Il nuovo codice dei contratti
scioglie un nodo importante e chiarisce una volta per tutte l’obbligatorietà
della programmazione delle forniture e dei servizi di importo superiore ai
40.000 euro.
E’ l’articolo 21 del nuovo codice
dedicato al tema, con una rubrica “Programma delle acquisizioni delle stazioni
appaltanti” che, come si nota, non restringe più la programmazione alla sola
fattispecie dei lavori e delle opere pubbliche.
Infatti, il comma 1 dell’articolo
21 impone ad amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori di adottano
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi (oltre al programma
triennale dei lavori pubblici), con i relativi aggiornamenti annuali,
specificando che entrambi i programmi sono approvati nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio.
Nel caso delle amministrazioni
locali, sarà il Documento Unico di Programmazione ad ospitare appunto la
programmazione dei contratti di fornitura e servizi di importo superiore ai
40.000 euro. Questa soglia coincide, ovviamente, con la possibilità di
affidamenti diretti, dovuta eventualmente anche ad esigenze urgente e non
prevedibili: sicchè il legislatore ha ritenuto non necessario dettagliare il
programma con forniture e servizi il cui affidamento sfugge alle regole
generali di trasparenza e pubblicità.
Come si nota, mentre il programma
delle opere pubbliche è triennale, quello relativo ad acquisizioni di beni e
servizi è biennale. Probabilmente, la scelta si deve in particolare al maggior
dinamismo che si riscontra negli approvvigionamenti finanziati con spesa di
parte corrente, anche se sarebbe stato meglio, per coerenza, un termine
triennale per tutte le fattispecie.
La disposizione apre, adesso, un
problema di coordinamento con la riforma della contabilità per regioni ed enti
locali, dovuta al d.lgs 118/2011. Se la programmazione delle acquisizioni
mediante spesa corrente ha un respiro biennale, non pare avere più molto senso la
previsione dell’articolo 183, comma 3, del d.lgs 267/2000 come novellato dalla
riforma del 2011: tale norma, infatti, non consente che le prenotazioni di
spesa relative a forniture e servizi confluiscano nel fondo pluriennale
vincolato, se non si giunge all’aggiudicazione entro l’anno, sicchè vanno nell’avanzo
di amministrazione. Si tratta, a lume di logica, di una conseguenza
inconciliabile con una programmazione biennale: le prenotazioni di spesa dovrebbero
garantire la fruibilità della spesa stessa per un arco di tempo almeno pari a
quello previsto dalla programmazione.
In particolare, il comma 6
dell’articolo 21 chiarisce che il programma biennale di forniture e servizi e i
relativi aggiornamenti annuali contengono sostanzialmente un elenco degli
acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a
40.000 euro.
La programmazione richiede, pertanto,
che tutti i responsabili dei servizi raccolgano le esigenze di acquisto,
stimino la spesa necessaria e la indirizzino ai soggetti responsabili del
coordinamento generale, allo scopo non solo di stilare un’elencazione valida
per tutto l’ente, ma anche di considerare l’impatto e la sostenibilità della
spesa complessiva.
Il programma, analogamente a
quanto previsto per le opere pubbliche, individua, se ricorre l’ipotesi, i bisogni
che possono essere soddisfatti con capitali privati, allo scopo di attivare il
processo di partenariato.
Il nuovo codice introduce un
ulteriore onere: impone alle amministrazioni pubbliche di comunicare entro il
mese di ottobre di ogni anno l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi
d’importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella
programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, (cioè, la sede di
coordinamento dei Soggetti aggregatori), che li utilizza ai fini dello svolgimento
dei compiti e delle attività ad esso attribuiti.
Per quanto riguarda, invece, le
acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto di quanto previsto
dall’articolo 1, comma 513, della legge 208/2015, che assegna un ruolo di
programmazione riservato all’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) e considera
la Consip o i soggetti aggregatori l’unico canale degli acquisti di beni e
servizi informatici.
Il programma biennale degli
acquisti di beni e servizi, così come quello triennale dei lavori pubblici,
nonché i relativi aggiornamenti annuali debbono essere pubblicati:
1)
sul profilo del committente,
2)
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutturee dei trasporti
3)
sul sito dell’Osservatorio,
anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle
provincie autonome regolati dall’articolo 29, comma 4, del nuovo codice dei
contratti.
Sarà un decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, a definire:
a)
le modalità di aggiornamento dei
programmi e dei relativi elenchi annuali;
b)
i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale
suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni
che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o
procedere a un acquisto non previsto nell’elenco annuale;
c) i criteri e le modalità per
favorire il completamento delle opere
incompiute;
d)
i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di
progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;
e)
gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere,
individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e
di pubblicità relativi ai contratti;
f)
le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti
aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti
delegano la procedura di affidamento.
Tuttavia, finchè questo decreto
non sia approvato, resteranno validi gli atti di programmazione già adottati ed
in vigore.
L’entrata in vigore del nuovo
codice dei contratti dovrebbe comportare l’abolizione dell’articolo 1, comma
505, della legge 208/2015, che disciplina in modo non poco confuso la
programmazione di forniture e servizi di importo superiore al milione di euro.
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