Testo vigente
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Testo modificato
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Art.
3 (Pubblicità e diritto alla conoscibilità). – 1. Tutti i documenti, le
informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della
normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di
fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi
dell’articolo 7.
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Art.
3 (Pubblicità e diritto alla conoscibilità). – 1. Tutti i documenti, le
informazioni e i dati oggetto di accesso
civico e pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono
pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di
utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7.
1-bis.
L’Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria
delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i
principi di proporzionalità e di semplificazione, può identificare i dati, le
informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi
della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è
sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per
aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati nella loro integrità è
disciplinato dall’articolo 5.
1-ter.
L’Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale
anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto,
precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione,
in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e
alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i
comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi
professionali.
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Le
modifiche apportate all’articolo 3 del d.lgs 33/2013 per un verso insistono
sull’ampliamento del diritto d’accesso; per altro verso iniziano ad introdurre
una serie di rilevanti rafforzamenti del ruolo dell’Autorità Nazionale Anti
Corruzione (Anac).
Già il
testo (pre)vigente aveva fondato il diritto di chiunque a conoscere i documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, gratuitamente,
e con la possibilità di utilizzarli e riutilizzarli per fini di
studio, statistici e di analisi. La trasparenza, sostanzialmente non incontra alcun limite, se non quelli derivanti
dalla disciplina del diritto alla riservatezza.
Si poneva il problema, non risolto dal decreto legislativo di riforma, della ricognizione
di tale normativa che fonda l’obbligo alla pubblicazione: occorre fare
riferimento, dunque, alle disposizioni della legge 241/1990 e alle norme speciali.
La novella, come si nota, introduce nel comma 1 dell’articolo
3 la precisazione che il diritto di conoscere e fruire gratuitamente di
documenti, dati e informazioni non si limita solo a ciò che è oggetto di
pubblicazione obbligatoria sui portali delle amministrazioni, ma coinvolge
anche i medesimi atti che siano oggetto di accesso civico. Si è già visto, in
sede di commento degli articoli 2 e 2-bis, che l’accesso civico viene
profondamente modificato dal decreto legislativo di riforma, che lo amplia e
riferisce non più solo a quanto è pubblicato sui portali nella sezione “amministrazione
trasparente”, ma riguarda sostanzialmente ogni genere di dato e informazione
anche semplicemente detenuto (e non necessariamente pubblicato) dalle pubbliche
amministrazioni. Dunque, la possibilità di fruire e riutilizzare i dati non
sarà più circoscritta a quelli ricavabili dalle pubblicazioni su “amministrazione
trasparente”. Si porrà il problema delle rielaborazioni da parte dei fruitori:
sarà complicato vigilare sull’obbligo di citare la fonte e di non alterare i
dati.
Il nuovo
comma 1-bis introduce:
a)
un nuovo potere dell’Anac;
b)
un primo strumento per semplificare e razionalizzare le troppe e
complesse attività di formazione.
L’Anac è
investita del potere di “identificare i dati, le informazioni e i documenti
oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i
quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di
informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione”.
Quindi l’autorità
acquisisce dal legislatore il potere di indicare alle amministrazioni pubbliche
i casi nei quali non sarà necessario pubblicare dati, informazioni e documenti
per intero, ma solo mediante riassunti o estratti, mediante elaborazioni per
aggregazione. E’ facile immaginare che l’Anac fornirà anche indirizzi per
standardizzare l’opera di riassunto e di aggregazione e che, in ogni caso, i
dati aggregati dovranno contenere rinvii dinamici (link) ai testi completi che
riassumono.
L’Anac
potrà aiutare a definire meglio l’elenco di quanto è soggetto ad obblighi di
pubblicazione (anche se per gli effetti del comma in commento l’elenco sarà
solo parziale); in ogni caso, dovrà raccordarsi col Garante per la protezione
dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali. La delibera
con la quale l’Anac fornirà le indicazioni regolate dal comma 1-bis dovrà
essere adottata successivamente alla conclusione di una consultazione pubblica
e rispettare i principi di proporzionalità e di semplificazione.
Il comma
1-ter attribuisce all’Anac un secondo potere ancora più rilevante, ai fini
della semplificazione degli adempimenti.
Attraverso
il Piano nazionale anticorruzione, dunque con uno strumento non avente
carattere normativo, purchè nel rispetto delle disposizioni del d.lgs 33/2013,
l’Anac potrà creare delle vere e proprie “griglie” che distingueranno sul piano
soggettivo gli enti, in modo da graduare i tanti (troppi) adempimenti in
funzione della dimensione organizzativa.
Dunque, l’Anac
potrà precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di
attuazione, in relazione:
1.
alla natura dei soggetti,
2.
alla loro dimensione organizzativa
3.
alle attività svolte.
Una
specifica attenzione sarà (finalmente) dedicata ai comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti, per i quali le modalità semplificate di
pubblicazione saranno un oggetto specifico e particolare delle indicazioni dell’Anac.
Il
legislatore si è, dunque, reso conto che i comuni di piccole dimensioni non
sono letteralmente in grado di sostenere l’impatto dei troppi adempimenti
richiesti dal d.lgs 33/2013 e, per una volta, apre le porte ad una disciplina
differenziata, proprio in connessione con le più limitate risorse disponibili.
Indirettamente,
il decreto di riforma conferma quanto soprattutto gli operatori sottolineavano
da tempo: un eccesso di attività informative ed amministrative, che ha
appesantito in modo drastico il lavoro, gravando moltissimo in particolare i
segretari comunali, che nei comuni rivestono ex lege il ruolo di responsabili
della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Si tratta
di una presa di coscienza e di un’apertura importanti: è auspicabile che l’Anac
elabori al più presto le semplificazioni previste e che il legislatore estenda
i principi introdotti col comma 1-ter anche agli atti di programmazione e di
verifica in tema di anticorruzione e trasparenza. I piani, i loro
aggiornamenti, le griglie di verifica sono un capestro, che distrae per mesi
energie lavorative, compromettendo l’efficienza.
Le
modalità semplificate riguarderanno anche gli organi e collegi professionali.
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