Se una norma aveva creato caos
operativo, rivelandosi per altro totalmente inefficace, questa era l’articolo
82, comma 3-bis, del d.lgs 163/2006, ai sensi del quale si stabiliva che “il prezzo più basso è determinato al netto
delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e
delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro”. Norma, come si ricorda, “gemella” del comma 3-bis
dell’articolo 81, poi soppressa, per manifesta inapplicabilità.
Ma, che venne
ripristinata appunto col comma 3-bis, questa volta dell’articolo 82, introdotta
dall’ articolo 32, comma 7-bis, del d.l. 69/2013, convertito in legge 98/2013.
Uno dei tanti, troppi, decreti “del fare”, che, come si dimostra, finiscono per
essere solo decreti “del fare danni”.
La disposizione in argomento, di
applicazione complicatissima ed ai limiti dell’impossibile, e soprattutto
velleitaria in un Paese nel quale non esiste una disciplina normativa dei
minimi salariali, non è stata fortunatamente riprodotta nel d.lgs 50/2016, in
particolare nella norma che regola l’offerta col criterio del massimo ribasso,
ridenominato criterio, chissà perché, del “minor prezzo”.
Esaminiamo, allora, nel seguente
quadro prospettico, le disposizioni relative all’offerta al ribasso nel
precedente e nell’attuale regime normativo:
d.lgs 163/2006, Art. 82.
Criterio del prezzo più basso
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d.lgs 50/2016, Art. 95.
(Criteri di aggiudicazione dell'appalto)
|
1. Il prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue.
2. Il bando di gara
stabilisce:
a) se il prezzo più basso,
per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi
unitari;
b) se il prezzo più basso,
per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso
sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi
unitari.
3. Per i contratti da
stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato
mediante offerta a prezzi unitari.
3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto
delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi
salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra
le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci
retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e
delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Le modalità applicative
del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite
dal regolamento.
|
1. I criteri di
aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta
illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza
effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace
verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il
grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le
stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove
fornite dagli offerenti.
2. Fatte salve le
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo
di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le
stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione
degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi
di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base
dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione
costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo
96.
3. Sono aggiudicati
esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
a) i contratti relativi ai
servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo
50, comma 2;
b) i contratti relativi
all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri
servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;
4. Può essere utilizzato il
criterio del minor prezzo:
a) per i lavori di importo
pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai
requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara
avvenga sulla base del progetto esecutivo;
b) per i servizi e le
forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono
definite dal mercato;
c) per i servizi e le
forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35,
caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di
notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
5. Le stazioni appaltanti
che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma4 ne danno adeguata
motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per
selezionare la migliore offerta.
6. I documenti di gara
stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla
natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare,
l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali
gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto
dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare [omissis]:
7. L'elemento relativo al
costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può
assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli
operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.
8. I documenti di gara
ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo
elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a
ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il
massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto
possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.
9. Le stazioni appaltanti,
quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni
oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di
dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente
di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire
il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni
aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con
un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare
i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
11. I criteri di
aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove
riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto
sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi
fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio
di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase
successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del
loro contenuto sostanziale.
12. [omissis]
13. [omissis]
14. [omissis]
15. Ogni variazione che
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale,
successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle
offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per
l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
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Come si nota, la previsione di
impossibile applicazione un tempo disposta dal d.lgs 163/2006 è sostituita
dalla ben più semplice indicazione reperibile all’articolo 95, comma 10, del
d.lgs 50/2016. Essa sostituisce all’impossibile scorporo dal prezzo del costo
del personale realizzato d’autorità, quasi si fosse in un Paese a regime
sovietico, la ben più blanda indicazione secondo la quale è onere dell’operatore
economico indicare i propri costi aziendali, concernenti salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro. Perché si tratta di informazioni che solo il datore di lavoro
può conoscere e non possono formare oggetto di una precostituita modalità di
computo ed imposizione, ai fini dello scorporo dal prezzo.
Per altro, di “costo del lavoro”
nel d.lgs 50/2016 si parla espressamente, come appare corretto, nel successivo
articolo 97, destinato a disciplinare le offerte anormalmente basse. Il comma 5
della citata norma illustra il modo col quale effettuare le valutazioni
necessarie per verificare se l’offerta è anomala: “La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente
un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto,
delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non
giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti,
tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le
modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui
all'articolo 95, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei
lavori, dei servizi e delle forniture;
d) il costo del personale è
inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di
cui all'articolo 23, comma 14 (attenzione:
il riferimento corretto è all’articolo 23, comma 16, nda)”.
Pertanto, il nuovo codice non
riconduce più l’analisi del rispetto dei minimi salariali retributivi alla
formulazione dell’offerta, come modalità per determinarne il contenuto,
imponendo quindi di scorporare preventivamente ed in modo artificioso, sulla
base di valutazioni condotte dalla stazione appaltante in via preventiva, il
costo presunto del personale dal prezzo.
Al contrario ed opportunamente,
il nuovo codice riconnette correttamente la valutazione del rispetto dei minimi
salariali alla fase di valutazione dell’anomalia dell’offerta.
Non può che essere questo il
sistema. Ciascun operatore economico aderisce, se vi aderisce, ad uno specifico
contratto collettivo o territoriale; oppure utilizza addirittura una propria
specifica contrattazione aziendale, che rende il costo del lavoro inconoscibile
a priori. Né è mai possibile sapere da parte di una stazione appaltante se ed
in che misura ad abbattere i costi eventualmente predeterminabili sulla base di
una complicatissima ed intricata analisi dei contratti collettivi, concorrano,
ad esempio, part time, sgravi dovuti ad apprendistato, oppure ad assunzioni
agevolate dalla legge 190/2014 o dalla legge 208/2016, l’incidenza dei
lavoratori che godono di ammortizzatori sociali e degli sgravi previdenziali
conseguenti. Dunque, solo il singolo datore di lavoro che abbia presentato l’offerta
poi considerata meritevole di proposta di approvazione ai fini dell’aggiudicazione
(perifrasi per non parlare più di aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione
definitiva, visto che al Consiglio di stato non è piaciuto), può indicare come
e perché il prezzo offerto, pur a sospetto di anomalia, non è anomalo. Solo l’operatore
economico può illustrare le effettive condizioni contrattuali ed organizzative
praticate nella propria azienda, nell’ambito del contraddittorio previsto dalla
disciplina della verifica di anomalia dell’offerta, per spiegare se i minimi
siano violati o meno, oppure se, pur essendo i minimi violati, in realtà questo
sia dovuto appunto a particolari e specifiche condizioni come quelle immaginate
prima, tali da escludere l’anomalia dell’offerta.
Insomma, dopo anni, si torna,
forse, alla razionalità, grazie, occorre sempre ribadirlo, alle imposizioni
della Ue, le cui direttive appalti, ovviamente, non si sognavano nemmeno di
imporre sistemi come quelli del devastante articolo 82, comma 3-bis.
Un’annotazione appare
necessaria: il processo valutativo disposto dall’articolo 97, comma 5, del
d.lgs 50/2016 vale tanto per il criterio del minor prezzo (che però proprio nel
corpo dell’articolo 97 torna a chiamarsi del “prezzo più basso; ci vuole
pazienza), quanto l’offerta economicamente più vantaggiosa. Già. Perché i
cantori della superiorità del rapporto qualità/prezzo rispetto al ribasso non
ricordano mai che anche col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa si propone comunque un ribasso sul prezzo. Il fatto che siano
valutati anche altri elementi, non esclude che sul prezzo si possano introdurre
i medesimi elementi distorsivi che affliggono il criterio del prezzo più basso.
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