Ad eccezione della stampa
generalista impegnata nell’osannare la riforma e qualificarla come
semplificatrice, qualsiasi osservatore ed operatore concreto ha ormai preso
atto che il d.lgs 50/2016 tutto fa, tranne semplificare.
Un esempio perfetto di
disciplina omissiva, parziale e laconica è dato dall’insieme sfaccettato ed
estremamente scoordinato delle norme concernenti i servizi sociali.
Un primo elemento di difficoltà,
che però potrebbe al contempo essere una guida interpretativa, è il seguente:
dal d.lgs 163/2006 al d.lgs 50/2016 i servizi sociali sono passati dall’essere
contratti “esclusi” all’essere contratti a regime particolare. Sì: ma, quale
regime?
Le definizioni contenute nell’articolo
3, comma 1, del d.lgs 50/2016, lettere da ee) ad hh), purtroppo non ci aiutano,
come, invece, sarebbe stato lecito aspettarsi:
“e) «contratti di
rilevanza europea», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto
dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui
all’articolo 35 e che non rientrino tra i contratti esclusi;
ff) «contratti sotto
soglia», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all’articolo 35;
gg) «settori
ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas,
energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento
di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in
cui operano le stazioni appaltanti;
hh) «settori speciali»
i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricità,
acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come
disciplinati dalla parte II del presente codice”.
Come è agevole rilevare, né la
lettera gg), né la lettera hh) inseriscono nell’elenco dei “settori speciali”
quello dei servizi sociali.
Eppure, tutti sono stati portati
a ritenere che i servizi sociali appartengano esattamente all’insieme dei
contratti facenti parte dei “settori speciali”.
Forse, però, le cose non stanno
esattamente così, ma sono un po’ più, appunto, complicate. Guardiamo, infatti,
la rubrica dell’articolo 140 del d.lgs 50/2016, dedicato alla regolazione della
fattispecie: “Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali”.
Sembra che l’articolo 140 non
sia dedicato ai servizi sociali in quanto tali, bensì ad una specie del genere
e, cioè, i servizi sociali “dei settori speciali”, cioè quella particolare
categoria di servizi sociali che appartiene ai settori speciali. Come se, cioè,
tutti i contratti relativi a gas, energia termica, elettricità, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica fossero integralmente
soggetti alla disciplina dei settori speciali, mentre non tutti i servizi
sociali lo sono, dovendosi distinguere tra servizi sociali “dei settori
speciali” e servizi sociali non appartenenti ai settori speciali.
L’impressione che esistano due
diverse tipologie di servizi sociali è ulteriormente amplificata dalla lettura
dell’articolo 35, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera c), che confrontiamo
in questa tabella:
art. 35, comma 1, lettera d)
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Art. 35, comma 2, lettera c)
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“Le disposizioni del
presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto
dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti…
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi
sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
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“Il presente codice si
applica anche ai contratti pubblici
nei settori speciali il cui valore, al netto dell’imposta sul valore
aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti…
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.
|
Una prima volta, nell’articolo
35, comma 1, lettera d), i servizi sociali, dunque, vengono menzionati nella
specifica disposizione ai sensi della quale i servizi sociali non sono
qualificati come appartenenti ai “settori speciali”, ma come servizi sotto
soglia e, in particolare, sotto la soglia dei 750.000 euro. Una seconda volta,
nell’articolo 35, comma 1, lettera d), i servizi sociali sono considerati in
quanto “contratti pubblici nei settori speciali” e, in questo caso, la soglia
di applicazione del codice dei contratti nel suo complesso è di 1.000.000 di
euro.
A questo punto, l’operazione si
fa veramente ardua. Proviamo a tracciare una soluzione, aiutandoci con le
disposizioni della Direttiva 24/2014/Ue della quale il d.lgs 50/2016 è (in modo
non del tutto soddisfacente) attuazione.
Confrontiamo, allora, l’articolo
35, commi 1 e 2, del codice con l’articolo 4 della direttiva:
articolo 35, commi 1 e 2
d.lgs 50/2016
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Articolo 4 della direttiva
24/2014/Ue
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1. Le disposizioni del
presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto
dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) euro 5.225.000 per gli
appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli
appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono
autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti
pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici
operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti
concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
c) euro 209.000 per gli
appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di
progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati
dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa,
allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
d) euro 750.000 per gli
appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato
IX.
2. Il presente codice si
applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al
netto dell’imposta sul valore aggiunto, è pari o superiore alle soglie
seguenti:
a) euro 5.225.000 per gli
appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli
appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i
contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici
elencati all’allegato IX.
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La presente direttiva si
applica agli appalti con un importo, al netto dell’imposta sul valore
aggiunto (IVA), pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 5 186 000 EUR per gli
appalti pubblici di lavori;
b) 134 000 EUR per gli
appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità
governative centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali
autorità; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da
amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa
soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati
nell’allegato III;
c) 207 000 EUR per gli
appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali
amministrazioni; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di
forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel
settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non
menzionati nell’allegato III;
d) 750 000 EUR per gli
appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato
XIV.
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Ci si accorge che la cosiddetta “semplificazione”
italiana ha introdotto il tema dei “settori speciali”, prevedendo la
sovrapposizione evidenziata sopra tra la disciplina dei servizi sociali nei
primi due commi dell’articolo 35.
In effetti, alla normativa
europea interessava tracciare solo una differenza tra servizi sociali aventi
interesse transfrontaliero e, quindi, di dimensione europea, da quelli
rilevanti solo per i territori nazionali. Lo chiarisce molto bene il “considerando”
n. 114: “Certe categorie di servizi, per
la loro stessa natura, continuano ad avere una dimensione limitatamente
transfrontaliera, segnatamente i cosiddetti servizi alla persona quali taluni servizi sociali, sanitari e
scolastici. I servizi di questo tipo sono prestati all’interno di un
particolare contesto che varia notevolmente da uno Stato membro all’altro a
causa delle diverse tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire un regime
specifico per gli appalti pubblici aventi per oggetto tali servizi, con una soglia più elevata di quella che si
applica ad altri servizi.
Servizi alla persona con valori
al di sotto di tale soglia non saranno, in genere, di alcun interesse per i
prestatori di altri Stati membri,
a meno che non vi siano indicazioni concrete in senso contrario, come ad
esempio il finanziamento dell’Unione per i progetti transfrontalieri.
I contratti per servizi alla
persona al di sopra di tale soglia dovrebbero essere improntati alla
trasparenza, a livello di Unione.
In ragione dell’importanza del contesto culturale e della sensibilità di tali
servizi, gli Stati membri dovrebbero
godere di un’ampia discrezionalità così da organizzare la scelta dei fornitori
di servizi nel modo che considerano più adeguato. Le norme della presente
direttiva tengono conto di tale imperativo,
imponendo solo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza e di parità
di trattamento e assicurando che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano
la facoltà di applicare criteri di qualità specifici per la scelta dei
fornitori di servizi, come i criteri stabiliti dal quadro europeo volontario
della qualità per i servizi sociali, pubblicato dal comitato per la protezione
sociale. Nel definire le procedure da utilizzare per l’aggiudicazione degli
appalti di servizi alla persona, gli Stati membri dovrebbero tener conto
dell’articolo 14 TFUE e del protocollo n. 26. In tale contesto, gli Stati
membri dovrebbero inoltre perseguire gli obiettivi della semplificazione e
riduzione dell’onere amministrativo per le amministrazioni aggiudicatrici e gli
operatori economici; è opportuno chiarire che ciò potrebbe anche comportare il
ricorso a norme applicabili agli appalti di servizi non assoggettati al regime
specifico.
Gli Stati membri e le autorità pubbliche sono liberi di fornire tali
servizi direttamente o di organizzare servizi sociali attraverso modalità che
non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il
semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o
autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni
definite in precedenza dall’amministrazione aggiudicatrice, senza che vengano
previsti limiti o quote, a condizione che tale sistema assicuri una pubblicità
sufficiente e rispetti i principi di trasparenza e di non discriminazione”.
Per quanto concerneva la Ue,
dunque, persino al di sopra delle soglie comunitarie il regime degli appalti
dei servizi sociali poteva risultare semplificato. Lo dimostrano gli articoli
74 e 75 della Direttiva, corrispondenti in qualche misura all’articolo 140 del
codice, rispetto al quale sono (ovviamente) molto ma molto più chiari:
art. 140 d.lgs 50/2016 (Norme
applicabili ai servizi sociali dei settori speciali)
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Art. 74 direttiva 24/2014/Ue
Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici
Gli appalti pubblici di
servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all’allegato XIV sono
aggiudicati in conformità del presente capo quando il valore di tali contratti sia pari o superiore alla soglia
indicata all’articolo 4, lettera d).
Articolo 75
Pubblicazione degli avvisi e
dei bandi
1. Le amministrazioni aggiudicatrici che
intendono procedere all’aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi
di cui all’articolo 74 rendono nota tale intenzione con una delle seguenti
modalità:
a) mediante un bando di
gara, che comprende le informazioni di cui all’allegato V, parte H,
conformemente ai modelli di formulari di cui all’articolo 51; o
b) mediante un avviso di
preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua e contiene le
informazioni di cui all’allegato V, parte I. L’avviso di preinformazione si
riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti
da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza
successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a
manifestare il proprio interesse per iscritto.
Il primo comma non si
applica tuttavia allorché una procedura negoziata senza previa pubblicazione
potrebbe essere stata utilizzata conformemente all’articolo 32 per
l’aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.
2. Le
amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto pubblico per
i servizi di cui all’articolo 74 rendono noto il risultato della procedura
d’appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni
di cui all’allegato V, parte J, conformemente ai modelli di formulari di cui
all’articolo 51. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base
trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi
trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.
3. I modelli di formulari di cui ai paragrafi
1 e 2 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di
esecuzione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura
consultiva di cui all’articolo 89, paragrafo 2.
4. Gli avvisi di cui al presente articolo
sono pubblicati conformemente all’articolo 51.
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1. Gli appalti di servizi
sociali e di altri servizi specifici di cui all'allegato IX sono aggiudicati
in applicazione degli articoli 142, 143, 144, salvo quanto disposto nel
presente articolo. Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione
degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere
all'aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presente comma
rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalità:
a) mediante un avviso di
gara;
b) mediante un avviso periodico
indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa. L'avviso periodico
indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto
degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati
senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a
manifestare il proprio interesse per iscritto;
c) mediante un avviso
sull'esistenza di un sistema di qualificazione che viene pubblicato in
maniera continuativa.
2. Il comma 1 non si applica
allorché una procedura negoziata senza previo avviso di gara sia stata
utilizzata, conformemente all'articolo 63, per l'aggiudicazione di appalti
pubblici di servizi.
3. Gli enti aggiudicatori
che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui al presente articolo ne
rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono
tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso essi
inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di
ogni trimestre
4. I bandi e gli avvisi di
gara di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui
all'allegato XIV, parte III, conformemente ai modelli di formulari stabiliti
dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli avvisi di cui al presente
articolo sono pubblicati conformemente all'articolo 130.
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La differenza fondamentale tra
la pasticciata normativa italiana e quella europea sta nella circostanza che
quest’ultima è inequivocabile nel riferire la disciplina particolare delle
procedure e della pubblicità delle gare ai servizi sociali solo qualora essi
abbiano un valore pari o superiore alla soglia comunitaria, fissata in euro
750.000.
Allora, coordinando – come appare
doveroso – la confusione della disciplina del d.lgs 50/2016 con la chiarezza
della direttiva 24/2014/Ue, potremmo trarre le seguenti conclusioni:
1. i
servizi sociali di valore fino a 749.999 euro appartengono alla categoria degli
appalti “sotto soglia”;;
2. di
conseguenza, i servizi sociali di valore fino a 749.999 non appartengono:
a. nè
alla categoria degli appalti “esclusi”;
b. né
alla categoria degli appalti dei “settori ordinari”;
c. né
alla categoria degli appalti dei “settori speciali”;
3. i
servizi sociali di valore pari o superiore ai 750.000 euro appartengono alla
categoria – non indicata dal codice, ma che traiamo noi dal coordinamento tra
esso e direttiva europea – degli appalti “sopra soglia con regime speciale di
procedura”;
4. non
risulta corretta l’impressione che agli appalti di servizi sociali di valore
pari o superiore ai 750.000 euro si applichino integralmente le disposizioni
del codice, come pure lascia apparire l’articolo 35, commi 1 e 2;
5. in
realtà, le disposizioni del codice che si applicano agli appalti di servizi
sociali di valore pari o superiore ai 750.000 euro sono quelle contenute negli
articoli 140, 142 e 143, come suggerisce la lettura combinata degli articoli 4,
74 e 75 della direttiva 24/2014/Ue, cui probabilmente aggiungere quelle degli
articoli da 1 a 58, in quanto “compatibili”, tenendo presente che verosimilmente
di norme compatibili con quelle direttamente applicabili ve ne sono davvero
poche;
Pertanto, per gli appalti di
servizi di valore fino a 749.999 euro, si deve concludere che si applichi il
regime procedurale del sotto soglia, spacchettato in due sezioni:
a) la
procedura più semplice di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), relativa
agli affidamenti fino a euro 39.999;
b) la
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, prevista dall’articolo 36, comma 2, lettera b).
In quanto agli appalti di
servizi sociali di valore pari o superiore al milione di euro, contemplati dall’articolo
35, comma 2, lettera c), essendo detta norma meramente ripetitivi di quanto
stabilito dall’articolo 35, comma 1, lettera d), ma con una soglia superiore a
quella indicata dall’articolo 4, lettera d), della direttiva 24/2014/Ue,
occorre ritenere che detta lettera c) sia tamquam
non esset, cioè inutile ed inapplicabile (un peccato che il Consiglio di
stato non abbia approfondito questo tema).
Oggettivamente, qualsiasi altra
interpretazione appare molto più difficilmente sostenibile, per quanto non da
escludere radicalmente, vista la confusione estrema della disciplina interna.
Come sempre, articoli simili
posti a cercare di districare norme contorte, non si possono che concludere con
l’auspicio di un urgente chiarimento normativo. Normativo, cioè mediante una
correzione al testo del codice, sì da renderlo aderente alla direttiva europea.
Non appare sufficiente una soft law
dell’Anac, fonte che sta a metà tra il parere, la regolazione e l’interpretazione
e, dunque, non particolarmente solida allo scopo di evitare che nei possibili
contenziosi amministrativi le sentenze finiscano per acuire i problemi interpretativi,
polarizzandosi in letture inconciliabili delle norme qui esaminate.
Finalmente un post che fa un po' di chiarezza su un testo di legge a dir poco criptico
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