Pochissime variazioni sono state apportate
all’articolo 18 del d.lgs 33/2013, finalizzate a ricordare alle pubbliche
amministrazioni la possibilità di pubblicare le informazioni ivi richieste
utilizzando il sistema semplificato previsto dal nuovo articolo 9-bis:
Testo vigente
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Testo modificato
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Art. 18 Obblighi
di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti
pubblici
1. Le pubbliche
amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a
ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso
spettante per ogni incarico.
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Art. 18 Obblighi
di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti
pubblici
1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni
pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei
propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante
per ogni incarico.
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L’articolo 18 del decreto trasparenza si connette diretta-
mente, invece, con le disposizioni dell’articolo 53 del d.lgs. 165/2001, posto
a disciplinare gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici. È proprio un
completamento della regolamentazione contenuta nel testo unico regolante i
rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
L’articolo 53 del d.lgs. 165/2001 indica le condizioni, i
presupposti e gli adempimenti conseguenti all’eventuale autorizzazione ai
dipendenti pubblici di svolgere incarichi per il medesimo ente o per altri
soggetti, sia pubblici che privati.
Intento del d.lgs. 33/2013 è mostrare sostanzialmente il
“tasso” di frequenza degli incarichi ulteriori svolti dai dipendenti pubblici.
Indirettamente, si tratta non tanto di un deterrente per le autorizzazioni, ma
di un elemento ulteriore per valutare molto in profondità l’opportunità di
autorizzare detti incarichi.
In ogni caso, si tratta di un elenco puro e semplice,
corredato della specificazione della durata dell’incarico e del compenso
spettante.
L’onere è a carico tanto dell’amministrazione conferente,
quanto di quella autorizzante. un medesimo nominativo, dunque, dovrà apparire
due volte, nelle rispettive banche dati dell’amministrazione presso cui svolge
il rapporto di lavoro e presso quell’altra ove risulti incaricato.
Un problema che può discendere dalla previsione
contenuta nell’articolo 18 del decreto trasparenza riguarda l’eventuale sua
estensione agli incarichi indicati dall’articolo 53, comma 6, del d.lgs.
165/2001, del quale si riporta il testo:
“I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
compresi quelli di cui all’articolo 3, con esclusione dei dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo
definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito
da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Gli
incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche
occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è
previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte
dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo
il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente è
posto in posizione di aspettativa, di comando o
di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non
retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione”.
Non trattandosi di incarichi soggetti ad autorizzazione e
considerando che si tratta di incarichi totalmente sottratti alle cautele
previste dai commi 7 e successivi dell’articolo 53, essi sono da considerare
certamente esclusi anche dall’applicazione dell’articolo 18.
Sul punto, rileva quanto specificato all’Allegato 1 al Piano Nazionale
Anticorruzione del settembre 2013, punto B7 “Svolgimento di incarichi d’ufficio
- attività ed incarichi extra-istituzionali”: “continua comunque a rimanere
estraneo al regime delle autorizzazioni e comunicazioni l’espletamento degli
incarichi espressamente menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6
dell’art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, per i quali il legislatore ha compiuto
a priori una valutazione di non incompatibilità; essi, pertanto, non debbono
essere autorizzati né comunicati all’amministrazione”.
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