mercoledì 24 febbraio 2016

Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari


Testo vigente
Testo modificato
Art. 28  Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1.  Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
2.  La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.
Art. 28  Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
2.  La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno.

L’articolo 28 del d.lgs 33/2913 trasparenza è la norma-simbolo di un’iniziativa normativa che ha ricevuto certamente un’accelerazione dagli scandali dovuti alla spesa incontrollata ed all’impiego ancor meno disciplinato delle risorse ai gruppi consiliari di tanti, troppi consigli regionali.
Lo spunto della disposizione in commento, deriva dall’articolo 1, commi 9 e 10, del d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012:

9. Ciascun gruppo consiliare dei consigli regionali approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. In ogni caso il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal consi- glio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
10. Il rendiconto è trasmesso da ciascun gruppo consiliare al presidente del consiglio regionale, che lo trasmette al presidente della regione. Entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, il presidente della regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti perché si pronunci, nel termine di trenta giorni dal ricevimento, sulla regolarità dello stesso con apposita delibera, che è trasmessa al presidente della regione per il successivo inoltro al presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione. In caso di mancata pronuncia nei successivi trenta giorni, il rendiconto di esercizio si intende comunque approvato. Il rendiconto è, altresì, pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione”.
La cosa che sorprendeva già nel 2013, all’epoca dell’emanazione della stesura iniziale del d.lgs 33/2013 era l’estensione che l’articolo 28 fa di una disciplina normativa dedicata esclusivamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano alle province.
Una correzione della norma in commento sarebbe stata assolutamente necessaria perché l’articolo 28, al di fuori da qualsiasi delega legislativa (e, dunque, sul punto, risultando illegittimo costituzionalmente per eccesso di delega), estendeva ed estebde alle province cautele e misure previste per altri enti.
Per altro, oggi, una volta intervenuta la legge 56/2014 di riforma delle province ed avviato il delicatissimo e in molte parti fallimentare processo di riordino di province e città metropolitane, la previsione contenuta nell’articolo 28, anche successivamente alla novella del 2016, appare fuori luogo e fuori tempo, nel momento in cui continua ad estendersi appunto a province e città metropolitane.
La stesura del testo dell’articolo 28 del d.lgs 33/2013 testimonia per l’ennesima volta l’avversione nei confronti di enti, le province, additate a simbolo del “costo della politica”, nonstante la prova schiacciante dei numeri dimostri esattamente il contrario.
Come evidenziato già nel 2012 dall’unione Province Italiane (1), il “costo della politica” delle province, in rapporto agli altri enti territoriali, era del tutto irrisorio:

I compensi 2012 degli eletti nelle istituzioni locali e nazionali
PARLAMENTO
439.732.000
di cui Senato
141.882.000
di cui Camera Deputati
297.850.000
REGIONI
800.702.827
COMUNI
556.593.000
PROVINCE
104.700.000
Fonti: Bilancio Previsione Camera Senato 2012; banca dati Siope 2012
La tabella che segue rende ancora più chiara la distribuzione degli oneri per gli organi politici, già ante riforma delle province:

Spesa per organi politici in milioni

2012
%
PARLAMENTO
439
23,12%
REGIONI
800
42,13%
COMUNI
556
29,28%
PROVINCE
104
5,48%

1.899
100%

La spesa delle province, dunque, con riferimento agli organi di governo costava, già prima della legge 56/2014 quanto due F35 ed incideva, sul totale complessivo, per il 5,48%.
Risultava davvero singolare che il legislatore delegato estendesse a detti enti, senza alcuna delega a monte, le previsioni richieste, a giusta ragione, per le regioni, che fanno la parte del leone della spesa, incidendo, ante riforma delle province, per il 42,13%, 8 volte le province.
Accedendo ai dati Siope 2015, post riforma Delrio, si constata che alle voci spese per gli organi istituzionali le regioni hanno speso 515,7 milioni, i comuni 492,7 milioni e le province 13,6 milioni!
Già il legislatore del 2013 dimostrava di essere incappato in un errore macroscopico, in quanto aveva probabilmente ritenuto che anche alle province si applicassero le regole di gestione dei gruppi consiliari vigenti nelle regioni. Queste li hanno sciaguratamente ripresi dal modello offerto dalla Sicilia, che presenza una fortissima separazione tra strutture della giunta regionale ed assemblea regionale siciliana, la quale è dotata di una sua assoluta autonomia di bilancio, contabile, organizzativa e quale datore di lavoro. Anche i consigli delle regioni a statuto ordinario, nella sostanza, sono divenuti enti autonomi all’interno della regione, dotati di un bilancio proprio, definito con leggi regionali, che assegnano ai gruppi le loro dotazioni. Ma, anche ante riforma Delrio per le province le cose non stavano affatto così. Ad esse si applica(va)no, esattamente come ai comuni, le disposizioni del d.lgs. 267/2000 che attribuisce ai consigli una limitatissima autonomia funzionale ed organizzativa. I consigli comunali e provinciali non sono soggetti autonomi, non hanno un proprio bilancio, non dispongono di strutture differenziate.
La limitata autonomia di cui dispongono è disciplinata dall’articolo 38, comma 3, del T.u.e.L.: I consigli sono dotati di autonomia funzionale e organizzativa. Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le modalità per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti”.
Le “strutture apposite” altro non sono che ripartizioni degli uffici comunali, non uffici posti alle dirette dipendenze dei consigli, che non hanno soggettività giuridica. Ai consigli il bilancio dei comuni e delle province può assegnare limitate risorse, finalizzate al proprio funzionamento. Tutti i flussi finanziari sono parte del bilancio dell’ente locale e, dunque, sono soggetti a tutte le procedure di approvazione, gestione e controllo di qualsiasi spesa, non godendo di alcun regime particolare, a differenza di quanto avviene nelle regioni, che agiscono con leggi, peraltro ritenendo erroneamente sottratta l’attività amministrativa dei consigli al sindacato di legittimità, come proprio l’articolo 1, commi 9 e 10, del d.l. 174/2013 ha dimostrato.
Non si capiva, dunque, per quale ragione l’articolo 28 del d.lgs 33/2013, già nella sua stesura originaria, prevedesse per le province forme di controllo che non si attagliano per nulla agli enti locali, ma sono necessarie solo per le regioni. Tanto è vero che i comuni, che spendono per gli organi di governo 5 volte di più delle province (e in molti grandissimi comuni le spese dei consigli, quantitativamente, non sono molto lontane da quelli affrontati da alcune regioni), non sono compresi nell’adempimento dell’articolo 28.
Dunque, con riferimento alle province, l’articolo 28 appariva fin dal 2013 null’altro se non un ammiccamento nei confronti delle tante voci che considerano le province un peso da estirpare, senza, ovviamente, leggere i numeri e conoscere a fondo l’entità dei problemi.
Quello che appare oggettivamente assurdo e fuori misura è confermare l’assetto dell’articolo 28 relativo alle province anche nella novella del 2016, successiva, cioè, alla riforma Delrio, senza tenere conto che i consiglieri provinciali svolgono una funzione quasi gratuita (come dimostra il confronto tra i dati del 2012 e del 2015) e che i “gruppi” consiliari nelle province, di fatto, non possono nemmeno più esistere e funzionare.
Ulteriore clamoroso errore della novella è non prendere in considerazione le città metropolitane, creando un’assurda disparità tra questi enti, non soggetti all’ultronea disciplina dell’articolo 28 in commento, e le province, invece soggette, non si capisce più a che titolo e a quali fini.
Peraltro, poiché i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 213/2012 non riguardano le province, ma solo le  gioni, non si vede come le province stesse possano pubblicarli, visto che non li producono ed elaborano.
I giusti e condivisibili inviti alla trasparenza nei confronti delle regioni, chiamate a pubblicare i rendiconti, le dotazioni assegnate e le modalità di spesa, potevano essere estesi alle province (e alle città metropolitane), ma allora anche ai comuni, senza richiamare il rendiconto di cui all’articolo 1, comma 10, della riforma dei sistemi di controllo.
Di conseguenza, la sanzione prevista dal comma 2 dell’articolo 28 può considerarsi applicabile solo alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, ma non alle province.
Insomma, un pastrocchio, figlio della corsa poco meditata alla riforma delle province.

(1) http://www.upinet.it/4022/istituzioni_e_riforme/le_province_ai_nuovi_eletti_operazione_trasparenza_sui_costi_della_politica/

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