sabato 14 dicembre 2013

Il #finanziamento ai partiti resta. Un'abolizione fantasma

Sono piuttosto stupefacenti i dibattiti in merito alla presunta abolizione del finanziamento pubblico ai partiti.

Il caso è chiarissimo: non c'è alcuna abolizione, ma una semplice trasformazione dell'istituto del finanziamento pubblico.

Le ragioni sono di elementare evidenza, anche se sofismi giuridici sono utilizzabili per eccepire.

Abolire viene, nel senso comune, accomunato all'idea di cancellare, estinguere, eliminare. Allora, in questo senso, il finanziamento pubblico ai partiti non è affatto abolito. Per due ragioni:

a) intanto, l'operatività della "abolizione" si avrà tra 4 anni, nel 2017; nel frattempo, il finanziamento resta, anche se progressivamente si riduce;

b) dal 2017  sarà sostituito col versamento del 2 per mille.

Dunque, non c'è un'estinzione dell'istituto, ma una sua semplice modifica e trasformazione.

Torniamo al sofisma: in effetti, ciò che viene abolito non sempre, nel sistema giuridico, viene puramente e semplicemente eliminato, estirpato. Più spesso, viene sostituito da un altro istituto.

In questo senso, in effetti, allora, parlare di abolizione è tecnicamente corretto, anche se non corrisponde per nulla all'idea che si vorrebbe far passare e, cioè, che il finanziamento pubblico viene totalmente eliminato.

Si potrebbe eccepire che, a regime, col versamento del 2 per mille, però, sarà il cittadino a decidere e, dunque, il finanziamento non è più propriamente pubblico.

E' solo in parte vero. Il cittadino decide, ma è la legge ad introdurre un meccanismo che distoglie parte del gettito fiscale, il 2 per mille, dall'erario, per riversarlo ai partiti. Dunque, sempre finanziamento pubblico resta.

L'unico vero finanziamento privato è quello consentito ad aziende e persone, entro le soglie massime indicate dal d.l. Ma, per effetto dei forti sgravi fiscali previsti, comunque in parte resta pur sempre un finanziamento a carico dell'erario.

Morale: il finanziamento pubblico non è per nulla eliminato, è abolito, ma nel senso che la nuova legge lo disciplina in altro modo.

 

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