Non bastando il caos organizzativo il ddl Delrio causa anche il blocco gestionale delle attività delle province.
L’articolo 1, comma 82, della riforma delle province contiene una disposizione tendente ad impedire agli enti la gestione corrente. Si dispone, infatti, che “il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l’ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dall’articolo 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, (…)”.
L’articolo 163, comma 2, del d.lgs 267/2000 è la norma dedicata all’esercizio provvisorio, dovuto alla mancata approvazione dei bilanci e dispone: “Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente”.
Non è chiara la ratio di simile disposizione, che finisce per introdurre una sorta di “sanzione” alle province, equiparandole agli enti che non abbiano approvato i bilanci. Una sanzione, tuttavia, del tutto ingiustificata. Se, infatti, si intende limitare l’attività alla gestione degli affari correnti in attesa dell’indizione delle elezioni per i nuovi consigli, non ha alcun senso imporre le gravi e forti limitazioni (che durerebbero praticamente per tutto il 2014) previste per gli enti senza bilanci di previsione. Occorre tenere presente che le province restano senza nuovi organi di governo regolarmente eletti non per loro responsabilità, bensì per consapevole scelta del legislatore. Appare paradossale, allora, che lo stesso legislatore estenda loro una sanzione per una circostanza alla quale esse sono del tutto estranee, creando un cortocircuito gestionale immenso, imbrigliando per mesi e mesi le spese e le decisioni, col rischio di incidere negativamente sui servizi ai cittadini.
E’ evidente che presidenti e giunte rimaste in piedi dopo la vigenza del testo non dispongono più della legittimazione popolare. Ma, è francamente eccessivo se non paradossale trattare le province che andrebbero ad elezioni nel 2014 in modo addirittura più restrittivo di quelle già da tempo commissariate per effetto delle manovre Monti. Tenendo soprattutto conto che la maggior parte delle province ha approvato tanto i bilanci di previsioni, quanto le relazioni previsionali e programmatiche, sicchè manca del tutto il presupposto logico per l’applicazione dell’articolo 163, comma 2, del testo unico.
Sarebbe più che sufficiente una disposizione che limiti i poteri del consiglio, che saranno assunti, come quella già prevista dall’articolo 38, comma 5, del d.lgs 267/2000, conservando il limite dell’ordinaria amministrazione. Il che permetterebbe di adottare tutti i provvedimenti gestionali necessari ad assicurare senza interruzioni i servizi ai cittadini che in attesa dello svuotamento sono tanti ed importanti: trasporti, trasporti dei disabili verso le scuole, servizi di integrazione didattica per disabili sensoriali, manutenzione delle scuole e delle strade, formazione, servizi per il lavoro, servizi per l’ambiente, pianificazione e programmazione, programmazione della rete scolastica, edilizia scolastica, oltre a tutti le altre funzioni attribuite alle province dalle regioni, come accoglienza turistica, sviluppo economico e commercio, cultura, alcuni aspetti dei servizi sociali e di difesa del suolo.
In assenza di un urgente rimedio, un decreto legge che riformi con immediatezza la norma o un’interpretazione autentica in sede di votazione definitiva, l’effetto del ddl Delrio è imbrigliare in modo irreparabile l’azione amministrativa delle province. Una sorta di abolizione funzionale di fatto, mentre le province sono ancora in piedi ed hanno l’obbligo di gestire tutte le proprie competenze, finchè non siano attribuite ad altri soggetti. Un caos che doveva essere assolutamente evitato.
Luigi Oliveri
L'ha ribloggato su RIFLESSIONI ATTENTE.
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