Almeno questa volta non lo hanno denominato “decreto sviluppo”, il provvedimento che il Governo ha avviato per rilanciare il Paese. Si sono limitati a un più dimesso decreto “del fare”, senza nemmeno accorgersi di aver utilizzato quasi testualmente la denominazione di un partito che si era, con parecchia sfortuna, candidato alle passate elezioni.
Ma, in Italia, tra il “dire” (sport molto praticato) e il “fare” (azione molto meno svolta e, spesso, quando lo è, realizzata in modo da far rimpiangere ciò che c’era in precedenza), molte volte c’è il “semplificare”.
Da anni, ormai, la litania della necessità di semplificare ricorre ad ogni occasione. Si denuncia sempre l’eccesso di burocrazia, mentre si sottolinea come indispensabile e non rinviabile la semplificazione di tutto: delle leggi, delle procedure, delle scadenze.
Dunque, poteva il nuovo Governo esimersi dall’attivare un disegno di legge per le semplificazioni? Evidentemente no.
Il problema è che semplificare è oggettivamente necessario e non rinviabile, ma chi esercita l’iniziativa legislativa insiste nello sbagliare metodi e oggetti.
Se semplificare significa prendere atto che per l’accesso ai ruoli di odontoiatra non occorre il diploma di specializzazione in odontoiatria (uno dei punti del disegno di legge), se si possiede la laurea specialistica, siamo lontani. Questo non è semplificare: sarebbe stato opportuno agire in modo decisamente sanzionatorio nei confronti di chi, agendo, aveva ritenuto il contrario.
Semplificare non è legiferare introducendo norme alla Catalano o alla monsieur de La Palice (Palisse), ma modificare l’ordinamento, cambiando realmente modalità operative, per far risparmiare non tanto e non solo tempi, ma nei sistemi di produzione.
Invece, il legislatore, ed ovviamente l’apparato dei consiglieri, uffici legislativi e consulenti, è incapace di uscire da schemi precostituiti, fondati sostanzialmente sul presupposto – erroneo – che semplificare vuol dire “ridurre i tempi” e “sanzionare” nel caso di ritardo.
Ormai sono anni che varie leggi battono sul chiodo della riduzione dei tempi. Il legislatore potrebbe introdurre una norma, allora, nello stile dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs 33/2013: sì, quella che prevede il “miracolo informatico” in base al quale mentre si scrivono i provvedimenti amministrativi il cui contenuto è da rendere pubblico mediante una scheda sintetica, essa viene prodotta automaticamente dal software. Ecco, la semplificazione definitiva potrebbe derivare da un’intuizione come questa, ad esempio prevedendo che possano accedere ai posti di dipendente pubblico esclusivamente persone dotate di poteri extrasensoriali, in grado di leggere nel pensiero e, dunque, di produrre i provvedimenti amministrativi prima ancora che i cittadini li chiedano, così da azzerare del tutto i “tempi”.
Non ci si rende conto che quel che occorre non è una gara contro il tempo, bensì avere la certezza dei tempi. E questa deriva esclusivamente, appunto, da sistemi di produzione delle attività amministrative che siano fluidi, standardizzati, controllabili, non soggetti a variabili continue.
Quel che è da ridurre non sono i tempi, ma i passaggi. Ma, sembra che questo non sia stato percepito.
Guardiamo alla presunta semplificazione del Durc. Per un verso, finalmente, dopo 10 anni quasi, una norma espressa di legge e non una circolare o un articolo di giornale, si pronuncia sulla durata della validità: 180 giorni, con l’ulteriore indicazione che il Durc possa essere utilizzato, finchè valido, per tutte le attività di gestione dei contratti, eccetto la necessità di Durc specifici per il saldo finale e le verifiche delle prestazioni.
Per quanto queste modifiche alla disciplina del più odioso e odiato dei documenti burocratici contribuiscano a renderlo più “maneggevole”, la semplificazione è un’altra cosa. La riforma insiste sull’obbligatorietà per le amministrazioni di acquisirlo direttamente, eliminando l’onere in capo alle imprese. Ma non è questo il problema. Il problema non deriva da quale sia il soggetto che si procura il Durc, bensì dal modo col quale esso viene acquisito.
Da questo punto di vista il disegno di legge non compie il passo avanti decisivo, l’unico veramente capace di semplificare: imporre a Inps, Inail e Casse edili di rendere disponibili le posizioni delle aziende direttamente sul portale e considerare la misura a tutti gli effetti come strumento per la verifica in tempo reale della posizione contributiva. Invece, ancora una volta – non se ne capisce la ragione – il Durc rimane un documento, per altro a tutti gli effetti un certificato, con disciplina antitetica a quella della “desertificazione” – che viene “chiesto” informaticamente. E il suo ottenimento resta una specie di “gentile concessione” degli enti preposti, che spessissimo si prendono tutti i 30 giorni a disposizione per emettere il provvedimento. Con tanti saluti, di conseguenza, alla semplificazione e riduzione dei tempi di pagamento (anche se la validità di sei mesi del Durc certamente aiuterà per questo aspetto).
Del resto, si tratta di un disegno di legge che immagina trattarsi di “semplificazione” emettere i certificati di studio in inglese; è una cosa certamente utile, ma cosa semplificherebbe?
Più convincente è la trasformazione da silenzio-rifiuto in silenzio-rigetto il decorso dei 30 giorni dall’emanazione di un provvedimento negativo delle autorità preposte alla verifica dei vincoli ambientali, paesaggistici e culturali, nel caso di richiesta di permesso di costruire. La trasformazione di tutti i silenzi-rifiuto in silenzi-rigetto potrebbe essere uno strumento di enorme semplificazione e, per altro, riduzione del contenzioso amministrativo. Ma su misure come queste regna la prudenza.
Invece, resta ancora la tentazione di adottare scelte semplicemente insensate, come quella dell’indennizzo nel caso di ritardo, un’idea avanzata nel 2006 dall’allora ministro della Funzione Pubblica Nicolais, mai, purtroppo, del tutto cancellata come assurda e rischiosa per l’erario.
Come si affermava prima, l’idea di gran lunga prevalente è “ridurre i tempi” e, allo scopo, il disegno di legge contiene una delega legislativa che più astratta, generica e velleitaria non potrebbe essere.
L’unico spunto condivisibile è la previsione dell’abrogazione espressa di disposizioni legislative statali oggetto di abrogazione tacita o implicita ovvero che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di contenuto normativo o siano comunque obsolete.
Una scelta corretta, anche se si tratta di una mesta ammissione di incapacità di distinguere quando una norma risulti anche implicitamente abolita, vizio gravissimo dell’amministrazione, restìa, non si sa perché, a rendersi conto che la norma più recente, se incompatibile con quella precedente, prevale. Poi, la delega prevede una serie di criteri direttivi per la “semplificazione”, che appaiono letteralmente frutto di una discreta tesina di scienza dell’amministrazione e nulla più. Si parte dalla necessità di effettuare ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi a carico di cittadini e imprese; poi si prevede una revisione della normativa statale sulle semplificazioni (legge 59/1997). Non può mancare la semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative, anche mediante 1'individuazione di nuovi e più efficaci strumenti di coordinamento e di valutazione della pluralità degli interessi coinvolti (ma, questo, semplifica o complica). E ancora, di forme di eoordinamento, anche telematico (come “anche”?), attivazione ed implementazione delle banche dati consultabili tramite i siti degli sportelli unici comunali, mediante convenzioni fra Anci, Unioncamere, Regioni, agenzie per le imprese e Portale nazionale impresa in un giorno, in modo che sia possibile conoscere contestualmente gli oneri, le prescrizioni ed i vantaggi per ogni intervento, iniziativa ed attività sul territorio. E poi, semplificazione, razionalizzazione, degli oneri, snellimento, proporzionalità degli adempimenti ed altre formule totalmente astratte, che denunciano la scarsa se non inesistente conoscenza dei processi di produzione dell’attività amministrativa.
Non è, dunque, un caso che di semplificazioni non si possa se non parlare o, semmai, procedere per tentativi, correggendo per altro – e con gravi ritardi – errori compiuti da precedenti presunte mirabolanti riforme.

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