sabato 7 febbraio 2015

Sanzioni per mancata #trasparenza: le irroga il Prefetto

E’ il prefetto l’autorità competente a sanzionare gli organi di governo refrattari a pubblicare i loro dati patrimoniali, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, del d.lgs 33/2013.

Giunge a questa conclusione l’Anac, con la deliberazione 21 gennaio 2015, n. 10. Il provvedimento dell’authority, dopo una completa disamina della normativa, sancisce: “In base ad una lettura sistematica della normativa sulla trasparenza e della legge 689/1981 - e sempre tenuto conto che si tratta di materia di competenza statale - questa autorità amministrativa [quella indicata, ma non specificata dall’articolo 47 del d.lgs 33/2013, nda] non può che essere individuata, a legislazione vigente, nel prefetto del luogo in cui si verificano le violazioni di cui all’art. 47, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013. Infatti, nelle materie di competenza statale, l’art. 17 della l. 689/1981 stabilisce che per l’irrogazione della sanzione definitiva, in caso di mancato pagamento in misura ridotta, intervenga il prefetto in assenza di altri uffici sul territorio e dunque a chiusura del sistema sanzionatorio. Questa interpretazione è suffragata anche dalla considerazione che i prefetti svolgono in generale sul territorio funzioni di garanzia e di promozione dei diritti civili e sociali dei cittadini, alla cui piena attuazione la trasparenza è finalizzata (artt. 1 e 2, d.lgs. 33/2013)”.

L’authority mostra una notevole capacità di analisi ed autocritica, in quanto questa deliberazione modifica diametralmente una precedente, la 66 del 2013, per altro con ampia e specifica motivazione in merito al cambiamento di visione.

Spiega l’Anac con la nuova delibera 10/2015: “La portata dei recenti interventi normativi illustrati sinteticamente si ritiene incida anche sulla corretta interpretazione del regime sanzionatorio previsto dall’art. 47, co. 3, de d.lgs. 33/2013 ed è alla base delle motivazioni che spingono l’Autorità ad adottare una delibera che, in parte, si discosta da quella del 2013. L’interpretazione che si fornisce soffre, naturalmente, dei limiti che, come già evidenziato sopra, derivano da una non chiara formulazione dell’art. 47, co. 3. Per questo motivo l’ANAC ribadisce la necessità di un intervento legislativo urgente e appropriato che definisca con precisione il sistema sanzionatorio e i soggetti responsabili. Tuttavia, nelle more, si ritiene comunque opportuno modificare il precedente orientamento contenuto nella delibera n. 66/2013 per garantire una maggiore coerenza dell’applicazione delle sanzioni ai principi dell’ordinamento come risultano anche dalla recenti modifiche normative.

L’intero quadro normativo che emerge dalla l. 190/2012, dal d.lgs. 33/2013 e dal d.l. 90/2014, infatti, è espressione di una chiara scelta legislativa di ritenere la trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle informazioni da pubblicare sui siti web, strettamente collegata alla prevenzione della corruzione e materia di competenza statale, sulla cui attuazione vigila l’Autorità nazionale anticorruzione”.

E confortante constatare come l’Anac riveda la propria posizione a due anni quasi di distanza, finendo per accedere a (ovviamente per via autonoma, ci mancherebbe) a quanto chi scrive ebbe modo, nel 2013, di esprimere[1], criticando la deliberazione 66/2013 dell’Anac per motivazioni sostanzialmente analoghe, pur in mancanza delle modifiche normative disposte col d.l. 90/2014, le quali costituiscono spunto per il recente pronunciamento dell’authority.

All’epoca si ebbe modo di scrivere quanto segue:
la delibera 66/2013 della Civit non risolve il grave problema posto dalla laconicità dell’articolo 47, comma 3, ai sensi del quale le sanzioni “sono irrogate dall’autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”, senza averla individuata.

La Civit ritiene possibile risolvere il problema alla luce del rinvio espresso compiuto dall’articolo 47, comma 3, appunto agli articoli 17 e 18 della legge 689/1981, affermando che “ciascuna amministrazione provvede, in regime di autonomia, a disciplinare con proprio regolamento il procedimento sanzionatorio, ripartendo tra i propri uffici le competenze, in conformità con alcuni principi di base posti dal legislatore del 1981. Tra i più importanti, quelli sui criteri di applicazione delle sanzioni (art.11); quello del contraddittorio con l’interessato (art.14); quello della separazione funzionale tra l’ufficio che compie l’istruttoria e quello al quale compete la decisione sulla sanzione (art.17-18)”.

La Civit rinviene una potestà regolamentare in tema di determinazione dell’autorità competente ad irrogare la sanzione, equivocando gravemente sull’esercizio della potestà regolamentare, ritenendo che si tratti dell’esercizio di un potere di organizzazione interna. Come se la legge rimettesse appunto a tale potestà interna la regolazione delle competenze.

Si tratta di un’interpretazione che non può meritare accoglimento…

I soggetti competenti ad emettere le sanzioni sono:



  1. a) per i comuni e le province, ma nel complesso, per gli enti locali: i vertici amministrativi, ma, trattandosi di attività gestionale, è da intendere che la competenza ricada sui dirigenti o responsabili di servizi, ma solo ed esclusivamente per le vuolazioni ai regolamenti provinciali e comunali. E’ fin troppo chiaro che le violazioni sanzionate dal d.lgs 33/2013 costituiscono infrazione a regole poste da una fonte legislativa e non certo regolamentare. Manca completamente il presupposto per poter immaginare che, allora, l’autorità sia da reperire all’interno dell’organizzazione dell’ente locale;



  2. b) per quanto riguarda le regioni, l’autorità competente si presenta all’ufficio regionale definito dalla regione, ma solo nel caso di violazioni attinenti a materie di competenza delle regioni o per funzioni amministrative ad esse delegate: anche in questo caso, la disciplina della trasparenza risiede in via esclusiva in una norma dello Stato;



  3. c) ultima ipotesi, la presentazione del rapporto all’autorità competente, che è l'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.



L’autorità competente, nel caso della trasparenza, è necessariamente il prefetto. Infatti, la normativa demanda la materia alla competenza del Dipartimento della funzione pubblica, che non ha uffici periferici.

Non è possibile che un provvedimento amministrativo, per altro adottato nell’esercizio di un potere consultivo e non di amministrazione attiva, quale la delibera 66/2013 costituisca “fonte” di produzione di un sistema di definizione della competenza ad irrogare sanzioni amministrative, cioè provvedimenti coercitivi, ammettendo che la disciplina correlata degradi a mera potestà normativa regolamentare. Occorre ricordare che si tratta di sanzioni frutto di depenalizzazione di contravvenzioni.

...

per cambiare le cose, occorre una modifica al d.lgs 33/2013.

Non era negabile 2 anni fa, come non lo è ancora nel 2015, che la materia della trasparenza fosse di competenza statale e che, allora, ai sensi dell’articolo 17 della legge 689/1981 fosse il Prefetto, in assenza di uffici periferici competenti. Dei quali non dispone nemmeno l’Anac, subentrata alla Funzione Pubblica nell’attività di vigilanza.

Ottimo che l’occhio dell’authority si sia rivelato attento e critico anche nei riguardi delle proprie disposizioni. Altrettanto importante sarebbe che il legislatore intervenisse davvero e finalmente a modificare l’articolo 47, comma 3, del d.lgs 33/2013, per chiarire la questione una volta per tutte.

Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni, dunque, si profilerà, alla luce del d.l. 90/2014 e della delibera 10/2015 vedendo nell’Anac il soggetto competente ad avviarlo, nell’ambito delle proprie funzioni di vigilanza e di controllo, d’ufficio o su segnalazione. Sarà l’Aanc, dunque a provvedere all’accertamento, alle contestazioni e alle notificazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 della l. 689/1981 ai fini del pagamento in misura ridotta (art. 16, l. 689/1981).

Gli Oiv, anche interagendo con i responsabili della trasparenza ed ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento di verifica dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione in capo agli amministratori a comunicano all’Anac le irregolarità riscontrate.

Qualora gli amministratori sanzionati non paghino la sanzione in misura ridotta all’Anac, “il Presidente dell’Autorità, in base all’art. 19, co. 7, del d.l. 90/2014, ne dà comunicazione, con un apposito rapporto ai sensi dell’art. 17, co. 1, della legge 689/1981, al prefetto del luogo ove ha sede l’ente in cui sono state riscontrate le violazioni per l’irrogazione della sanzione definitiva (art. 18, l. 689/1981)”.

Successivamente, il prefetto comunica al Presidente dell’Anac l’esito e all’amministrazione, all’ente o all’organismo interessato l’eventuale provvedimento sanzionatorio adottato: ciò anche allo scopo di pubblicare la sanzione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013 nella sotto-sezione relativa agli organi di indirizzo politico.

 

 

 

 

[1] Perplessità destate dalla delibera 66/2013 della Civit sul procedimento sanzionatorio per violazioni alla trasparenza in www.ilpersonale.it

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