Ai più attenti non sarà sfuggito
che nel testo del nuovo codice dei contratti approvato di recente dal Governo
manca qualcosa: un articolo o un comma o, comunque, una disciplina omologa a
quella contenuta nell’articolo 125 del d.lgs 163/2006.
In poche parole, il nuovo codice
dei contratti perde per strada la regolamentazione delle procedure in economia.
Né tale disciplina si potrà continuare a ricavare dal dpr 207/2010, abolito con
la vigenza del nuovo codice, salvo in via transitoria le disposizioni indicate
dall’articolo 216 del medesimo nuovo codice (su progettazione, lavori
riguardanti i beni del patrimonio culturale, contabilità dei lavori e
collaudi).
In particolare, per le forniture
ed i servizi, l’effetto che deriva dal nuovo codice è la sparizione totale
della disciplina delle acquisizioni in economia. Per quanto riguarda, invece, i
lavori, resta una traccia nell’articolo 148, ove al comma 7 si prevede: “L’esecuzione di lavori in economia è
consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia
pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene, fino
all’importo di trecentomila euro, tanto in amministrazione diretta, che per
cottimo fiduciario. Entro i medesimi limiti di importo, l’esecuzione in
economia è altresì consentita in relazione a particolari tipi di intervento
individuati con i decreti di cui all’articolo 146, comma 4”. Sembra di
capire, quindi, che saranno possibili in futuro lavori in economia solo
nell’ambito dei beni culturali.
Per i lavori, quindi, sparisce
la disciplina dell’articolo 125, commi 5 e 6. Ricordiamo che fino ad oggi, ai
sensi del comma 5 “i lavori in economia
sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in
amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore
a 50.000 euro”. Il comma 6 contiene l’elencazione delle tipologie dei
lavori eseguibili in economia, demandando alle amministrazioni di individuarli
nell'ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di
opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non
sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli
55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di
impianti;
c) interventi non programmabili
in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere
differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la
compilazione di progetti;
f) completamento di opere o
impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore
inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
La nuova disciplina, invece,
come visto, limita l’esecuzione di lavori in economia nell’ambito dei beni
culturali ai soli casi somma urgenza,qualora il ritardo negli interventi possa
recare pregiudizio all’incolumità o alla tutela del bene. La soglia è molto
alta: fino all’importo di trecentomila euro, e le modalità per procedere
saranno sia l’amministrazione diretta, sia il cottimo fiduciario.
Peccato, però, che il nuovo
codice dei contratti, nel fare piazza pulita della disciplina in economia, non
definisca più, come invece l’articolo 125 del codice oggi vigente, gli istituti
dell’amministrazione diretta e del cottimo fiduciario.
Insomma, la disciplina dei
lavori in economia contenuta nella residuale disposizione dell’articolo 148,
comma 7, rischia di restare monca, a meno che non colmi la lacuna la soft regulation dell’Anac. Che, come si
vede, già si annuncia non proprio soft, se dovrà rimediare a lacune normative,
di competenza del legislatore…
Tra l’altro, come si nota
l’articolo 148, comma 7, di fatto va a sovrapporsi alla disciplina dei lavori
di somma urgenza, attualmente contenuta nell’articolo 176[1] del
dpr 207/2010. Francamente, nel momento in cui il legislatore decide di fare a
meno della regolamentazione delle acquisizioni in economia, non si capisce
assolutamente quale sia la ratio che lo spinge a regolare gli interventi di
somma urgenza attraverso un sistema, appunto quello in economia, espunto
dall’ordinamento. Oltretutto, la disposizione dell’articolo 148, comma 7, serve
solo a fare confusione, perché la disciplina della somma urgenza è regolata
espressamente dall’articolo 163 del nuovo codice, che continua ad ammettere
l’affidamento diretto entro la soglia dei 200.000 euro o entro la più alta
soglia “indispensabile per rimuovere lo
stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”. Non si capisce, quindi,
perché e come realizzare, per gli stessi fini, procedure in economia mediante
un cottimo fiduciario non più regolamentato e che, comunque, richiederebbe un
più complicato iter.
Probabilmente, tornando alla
questione dell’eliminazione delle procedure in economia, l’estensore del codice
dei contratti ha considerato non più utile il loro mantenimento alla luce della
profonda modifica delle regole di affidamento dei contratti sotto soglia.
In sostanza, le procedure in
economia spariscono, perché in qualche misura assorbite dalle regole sui
contratti sotto soglia, fissate dall’articolo 36 del nuovo codice dei
contratti. Del resto, queste si possono attagliare molto bene alle esigenze
delle amministrazioni.
Infatti, ai sensi del comma 1
del nuovo articolo 36 l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario avvengono nel
rispetto dei principi di cui all'articolo 4 del nuovo codice e cioè:
1. economicità;
2. efficacia;
3. imparzialità;
4. parità
di trattamento;
5. trasparenza;
6. proporzionalità
Si tratta, sostanzialmente,
degli stessi principi ai quali attenersi per l’applicazione dell’articolo 125 del
d.lgs 163/2006, cui il nuovo codice dei contratti aggiunge ulteriormente il
principio di rotazione e la capacità di assicurare l'effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
E’ vero che l’articolo 125
permette per lavori, forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro
l’affidamento diretto. Ma, anche con la disciplina del nuovo codice vi sono
spazi non indifferenti all’affidamento diretto ed alla semplificazione delle
procedure.
Infatti, ai sensi del comma 2
dell’articolo 36, ferme restando le disposizioni sugli obblighi di avvalersi
delle centrali di committenza e sulla qualificazione delle amministrazioni
appaltanti, nonché restando comunque la possibilità di utilizzare le procedure
di gara “ordinarie”, sarà possibile affidare lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie comunitarie, secondo le seguenti modalità:
Forniture e servizi
|
Lavori
|
||
Importo affidamenti
|
Procedura ammessa
|
Importo affidamenti
|
|
1.
40.000 euro
|
Affidamento diretto
|
1.
40.000 euro
|
Affidamento diretto o
amministrazione diretta
|
2.
< soglia
comunitaria
|
procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
|
2.
= > 40.000 < 150.000
|
procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Oppure,
amministrazione diretta.
|
|
|
3.
= > 150.000
< 1.000.000
|
procedura negoziata, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
|
|
|
4.
> 1.000.000
|
Procedure ordinarie
|
Nei casi “2” per forniture e
servizi e lavori e nel caso “3” per lavori occorrerà pubblicare un avviso sui
risultati della procedura di affidamento, contenente anche l’indicazione anche
dei soggetti invitati.
Quindi, sotto i 40.000 euro
resta la possibilità dell’affidamento diretto. Ma, ai fini dei lavori di somma
urgenza, invece, tale facoltà, eliminato l’articolo 176 del dpr 207/2010, non
vi sarà più, a meno di correzioni in corso d’opera, più che auspicabili.
Come ulteriore semplificazione
delle procedure sotto soglia, tali da renderle sotto molti aspetti analoghe a
quelle in economia, il comma 5 dell’articolo 35 del nuovo codice prevede che ai
fini dell'aggiudicazione, nei casi di affidamenti fino alla soglia
comunitariaper forniture e servizi, di affidamenti fino a 150.000 euro per
lavori “le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di
carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli
operatori economici” regolata dall’articolo 81 del nuovo codice. Le stazioni
appaltanti devono, inoltre, verificare il possesso dei requisiti economici e
finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel
bando di gara: il che spinge a non indicare requisiti di fatto non suscettibili
di controlli.
Inoltre, il successivo comma 6
chiarisce che laddove cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle
procedure negoziate, dovrà effettuare la verifica dei requisiti ai fini della
stipula del contratto esclusivamente sull'aggiudicatario (non c’è bisogno della
verifica sul secondo, anche perché propriamente non si crea una graduatoria);
tuttavia, detto comma 6 attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di
estendere comunque le verifiche agli altri partecipanti.
Sempre il comma 6, facendo
rivivere in parte la disciplina contenuta sul tema nel dpr 207/2010, consente
alle stazioni appaltanti di gestire le procedure sotto soglia per il tramite di
“un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del
contraente interamente gestite per via elettronica”. A tale scopo, si
conferma che il Ministero dell’economia e delle finanze, “avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni
appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”.
Come detto sopra, ai sensi del
comma 7 dell’articolo 36 del nuovo codice dei contratti, sarà l’Anac ad
emettere proprie “linee guida” per stabilire “le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e
migliorare la qualità delle procedure”, con specifico riferimento alle
indagini di mercato, ed alla formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici.
Fino a che non siano adottate
tali linee guida dell’Anac, le amministrazioni appaltanti dovranno individuare
gli operatori economici tramite indagini di mercato effettuate mediante avviso
pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a
quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si
intendono invitare a presentare offerta.
Ovviamente, se si utilizzano
mercati elettronici tale avviso non sarà necessario; è evidente che sopra la
soglia dei 40.000 euro comunque occorrerà utilizzare strumenti come la
Richiesta d’Offerta nel Mepa e non l’affidamento diretto consistente
nell’Ordine diretto d’Acquisto.
Come si nota, l’articolo 36 del
nuovo codice dei contratti semplifica moltissimo le procedure sotto soglia, sì
quasi da non rendere più necessarie le acquisizioni in economia. Si elimina,
quindi, la difficoltà applicativa di un vero e proprio “sistema” molto
peculiare, nel quale v’è la finzione giuridica che ad eseguire le prestazioni
non siano degli appaltatori, ma direttamente le amministrazioni utilizzando
propri uffici, maestranze e mezzi (nel caso dell’amministrazione diretta) o
utilizzando un operatore economico cottimista fiduciario, cioè subappaltatore
del funzionario incaricato di effettuare direttamente la prestazione, che
svolge il ruolo di “appaltatore” internalizzato per conto dell’ente.
Non saranno, dunque, più
necessari provvedimenti o regolamenti specifici per individuare le categorie di
lavori e, soprattutto, forniture e servizi affidabili in economia.
Purtroppo, a proposito di
forniture e servizi, sparirà anche l’utilissima previsione del comma 10
dell’articolo 125, che consente, anche senza intermediazione dei regolamenti,
di attivare le procedure in economia sempre in presenza delle seguenti condizioni:
“a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del
contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per
conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi
non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del
contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della
scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie
procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine
di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per
l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale”.
Nulla esclude che queste
giustificazioni possano essere utilizzate, comunque, per gli affidamenti sotto
soglia, come disciplinati dall’articolo 36 del nuovo codice.
[1] Se ne riporta il testo:
Art. 176.
Provvedimenti in casi di somma urgenza
(art. 147,
d.P.R. n. 554/1999)
1. In
circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra
il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può
disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175
la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque
di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità.
2. L'esecuzione
dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più
operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal
tecnico.
3. Il prezzo
delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in
difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo
163, comma 5.
4. Il
responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni
dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e
la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante
che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora
un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti
l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla
liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori
realizzati.
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