessi, ai sensi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (dpr 62/2013). Andiamo al passaggio che interessa: “Di certo, il 14 ottobre scorso, quando è stata approvata la nuova macrostruttura, non ha giovato l’assenza del capo di gabinetto: la casella è vacante da settembre 2016 quando il giudice Carla Romana Raineri è andata via sbattendo la porta. Si tratta della figura che in ogni comune sovrintende al controllo della legittimità degli atti, assieme al segretario generale”.
Peccato che non sia affatto corretto ciò che scrive il Managò. Al quale suggeriamo un sistema molto 2.0 per verificarlo: andare su un motore di ricerca, cercare “d.lgs 267 2000”, cliccare sul link, attendere prego, cliccare crtl+f (control + find) e scrivere nella casella di ricerca le parole “capo di gabinetto”. Sarebbe agevole, in questo modo, scoprire che queste parole nel d.lgs 267/2000, il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, semplicemente non esistono, per la semplice ragione che la figura del capo di gabinetto non è minimamente contemplata.
Non è per niente vero che “in ogni comune” vi sia un capo di gabinetto: sugli 8.100 comuni italiani, forse quelli che ne sono dotati saranno qualche decina: quelli più grandi, che pensano di potersi permettere la duplicazione di funzioni (e spesa) e competenze già esistenti (vedere qui).
La figura del capo di gabinetto non è affatto prevista dalla legge e tanto meno è necessaria e, comunque, laddove fosse istituita comunque di tutto dovrebbe interessarsi, tranne che di verifica della legittimità degli atti o dell’anticorruzione.
Infatti, il capo di gabinetto dipende direttamente dal sindaco: l’Anac ha ripetuto mille volte anche nei piani nazionali anticorruzione che non deve esservi dipendenza diretta e meno che mai fiduciaria tra politici e coloro che li controllano e meno che mai tra politici e responsabili anti corruzione.
E’ davvero un peccato che la stampa fornisca informazioni totalmente erronee, diffondendo nella società convinzioni altrettanto sbagliate, contribuendo non poche volte a campagne assurde e devastanti, come quella contro le province.
Qui, noi possiamo raggiungere solo poche centinaia di lettori, ai quali, comunque, diciamo: state attenti, il capo di gabinetto non è obbligatorio, è istituito in pochissimi comuni ed è una spesa, questa sì, completamente inutile, sottratta a molte altre ben più indispensabili funzioni alle quali i comuni dovrebbero attendere.

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