Il rispetto delle regole sulla trasparenza previste dal d.lgs 33/2013, il decreto-trasparenza, costituirà uno degli elementi obbligatori e salienti della valutazione del risultato della dirigenza e delle strutture amministrative.
Art. 44 Compiti degli organismi indipendenti di valutazione
1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonchè l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.
L’articolo 44 del decreto indirettamente chiarisce quanto affermato, ma del resto già evidenziato dall’articolo 10, comma 3, del medesimo decreto, nel disciplinare i compiti assegnati all’Oiv (ricordiamo che negli enti locali tale organismo non è obbligatorio, in quanto può continuare ad operare il Nucleo di valutazione).
Gli organi di controllo interno sono chiamati a:
a) verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano della performance;
b) valutare l'adeguatezza dei relativi indicatori.
La disposizione, pur nella sua sintesi, appare estremamente chiara. Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità non deve essere una sorta di regolamento, stancamente ripetitivo delle disposizioni normative tutte quante già fissate nel d.lgs 33/2013. Al contrario, deve consistere in un insieme di contenuti che vanno dall’accertamento di quanto l’ente sia lontano dai risultati previsti dalle norme in termini di trasparenza, alla determinazione dei progetti operativi da compiere per avvicinarsi alle disposizioni, fissando contestualmente gli obiettivi e determinando gli indicatori per misurarli.
Ad esempio, l’articolo 42 del decreto trasparenza prevede specifici obblighi di pubblicità per i provvedimenti contingibili ed urgenti.
Il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è inutile che ripeta le prescrizioni fissate già dal d.lgs 33/2013, ma deve, al contrario, determinare come procedere per attuarle, secondo una scaletta logica, da ripetere per ogni adempimento:
1) ricognizione delle modalità attualmente seguite per pubblicare i provvedimenti contingibili e urgenti, verificando anche se sono tutti oggetto di pubblicazione;
2) verifica di quanto l’attuale modalità risulti distante dalle nuove previsioni fissate dal d.lgs 33/2013;
3) elaborazione degli specifici progetti operativi volti a modificare le modalità operative, così da renderle utili a garantire il livello ed i sistemi di pubblicità previsti dalla norma, come per esempio:
- acquisizione o modifica della piattaforma informatica sulla quale caricare i documenti, ai fini della pubblicazione;
- creazione della sezione sul portale;
- fissazione della procedura di pubblicazione;
- effettuazione di un corso di aggiornamento per i dipendenti interessati, con la produzione di una guida operativa;
- rilascio del nuovo sistema
- inizio della pubblicazione secondo i nuovi schemi;
- trasposizione sul portale dei provvedimenti contingibili ed urgenti antecedenti alla modifica del sistema, a partire da una certa data;
4) fissazione per ciascuna attività o progetto contenente un insieme di attività gli indicatori di valutazione necessari (nel caso esemplificato, appare possibile un cronoprogramma, con livelli di tolleranza su eventuali ritardi), indicando le risorse finanziarie, strumentali e umane necessarie.
In sostanza, mentre si elabora il Programma triennale per la trasparenza, contestualmente si possono realizzare anche veri e propri programmi e progetti gestionali incidenti sul piano della performance, o, per parlare in termini più corretti riguardo agli enti locali, sul piano esecutivo di gestione e piano dettagliato degli obiettivi.
Il programma per la trasparenza, essendo triennale, può disporre tempistiche che vadano oltre l’annualità e ordini di priorità negli interventi. Nella pianificazione gestionale (Peg+Pdo), dunque andranno evidenziati quei progetti operativi considerati come prioritari e che dispongano di risorse e tempistiche coerenti con la durata annuale che li caratterizza.
In questo modo, il compito degli organismi di valutazione, cioè verificare la coerenza delle due pianificazioni e l’adeguatezza degli indicatori viene facilitato.
Non solo. In questo modo, gli organismi di valutazione potranno attuare quanto previsto dall’ultima parte dell’articolo 44, per misurare, sulla base di informazioni e dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza, il livello di trasparenza raggiunto rispetto a quello previsto e, così, procedere alla valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.
Il rispetto delle norme sulla trasparenza, dunque, non è onere che ricada solo sul responsabile ai sensi dell’articolo 43; incombe sull’intero vertice amministrativo. La misurazione del rispetto delle disposizioni sulla trasparenza diventa un contenuto obbligatorio e indispensabile del risultato della dirigenza e dei soggetti chiamati a garantire l’attuazione delle previsioni del piano.
Le azioni volte a garantire il rispetto degli adempimenti fissati dal d.lgs 33/2013 per garantire la trasparenza non sono oggetto solo di controlli e valutazioni interne: la Civit, infatti, è chiamata ad ampli e penetranti poteri:
Art. 45 Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT).
1. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.
2. La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3. La CIVIT può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
4. In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.
Nell’esercizio della funzione di “Autorità nazionale anticorruzione”, la Civit è incaricata di un ruolo di controllo vero e proprio nei confronti degli enti, estremamente pervasivo.
Infatti, il comma 1 dell’articolo 45 estende il suo potere di verifica all’estremo dettaglio, comprendendo “l'esatto adempimento” degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
Risulta chiaro che, poiché la trasparenza, ai sensi del d.lgs 33/2013 è in larga misura assicurata dagli strumenti di pubblicità ivi disposti, la Civit opererà i suoi controlli innanzitutto accedendo ai siti istituzionali delle amministrazioni. In tal modo, da remoto, la commissione potrà ingerirsi proprio sui risultati dell’azione delle amministrazioni, anche a partire dalle previsioni dei programmi per la trasparenza, che debbono a loro volta essere resi pubblici.
In ogni caso, la Civit potrà svolgere i propri poteri ispettivi anche richiedendo alle amministrazioni pubbliche enti notizie, informazioni, atti e documenti, utili per procedere all’istruttoria. A questo potere ispettivo corrisponde, ovviamente, un obbligo delle amministrazioni di ostensione di ogni documento ed informazione richiesto dalla Civit, che dispone di poteri ispettivi pieni. Tanto è vero che può anche ordinare alle amministrazioni di adottare atti o provvedimenti imposti dalla normativa; oppure di rimuovere i comportamenti o gli atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.
Le conseguenze delle violazioni accertate dalla Civit sono chiarite dal comma 4 dell’articolo 45. In relazione alla loro gravità, la commissione segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in primo luogo all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata. Questo, ovviamente, valuterà se attivare il procedimento disciplinare nei confronti del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. E’ da ritenere che l’ufficio di disciplina dovrà riferire alla Civit le azioni compiute ed il loro esito. Resta aperto, negli enti locali ove il responsabile della trasparenza è ope legis il segretario comunale, il problema della compatibilità col ruolo di dirigente dell’ufficio di disciplina. Tale incompatibilità, come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Sardegna, parere 28/2013[1], non sussiste, ma occorre evidentemente costituire l’ufficio di disciplina in modo specifico, nel caso in cui occorra che agisca nei confronti del segretario.
La Civit, in esito alle sue istruttorie, dovrà segnalare gli inadempimenti anche ai vertici politici delle amministrazioni, agli organismi di valutazione, se ritenga ricorrano danni erariali, anche alla Corte dei conti. Ciò chiarisce che il rispetto delle disposizioni sulla trasparenza incide sulla responsabilità non solo disciplinare, ma anche dirigenziale ed erariale.
Tutti i provvedimenti di controllo adottati dalla Civit sono resi pubblici, pubblicandoli sul proprio sito, così da mettere in condizione i cittadini di sapere come le amministrazioni operano.
Una specifica competenza, a proposito del controllo diffuso dei cittadini sull’azione delle amministrazioni, riguarda il controllo della Civit sugli obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale dei componenti degli organi di governo. La commissione, infatti, ha il compito di controllare e rendere noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14, e, specificamente, di pubblicare i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione. Una sorta di “gogna mediatica”.
L’articolo 45 configura la Civit come soggetto al quale risponde funzionalmente il responsabile della trasparenza: infatti, la commissione, nella veste di Autorità nazionale anticorruzione, non solo potrà controllare l'operato dei responsabili per la trasparenza, ma inoltre può chiedere loro il rendiconto sui risultati del controllo (di loro competenza) svolto all'interno delle amministrazioni, così da assicurare che le funzioni dei responsabili non restino solo un’attribuzione formale. Inoltre, la Civit può rivolgersi all'organismo indipendente di valutazione o, negli enti locali al Nucleo di valutazione, ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, sulla base delle funzioni di verifica e auditing interno svolte da questi organismi.
Infine, ai sensi del comma 3, la Civit si avvarrà delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica finalizzate al monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
Il d.lgs 33/2013 dispone in varie sue parti specifiche norme sulla responsabilità dei vari soggetti chiamati ad attuarne le disposizioni, ma contiene anche una norma di carattere generale:
Art. 46 Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni
1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.
2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.
Le sanzioni scattano in due casi:
1) inadempimento agli obblighi di pubblicazione;
2) mancata predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
Il primo inadempimento riguarda indistintamente tutti i dirigenti o responsabili di servizio, in relazione ai molteplici (difficilmente enumerabili, ma oltre 200[2]) adempimenti di pubblicazione previsti dalla norma. Il rischio di cadere in fallo è oggettivamente elevatissimo.
Il secondo, invece, concerne esclusivamente il responsabile della trasparenza, che ha il compito di predisporre il piano.
Curiosamente, nessuna sanzione discende dalla mancata approvazione del piano, di competenza dell’organo di governo. Paradossalmente, dunque, nessuno risponde se il responsabile della trasparenza formuli il programma, lo sottoponga all’organo di governo e questo non l’approvi.
Le responsabilità previste sono dei seguenti tipi:
a) responsabilità dirigenziale. Il riferimento è all’articolo 21 del d.lgs 165/2001 e, dunque, alla possibilità che in conseguenza degli inadempimenti si giunga al mancato rinnovo dell’incarico dirigenziale, alla revoca anticipata fino anche alla risoluzione del rapporto di lavoro;
b) responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione. Si tratta di una specifica tipologia di responsabilità amministrativa ed erariale. E’ evidente che, dato il rilievo che i media e la politica attribuiscono alla questione della trasparenza, il danno all’immagine è particolarmente incombente sull’operato dei dirigenti o responsabili di servizio;
c) valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Si tratta della responsabilità da risultato, connessa alla capacità dei dirigenti e degli uffici di adempiere ai tanti obblighi previsti dalla norma, come visto sopra.
Il comma 2 chiarisce, forse pleonasticamente, che il responsabile (sarebbe stato meglio spiegare che si tratta del dirigente o, comunque, del soggetto “incolpato”) “non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”. In ogni caso, opportunamente, si evita di configurare la responsabilità di cui si occupa l’articolo 46 come responsabilità oggettiva.
Sono, poi, disposte sanzioni ad hoc per particolari inadempimenti:
Art. 47 Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
La prima tipologia di sanzioni concerne, dunque, le informazioni sulla situazione patrimoniale dei componenti degli organi di governo, di cui si occupa l’articolo 14, nonché degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli organi di gestione e rappresentanza preposti agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
La questione problematica posta dall’articolo 47 discende dal comma 3, che assimila le violazioni alle disposizioni degli articoli 14 e 22, comma 2, del decreto-trasparenza ad illeciti amministrativi, ma si limita a stabilire che le sanzioni “sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”, senza stabilire quale possa essere tale autorità.
Sarebbe stato il caso di specificarlo espressamente, considerando che la Civit avrebbe potuto assolvere a questo compito per le amministrazioni statali ed i prefetti per le amministrazioni locali.
Rimane, dunque, interamente aperta la questione già sollevatasi con l’articolo 41-bis, del d.lgs 267/2000 (abolito, comunque, dall’articolo 53 del decreto-trasparenza) sulla competenza ad irrogare la sanzione.
Alcuni hanno paventato che possa essere il segretario comunale. La questione è estremamente dubbia, vista la sua coincidenza col ruolo di incaricato a predisporre i piani anticorruzione e della trasparenza, assolvendo a compiti organizzativi e di controllo, che semmai lo chiamano ad informare gli organi competenti sulle violazioni.
L’autorità amministrativa appare più corretto sia da individuare nel sindaco o presidente della provincia. E’ chiara, tuttavia, l’estrema ritrosia con la quale i vertici monocratici degli enti locali irrogherebbero le sanzioni nei confronti dei componenti degli altri organi di governo o di amministratori degli enti partecipati, spesso da loro stessi nominati.
Il nodo della competenza è stato certamente affrontato in maniera eccessivamente incompleta e laconica dal legislatore, che dovrebbe urgentemente tornarvi per rimediare.
[1] Se ne riporta il testo:
Repubblica italiana
Corte dei conti
La Sezione del controllo per la Regione Sardegna
composta dai magistrati:
Dott. Anna Maria Carbone Prosperetti PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Paola Marcia CONSIGLIERE RELATORE
Dott.ssa Valeria Mistretta CONSIGLIERE
Dott.ssa Lucia d’Ambrosio CONSIGLIERE
Dott.ssa Valeria Motzo CONSIGLIERE
Dott. Roberto Angioni REFERENDARIO
nella camera di consiglio del 13 marzo 2013
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);
Visto l’art. 7 della legge 5 giugno 2003 n. 131, recante l’adeguamento dell’ordinamento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
Vista la nota n. 74 del 14 febbraio 2013 con la quale il Consiglio delle Autonomie ha trasmesso alla Sezione del controllo la richiesta di parere del Comune di NUXIS;
Vista la nota del 27 febbraio 2013 con cui il Presidente della Sezione ha assegnato la relativa istruttoria al Consigliere Maria Paola Marcia;
Vista la nota del 6 marzo 2013 con cui il Magistrato istruttore Consigliere Maria Paola Marcia ha deferito la relazione istruttoria per la discussione collegiale;
Vista l’ordinanza n. 9/2013 con la quale il Presidente della Sezione del controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima per l’adunanza del 13 marzo per deliberare in ordine alla richiesta di parere;
Udito il relatore Consigliere Maria Paola Marcia;
P R E M E S S O
Il Sindaco del Comune di Nuxis domanda se alla luce della nuova normativa (v.D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213), che ha inciso anche sulle disposizioni in materia di controlli interni ed esterni di cui al D.Lgs. 267/2000, si configuri incompatibilità per il Segretario comunale titolare degli incarichi di responsabilità di servizi/settori/aree - allo stesso attribuiti ai sensi del richiamato D.Lgs. 267/2000 - e le competenze di cui è investito in materia di controlli.
C O N S I D E R A T O
1 Il Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8 legge n. 131/2003 in quanto ha riconosciuto alla questione sollevata rilevanza di portata generale per il sistema delle Autonomie.
2 Sotto il profilo dell’ammissibilità oggettiva, l’attività consultiva intestata alla Corte dei conti da un lato deve restare circoscritta alle discipline dettate in materia di contabilità pubblica, dall’altro non può concernere fatti gestionali specifici ma deve riguardare ambiti e oggetti di portata generale, cioè con carattere di generalità ed astrattezza e che non costituiscano oggetto di esame da parte di altri Organi giurisdizionali.
3 In particolare, la materia dei controlli nell’ambito degli Enti locali è considerata di prioritaria quanto strategica importanza dall’ordinamento, sia nella direzione di garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, sia di assicurare, nel contempo, la migliore efficacia, efficienza ed economicità, al fine di ottimizzare – anche mediante tempestivi interventi correttivi - il rapporto tra costi e risultati, secondo i principi dettati in via generale dal D.Lgs. 286/1999 e dal D.Lgs 150/2009. La materia, con specifico riguardo agli enti locali, è stata recentemente rivisitata dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012, dichiaratamente collegato a urgenti interventi nella regolamentazione della finanza degli enti territoriali. La richiamata normativa di principio, inoltre, salvo l’irrinunciabile criterio dello svolgimento in modo integrato dei controlli, ammette espressamente che gli enti locali…possono adeguare le normative regolamentari alle disposizioni del presente decreto, nel rispetto dei propri ordinamenti generali e delle norme concernenti l’ordinamento finanziario e contabile (art. 1 comma 2 lett. d) e comma 3 , principi generali del controllo interno, D.Lgs. 286/1999).
4 A fondamento dell’ipotetico contrasto interpretativo ora sollevato, il Comune adduce il fatto che il Segretario comunale, eventualmente incaricato della responsabilità dirigenziale di servizi o settori, rivestirebbe contemporaneamente il compito di controllore e controllato, presentando conseguenti profili di incompatibilità, dovendosi successivamente far carico dei compiti espressamente previsti ora dal novellato art. 148 D.Lgs. 267/2000 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). In effetti, nel caso in cui l’ente sia sprovvisto di dirigenti o di responsabili dei servizi, le relative funzioni possono essere conferite al Segretario, tenuto in tal caso ai pareri di responsabilità tecnico-amministrativa (ai sensi degli art. 49, 107, 108 e 109 del TUEL).
5. Nel merito della richiesta formulata dal Comune, cosi come rilevato dal Consiglio delle Autonomie locali, la Sezione non ravvisa la sussistenza di contrasto interpretativo tra l’applicazione della disposizione di cui all’art. 97 comma 4 lett. d (che reca la disciplina del ruolo e funzioni dei Segretari comunali e provinciali e al richiamato comma autorizza il Sindaco o Il Presidente della provincia al conferimento di ogni altra funzione a termini di statuto o regolamenti) e delle disposizioni, così come ora innovate, di cui al capo III e capo IV del cit. T.U. 267/2000 (rispettivamente dedicate alla tipologia dei controlli interni e ai controlli esterni sulla gestione). Inoltre, si fa osservare che, limitatamente ai profili sopra delineati, l’assetto di attribuzione di compiti/funzioni in capo ai Segretari e ai Dirigenti non viene interessato dal recente D.L. 174/2012. Viceversa, la nuova normativa detta, tra le altre, disposizioni di rafforzamento dei controlli per gli enti locali, prescrivendo l’adozione e l’operatività - entro tre mesi dalla sua entrata in vigore - di apposito regolamento che definisca strumenti e modalità di controllo interno, disegnando puntualmente detti strumenti e modalità e riscrivendo gli art. 147 e seguenti del T.U. 267/2000 e disegna nuove articolazioni delle tipologie di controllo (v. art. 3 comma 1 lett. d) e comma 2 cit. D.L. 174/2012 ).
6. Il novellato art. 147 del TUEL (tipologia dei controlli interni), comma 4, prevede che partecipano all’organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell’ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite. Dall’art. 147 bis vengono, poi, modulate articolazioni del controllo di regolarità amministrativo contabile, in via preventiva assicurato dai pareri di conformità dei responsabili dei servizi, compreso il servizio finanziario, in via successiva assicurato proprio dalla direzione del Segretario. <<Le risultanze del controllo di cui al comma 2 sono trasmesse periodicamente, a cura del segretario, ai responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché ai revisori dei conti e agli organi di valutazione dei risultati dei dipendenti, come documenti utili per la valutazione, e al consiglio comunale>>.
7. In conseguenza, i nuovi compiti di direzione e di trasmissione delle risultanze del controllo finora esaminati, unitamente a quelli della trasmissione alla Sezione del controllo della relazione semestrale del Sindaco, contenente il referto ex art. 148 comma 1, previsti a carico del Segretario comunale, non può ritenersi che configurino ipotesi di contabilità secondo le previsioni ipotizzate dal Legislatore, contrariamente alle perplessità manifestate dal comune di Nuxis. Ciò anche in considerazione della concomitante autonomia normativa, organizzativa e regolamentare riconfermata dal Legislatore in capo agli enti locali, ovvero, alla possibilità loro rimessa di selezionare la concreta articolazione delle modalità dei controlli, da calibrare anche con riferimento alle caratteristiche dimensionali dei diversi enti, in modo che si possano evitare eventuali ipotesi di incompatibilità.
Tutto ciò premesso e considerato, la Sezione
D E L I B E R A
Il richiesto parere alla stregua delle considerazioni che precedono.
O R D I N A
che la deliberazione sia trasmessa, rispettivamente, al Sindaco del Comune di Nuxis, al Direttore generale/Segretario del Comune, al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.
Così deliberato nella Camera di consiglio del 13 marzo 2013.
IL PRESIDENTE
(Anna Maria Carbone Prosperetti)
IL RELATORE
(Maria Paola Marcia)
Depositata in Segreteria in data 15 marzo 2013
IL DIRIGENTE
(Giuseppe Mullano)
[2] Si veda l’articolo “Anticorruzione, fatta la legge chi la applica” su La Stampa del 4 aprile 2013.
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