domenica 7 febbraio 2016

Trasparenza - Pubblicità: finalmente riduzione di oneri per i piccoli comuni (art. 3 d.lgs 33/2013)



Testo vigente
Testo modificato
Art. 3 (Pubblicità e diritto alla conoscibilità). – 1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7.
Art. 3 (Pubblicità e diritto alla conoscibilità). – 1. Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico e pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7.
1-bis. L’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati nella loro integrità è disciplinato dall’articolo 5.
1-ter. L’Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali.

Le modifiche apportate all’articolo 3 del d.lgs 33/2013 per un verso insistono sull’ampliamento del diritto d’accesso; per altro verso iniziano ad introdurre una serie di rilevanti rafforzamenti del ruolo dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (Anac).
Già il testo (pre)vigente aveva fondato il diritto di chiunque a conoscere i documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, gratuitamente, e con la possibilità di utilizzarli e riutilizzarli per fini di studio, statistici e di analisi. La trasparenza, sostanzialmente non incontra alcun limite, se non quelli derivanti dalla disciplina del diritto alla riservatezza. Si poneva il problema, non risolto dal decreto legislativo di riforma, della ricognizione di tale normativa che fonda l’obbligo alla pubblicazione: occorre fare riferimento, dunque, alle disposizioni della legge 241/1990 e alle norme speciali.
La novella, come si nota, introduce nel comma 1 dell’articolo 3 la precisazione che il diritto di conoscere e fruire gratuitamente di documenti, dati e informazioni non si limita solo a ciò che è oggetto di pubblicazione obbligatoria sui portali delle amministrazioni, ma coinvolge anche i medesimi atti che siano oggetto di accesso civico. Si è già visto, in sede di commento degli articoli 2 e 2-bis, che l’accesso civico viene profondamente modificato dal decreto legislativo di riforma, che lo amplia e riferisce non più solo a quanto è pubblicato sui portali nella sezione “amministrazione trasparente”, ma riguarda sostanzialmente ogni genere di dato e informazione anche semplicemente detenuto (e non necessariamente pubblicato) dalle pubbliche amministrazioni. Dunque, la possibilità di fruire e riutilizzare i dati non sarà più circoscritta a quelli ricavabili dalle pubblicazioni su “amministrazione trasparente”. Si porrà il problema delle rielaborazioni da parte dei fruitori: sarà complicato vigilare sull’obbligo di citare la fonte e di non alterare i dati.
Il nuovo comma 1-bis introduce:
a)      un nuovo potere dell’Anac;
b)      un primo strumento per semplificare e razionalizzare le troppe e complesse attività di formazione.
L’Anac è investita del potere di “identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione”.
Quindi l’autorità acquisisce dal legislatore il potere di indicare alle amministrazioni pubbliche i casi nei quali non sarà necessario pubblicare dati, informazioni e documenti per intero, ma solo mediante riassunti o estratti, mediante elaborazioni per aggregazione. E’ facile immaginare che l’Anac fornirà anche indirizzi per standardizzare l’opera di riassunto e di aggregazione e che, in ogni caso, i dati aggregati dovranno contenere rinvii dinamici (link) ai testi completi che riassumono.
L’Anac potrà aiutare a definire meglio l’elenco di quanto è soggetto ad obblighi di pubblicazione (anche se per gli effetti del comma in commento l’elenco sarà solo parziale); in ogni caso, dovrà raccordarsi col Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali. La delibera con la quale l’Anac fornirà le indicazioni regolate dal comma 1-bis dovrà essere adottata successivamente alla conclusione di una consultazione pubblica e rispettare i principi di proporzionalità e di semplificazione.
Il comma 1-ter attribuisce all’Anac un secondo potere ancora più rilevante, ai fini della semplificazione degli adempimenti.
Attraverso il Piano nazionale anticorruzione, dunque con uno strumento non avente carattere normativo, purchè nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 33/2013, l’Anac potrà creare delle vere e proprie “griglie” che distingueranno sul piano soggettivo gli enti, in modo da graduare i tanti (troppi) adempimenti in funzione della dimensione organizzativa.
Dunque, l’Anac potrà precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione:
1.      alla natura dei soggetti,
2.      alla loro dimensione organizzativa
3.      alle attività svolte.
Una specifica attenzione sarà (finalmente) dedicata ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per i quali le modalità semplificate di pubblicazione saranno un oggetto specifico e particolare delle indicazioni dell’Anac.
Il legislatore si è, dunque, reso conto che i comuni di piccole dimensioni non sono letteralmente in grado di sostenere l’impatto dei troppi adempimenti richiesti dal d.lgs 33/2013 e, per una volta, apre le porte ad una disciplina differenziata, proprio in connessione con le più limitate risorse disponibili.
Indirettamente, il decreto di riforma conferma quanto soprattutto gli operatori sottolineavano da tempo: un eccesso di attività informative ed amministrative, che ha appesantito in modo drastico il lavoro, gravando moltissimo in particolare i segretari comunali, che nei comuni rivestono ex lege il ruolo di responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Si tratta di una presa di coscienza e di un’apertura importanti: è auspicabile che l’Anac elabori al più presto le semplificazioni previste e che il legislatore estenda i principi introdotti col comma 1-ter anche agli atti di programmazione e di verifica in tema di anticorruzione e trasparenza. I piani, i loro aggiornamenti, le griglie di verifica sono un capestro, che distrae per mesi energie lavorative, compromettendo l’efficienza.
Le modalità semplificate riguarderanno anche gli organi e collegi professionali. 

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