domenica 24 marzo 2013

#trasparenza Attività amministrative e costi connessi in un clic

L’organizzazione dei servizi e i sistemi per erogarli, assicurando la conoscibilità dei tempi e delle risorse impiegate sono tra i contenuti tipici della disciplina della trasparenza, ed il decreto di riordino, ovviamente, insiste molto su questi temi.

L’articolo 31 si sofferma sugli esiti dei controlli dell’attività amministrativa:

Art.31 Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull’attività dell'amministrazione

Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorchè recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.

Una delle questioni maggiormente delicate, riguardo al modo con cui le pubbliche amministrazioni esercitano i propri poteri, riguarda proprio il controllo del loro operato.

Il d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012, ha chiuso una fase a dir poco sciagurata dell’ordinamento, nel corso della quale i controlli, dopo l’eliminazione di quelli preventivi di legittimità, erano stati rimessi esclusivamente a quelli interni.

Progressivamente, a partire dalla legge 131/2003 hanno preso maggior forza i controlli della Corte dei conti, che, però, non potevano essere e non sono preventivi. Si tratta pur sempre di poteri di riscontro sulla correttezza dell’operato a consuntivo, anche se a partire dal 2011 e, soprattutto, con la riforma del 2012 essi sono stati rafforzati.

Anche i controlli interni hanno ricevuto un sostanziale rilancio. La riforma rimane sempre parziale e carente, perché i controlli per essere realmente efficaci debbono essere sempre preventivi e resi da un’autorità amministrativa terza ed indipendente.

Il d.l. 174/2012 commette l’errore, invece, di puntare ancora su organismi di controllo interni, carenti appunto della posizione di terzietà necessaria per il loro corretto funzionamento.

Il pericolo è, dunque, che la rete, per quanto le sue maglie si siano ristrette e rafforzate, restino sulla carta o solo formali.

E’, dunque, fondamentale conoscere come la funzione di controllo si sviluppa. Una modalità di verifica lasciata ad una sorta di negoziazione interna, ignota nei suoi meccanismi e nei suoi esiti, rischia di essere inefficace e solo formale.

L’articolo 31, allora, impone la pubblicazione degli elementi salienti della dialettica discendente dalla funzione di controllo:

1)      i rilievi degli organi di controllo interno, nonchè degli organi di revisione amministrativa e contabile, che non siano stati “recepiti”, cioè fatti propri dall’organo emanante, ai fini della revisione del provvedimento, insieme con gli atti nei confronti dei quali detti rilievi sono emessi;

2)      tutti i rilievi, ivi compresi anche quelli recepiti, espressi dalla Corte dei conti, riguardanti:

a)      l’organizzazione

b)      l'attività

i)       dell'amministrazione

ii)      di singoli uffici.

Dunque, in primo luogo i rilievi degli organi di controllo interno non possono essere considerati “interni” nel senso di “riservati”. Essi sono pubblici nel senso più pieno del termine: atti provenienti da soggetti pubblici, da numerare e registrare in archivi documentali (protocollo generale o serie archivistiche dedicate) e da pubblicare, in particolare se l’organo destinatario di tali rilievi non li abbia fatti propri.

Per quanto riguarda gli enti locali, fanno certamente parte del genere dei rilievi:

a)                  i pareri di regolarità amministrativa e contabile, previsti dall’articolo 49 del dlgs 267/2000;

b)                  i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 2, del d.lgs 267/2000;

c)                  i controlli sugli equilibri finanziari, di cui all’articolo 147-quinquies;

d)                  i controlli previsti dal piano triennale per la prevenzione della corruzione;

e)                  i pareri dei revisori dei conti, di cui all’articolo 239 del d.lgs 267/2000.

Destinatari di tali rilievi sono ovviamente tutti gli organi: sia quelli di governo, sia i dirigenti o i responsabili di servizio.

Indirettamente, la norma contribuisce a chiarire (diversamente da quanto lascia credere la lettura superficiale dell’articolo 147-bis, comma 3, del d.lgs 267/2000) che i rilievi degli organi di controllo non sono, ovviamente, vincolanti. L’organo competente all’adozione del provvedimento può anche non conformarsi, ma deve esplicitare le ragioni (il meccanismo dell’articolo 49, comma 4[1], del d.lgs 267/2000 è il modello da seguire).

Occorre, allora, pubblicare tanto il rilievo non seguito da successiva conformazione, quanto le ragioni addotte dall’organo competente.

Per quanto concerne, invece, i rilievi formulati dalla Corte dei conti nello svolgimento delle sue varie funzioni di controllo, la normativa è chiara ed impone di pubblicare sia i rilievi cui sia stato dato seguito, sia quelli cui non abbia fatto riscontro la conformazione.

Intento del legislatore, evidentemente, è imporre alle amministrazioni di dare contezza, sempre, ai cittadini dei rilievi mossi dalla magistratura contabile nei confronti della gestione. In questo modo si permette al corpo elettorale di rendersi conto, mentre la gestione è in corso, dei problemi operativi che la Corte dei conti evidenzia di volta in volta. Allo stesso modo, si fa in modo che le amministrazioni evidenzino come si adeguano ai suggerimenti della magistratura contabile, ma, soprattutto, sulla base di quali argomentazioni eventualmente ritengano di discostarsi dagli esiti dei controlli.

L’articolo 31 impone, dunque, di “mettere in piazza” i controlli sull’attività amministrativa e potrebbe costituire un forte e reale deterrente nei confronti di gestioni amministrative problematiche. Infatti, indirettamente si favorisce un vero e proprio controllo diffuso di stampa e cittadini, che possono così, con gli strumenti democratici e dell’informazione, incidere fortemente sulle scelte, imponendo, magari, cambi di rotta nelle decisioni e nei provvedimenti.

Il decreto-trasparenza intende permettere ai cittadini non solo di rendersi conto della correttezza e qualità “amministrativa” della gestione, ma anche dei costi e della qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, come prevede l’articolo 32:

Art.32 Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:

a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e il relativo andamento nel tempo;

b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

La disposizione appare specificamente riferita ai servizi pubblici produttivi, anche se è plausibile darne una lettura ampliativa, comprendente qualsiasi attività amministrativa rivolta direttamente ai cittadini, anche se non organizzata imprenditorialmente.

Si tratta dell’ennesima disposizione che spinge le pubbliche amministrazioni a dotarsi di strumenti posti a definire non solo regole e procedure, ma modalità di erogazione dei prodotti. Le regole e le procedure fissano alcuni elementi operativi obbligatori. La qualità, tuttavia, dei servizi discende anche, per fare esempi estremamente semplici e banali, dalla fruibilità dell’orario di apertura degli uffici, piuttosto che dalla disponibilità anche di sistemi di contatto tra cittadini e amministrazione on-line.

Le carte dei servizi o i documenti contenenti gli standard di qualità altro non sono se non condizioni generali, impegni aventi efficacia contrattuale, con le quali le amministrazioni si obbligano a rendere i propri servizi secondo determinati indici, che divengono standard perché non è possibile andare al di sotto di essi. Le carte dei servizi dovrebbero, per questo, prevedere penali nel caso di scostamenti dagli standard previsti.

In ogni caso, la pubblicazione di simili documenti consente ai cittadini di effettuare confronti tra gli standard offerti da diverse amministrazioni, per capire quali sono, a parità di condizioni, più efficienti e rendersi meglio conto del modo col quale vengono spese le risorse.

La pubblicazione degli standard, simmetricamente, è utile anche per ciascuna amministrazione, in quanto può essere uno degli elementi da utilizzare, da parte del sistema di valutazione, per determinare il risultato produttivo dell’ente e dei dipendenti.

In particolare, il decreto trasparenza impone di pubblicare:

1)      i costi contabilizzati, evidenziando

  1. quelli effettivamente sostenuti,
  2. quelli imputati al personale per ogni servizio erogato,
  3. il relativo andamento nel tempo;

2)      i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

Altra indiretta indicazione del decreto, dunque, è l’obbligo di computare i servizi mediante quel sistema di contabilità “industriale” o “economica” per costi, e non per meri flussi finanziari, che mai, tuttavia, si è riusciti ad impiantare con efficacia, se non per sperimentazioni.

Risulta, dunque, piuttosto complesso pubblicare elementi di contabilità che non risultano normati in modo omogeneo: i risultati potrebbero essere, per un verso, non corretti, per altro anche fuorvianti, visto che i criteri di computo, lasciati alla singola amministrazione, sarebbero fortemente differenziati.

Sta di fatto che, comunque, l’obbligo di evidenziare i costi affrontati è già di per sé estremamente utile. E’ un elemento di vera trasparenza, in quanto si permette di comprendere quanto costi ogni prestazione resa e come le amministrazioni reperiscono le risorse.

La norma insiste particolarmente sul costo del personale, che costituisce ovviamente un elemento rilevante e fondamentale, e spinge a tenere pubblicata anche la serie dinamica nel tempo dei costi affrontati, così da consentire un confronto.

Altro elemento di particolare rilievo, sul quale la legislazione da ultimo insiste molto, riguarda il controllo dei tempi: per questa ragione occorre indicare il tempo mediamente impiegato nell’erogazione dei servizi di anno in anno.

E, a proposito di tempi, il decreto trasparenza impone di rendere evidenti al pubblico i fondamentali tempi impiegati dalle amministrazioni per il pagamento dei fornitori:

Art.33 Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".

Il problema dei tempi di pagamento alle imprese è rilevantissimo. I ritardi costituiscono un macigno sulle imprese e sull’economia.

Il decreto-trasparenza, dunque, impone alle amministrazioni di rendere pubblici i tempi medi di pagamento alle imprese. Si tratta di un indicatore estremamente importante, perché può orientare gli imprenditori verso le amministrazioni che si dimostrino maggiormente virtuose nell’adempiere all’obbligazione fondamentale.

Certo, il tema della puntualità dei pagamenti non si risolve esclusivamente con la pubblicazione dei tempi. Non si deve ignorare che l’allungamento se non proprio il blocco dei pagamenti sono anche causati da una normativa contraddittoria se non kafkiana, che li subordina sia al patto di stabilità, sia alle procedure invero complesse e dilatorie per verificare con Equitalia la regolarità nei pagamenti delle imposte, per somme superiori ai 10.000 euro e, soprattutto, il tempo infinito che fa impiegare l’acquisizione del Durc. Il quale, in una concatenazione perversa, spesso non permette il pagamento, perché il ritardo di altre amministrazioni impedisce alle imprese di versare regolarmente i contributi a Inps, Inail o Cassa Edile.

L’indicatore previsto dal decreto-trasparenza tutti questi aspetti non può evidenziarli e rischia di essere solo una sorta di gogna mediatica, in assenza di una disciplina che consenta davvero di rispettare una tempistica veloce, in linea con le direttive europee. L’attuale normativa, proprio per gli oneri di controllo e il macigno del Durc non consente di rispettare i 30 giorni previsti, a meno di salti mortali o irregolarità. Insomma, la sola trasparenza non basta, se non si dà sostanza alle esigenze concrete.

L’articolo 34 riguarda le sole amministrazioni statali e fissa regole di trasparenza per regolamenti ministeriali o interministeriali e provvedimenti amministrativi di carattere generale.

Art.34 Trasparenza degli oneri informativi

1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonchè i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare 1'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè 1'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione Sulla Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati Sui siti istituzionali delle amministrazioni.

Lo scopo è permettere ai cittadini di conoscere come relazionarsi con la pubblica amministrazione, utilizzando moduli o check list.

Più significative per la semplificazione dei rapporti tra amministrazioni e cittadini, sono le previsioni dell’articolo 35.

Art.35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d 'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicatele seguenti informazioni:

a)       una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;

b)      1'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;

c)      il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale nonchè, ove diverso, 1'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con 1'indicazione del nome del responsabile dell’ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;

d)      per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all’istanza e la modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;

e)      le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;

f)        il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con 1'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;

g)      i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;

h)      gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;

i)        il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;

j)        le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni
di cui all'articolo 36;

k)      il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

l)        i risultati delle indagini di customer satifaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere 1'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare 1'istante a integrate la documentazione in un termine congruo.

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a)     i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attivi volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b)      le convenzioni quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

c)      le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonchè per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.

La norma è ricognitiva dei molti oneri di pubblicità riguardanti i procedimenti amministrativi previsti dalla legge 241/1990, dal d.lgs 82/2005, dalla stessa legge 190/2012 e molte altre disposizioni speciali di settore e consente di avere una disciplina univoca dei moltissimi adempimenti previsti.

Dunque, per ogni tipo di procedimento occorre pubblicare:

a)            una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili. In primo luogo, occorre spiegare in cosa consiste il procedimento, di quali fasi si compone, per dare un’idea del percorso che viene seguito. Meglio, se possibile, accompagnare anche con grafici illustrativi. Trattandosi di una “breve descrizione” non deve essere un approfondimento tecnico, ma l’esposizione con linguaggio semplice delle attività, con specifica attenzione a quelle a carico del privato ed ai suoi diritti.

b)            1'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria. Lo prevede già la legge 241/1990. Occorre indicare quale sia materialmente “l’ufficio” che si occupa di gestire il procedimento. L’informazione deve essere completa, con sede, numeri, orari, tipologie di contatti, così da consentire a cittadini e imprese di rivolgersi facilmente al giusto soggetto, per quanto la pubblica amministrazione abbia l’obbligo di indirizzare verso l’unità operativa realmente competente istanze o comunicazioni erroneamente indirizzate.

c)            una serie di dati fondamentali per le relazioni:

-         il nome del responsabile del procedimento. E’ la principale porta di accesso tra cittadino ed amministrazione, perché il responsabile del procedimento è la persona fisica che appunto impersona l’amministrazione e consente il contatto e il confronto. C’è da precisare che il legislatore incorre in un errore tecnico: per tipologie di procedimenti, i responsabili possono ovviamente essere ben più di uno. Il solo elenco da pubblicare in internet non è, dunque, risolutivo. Non si deve dimenticare che l’indicazione del concreto responsabile del procedimento va effettuata trascrivendolo nella comunicazione di avvio del procedimento.

-         i recapiti telefonici. Ovvio obbligo comunicazionale per permettere il contatto più semplice.

-         la casella di posta elettronica istituzionale. Altrettanto ed indispensabile obbligo. Non si deve dimenticare, tuttavia, di indicare anche la casella di posta elettronica certificata, come del resto impone l’articolo 1, comma 29, della legge 190/2012.

-         1'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con 1'indicazione del nome del responsabile. Anche questa è una previsione da tempo contenuta nella legge 241/1990. E’ necessario far comprendere al destinatario dell’azione amministrativa che il responsabile del procedimento spesso non coincide con l’autorità titolare della competenza ad adottare il provvedimento finale. Si deve, conseguentemente, chiarire da subito quale sia l’organo competente.

-         i recapiti telefonici. In questo caso si tratta dei recapiti dell’organo competente (è dura se si tratta di organi collegiali).

-         la casella di posta elettronica istituzionale. Come sopra.

d)            per i procedimenti ad istanza di parte:

-         gli atti e i documenti da allegare all’istanza

-         la modulistica necessaria, compresi i facsimile per le autocertificazioni

-         gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni

-         gli orari e le modalità di accesso con indicazione

  • degli indirizzi, dei recapiti telefonici
  • e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze.

Il legislatore pretende che i cittadini siano agevolati nella loro relazione con l’amministrazione e guidati. L’elenco dei documenti ed atti da esibire, la modulistica deve servire per rendere semplice l’approccio ed evitare lungaggini, o perfino esclusioni, dovute esclusivamente alla difficoltà di compilare istanze o documenti. Ovviamente, si accompagna a questo obbligo, quello di non poter rigettare le istanze se la documentazione o la modulistica risulti incompleta o fuorviante.

e)            le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino. A questo proposito l’articolo 1, commi 29 e 30, della legge 190/2012 indica due modalità minime: la prima è la relazione mediante posta elettronica, con l’obbligo delle amministrazioni di rendere noto l’indirizzo di Pec, rivolgendosi al quale i cittadini potranno ottenere tutte le informazioni relative ai procedimenti di loro interesse. La seconda, più evoluta, prevede una gestione informatizzata dei procedimenti amministrativi e la disponibilità di un sistema informativo su internet, al quale i cittadini e le imprese possano accedere tramite un sistema di identificazione univoco, per conoscere in ogni momento lo stato degli iter amministrativi di loro interesse.

f)            il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con 1'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante. Il termine finale costituisce un elemento fondamentale. Il cittadino ha il diritto di ottenere il provvedimento, favorevole o negativo che sia, entro la scadenza fissata. Inoltre, il termine è un indicatore di valutazione dell’efficienza e produttività davvero oggettivo. Le amministrazioni, dunque, nelle schede generali di presentazione dei procedimenti debbono evidenziare il termine finale, ma anche qualsiasi altro termine “endoprocedimentale”, cioè le scadenze all’interno della gestione, che risultino rilevanti, in quanto, ad esempio, comportino decadenze o impediscano la prosecuzione fino all’emanazione del provvedimento finale.

g)            i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione. La lettera g) impone alle amministrazioni di chiarire ai cittadini e alle imprese i casi nei quali possono servirsi della segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Inoltre, occorre specificare quando il procedimento può comunque concludersi con un provvedimento tacito di accoglimento, in applicazione dell’istituto del silenzio-assnso. In questo modo si permette ai cittadini di conoscere in anticipo della possibilità, da un lato, di formare autonomamente il titolo abilitante (Scia) o di puntare all’eventuale inerzia dell’amministrazione, per ottenere comunque il beneficio richiesto.

h)            gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli. La trasparenza e la semplificazione implicano anche indicare a cittadini e imprese tutta la gamma dei rimedi avverso le decisioni per loro sfavorevoli. Dunque, scadenze e autorità alle quali rivolgersi per la tutela giurisdizionali. Per quanto concerne la tutela nel caso di adozione del provvedimento finale oltre il termine finale, si applica la disciplina dell’articolo 2, commi 9-bis e 9-ter[2], della legge 241/1990.

i)            il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione. Si rinvia a quanto riportato in commento alla precedente lettera e), a proposito della necessità di mettere on-line il sistema di accesso ai procedimenti amministrativi gestiti informaticamente.

j)            le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36. Se per un determinato beneficio occorra effettuare un pagamento di una tassa o un contributo, occorre specificarne l’importo e le modalità di pagamento.

k)            il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale. Questa lettera si riferisce sia al già citato articolo 2, commi 9-bis e 9-ter della legge 241/1990, sia all’articolo 17, comma 1, lettera d), del d.lgs 165/2001.

l)            i risultati delle indagini di customer satifaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento. Si tratta di un’informazione che non ha diretta connessione con la gestione dei procedimenti, ma intende dare l’idea ai cittadini del grado di apprezzamento sull’operato dell’amministrazione.

Come rilevato in precedenza, il comma 2 dell’articolo 35 in commento vieta alle amministrazioni di richiedere agli interessati 1'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati. Di conseguenza, laddove non siano stati pubblicati, i procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. Letta in altro modo, la disposizione impone alle amministrazioni di dare corso ai procedimenti amministrativi, non potendo bloccarli o rigettare le istanze per la sola ragione che non siano utilizzati moduli standard. Infatti, il comma 2 chiude precisando che “L'amministrazione non può respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare 1'istante a integrate la documentazione in un termine congruo”.

Il comma 3 precisa ulteriori obblighi di pubblicità, stabilendo che le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:

a)            i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. E’ una previsione rivolta alle pubbliche amministrazioni. E’ finalizzata a consentire tra loro la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, mediante accesso diretto alle reciproche banche dati o, quanto meno, mediante scambio delle informazioni tramite posta elettronica.

b)            le convenzioni quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58[3] del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Le convenzioni quadro regolano i rapporti tra amministrazioni, appunto per l’accesso diretto alle banche dati.

c)            le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonchè per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti. Si tratta degli strumenti, alternativi all’accesso diretto informatico, per le relazioni tra amministrazioni, sempre ai fini del controllo delle dichiarazioni.

Connesso sempre alla semplificazione delle relazioni tra cittadini ed amministrazione è l’articolo 36 del decreto-trasparenza:

Art.36 Pubblicazione delle informazioni necessarie per 1'effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5[4] del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Obbliga le amministrazioni a chiarire ai cittadini come procedere per effettuare i pagamenti on line.

Luigi Oliveri



[1] Se ne riporta il testo: “Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione”.

[2] Se ne riportano i testi:

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

[3] Art. 58.  Modalità della fruibilità del dato

1.  Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.

2.  Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

3.  DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazione pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3-bis.  In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.

3-ter.  Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.

[4] Art. 5.  Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche.

1.  I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:

a)  sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:

1)  i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;

2)  i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

b)  si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

2.  Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.

3.  Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

3-bis.  I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.

3-ter.  Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.

4.  L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

5.  Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

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