domenica 1 maggio 2016

Determinazione a contrattare per forniture/servizi =>40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria

Comune/Provincia di
Provincia di


OGGETTO: determinazione a contrattare, per l'affidamento della fornitura/del servizio di ____, di importo pari o inferiore a 40.000 euro e fino alla soglia comunitaria, col sistema della procedura negoziata .................... (art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016). CIG ………………



Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, ______ attesta la regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato.
Lì,
Il responsabile del procedimento
______

Determinazione n. del


Il dirigente/Il responsabile di servizio

visti:
  • il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in particolare:
    • l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
    • l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
    • gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
    • l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
    • l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
  • l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
  • il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
    • l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
    • l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
    • l’articolo 36 sui contratti sotto soglia;
    • l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
    • l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
    • l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
    • l’articolo 80 sui motivi di esclusione;
    • l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;
visti:
  • il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;
  • la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;
DA ELIMINARE QUANDO SARA’ VIGENTE IL SISTEMA DELLA QUALIFICAZIONE considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:
a)      non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del d.lgs 50/2016;
b)      nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo pari o superiore ai 40.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria, trova applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 2, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice”;
DA ELIMINARE QUANDO SARA’ VIGENTE IL SISTEMA DELLA QUALIFICAZIONE rilevato, pertanto, che attualmente non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016, ma che in ogni caso restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici;

visto l’articolo 510 della legge 28 dicembre 2015, n. 208: “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali” e rilevato quanto segue in merito:
a)      gli enti obbligati ad utilizzare, in via generale, le convenzioni Consip (o di altre centrali di committenza) ai sensi dell’articolo 25 della legge 448/1999 sono:
01     amministrazioni statali, centrali e periferiche;
02     istituti e scuole di ogni ordine e grado;
03     istituzioni educative ed universitarie;
04     enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
05     agenzie fiscali (a partire dalla vigenza della legge di stabilità 2016);
b)      gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza;
c)      infatti, l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: “Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.”;
d)     pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali (“restanti amministrazioni” di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l’obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;
01     tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:
I          in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;
II       in applicazione dell’attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall’Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei “beni e servizi disponibili”;
III     in applicazione dell’articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di:
§  energia elettrica,
§  gas,
§  carburanti rete e carburanti extra-rete,
§  combustibili per riscaldamento,
§  telefonia fissa e telefonia mobile;
e)      dato atto che la fornitura/il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui alla precedente lettera d), punto 01, punti I,II e III; di questo elenco [modificare opportunamente, se rientra, l’impianto della determina];
f)       per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccoli dimensioni, l’articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l’articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: “Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;
g)      l’articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: “le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure […]”;
h)      ovviamente, i riferimenti alle norme del dpr 207/2010 sono da considerare attualmente non applicabili, a causa della loro abolizione; in ogni caso appare permanere l’obbligo di avvalersi del MePa, come sistema mediante il quale selezionare l’operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione oggetto del presente provvedimento sia ricompresa nel MePA;
atteso che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;
OPPURE
atteso che sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire e ritenuto di aderirvi IN QUESTO CASO LA DETERMINA DEVE PROSEGUIRE CON FORMULE DIFFERENTI

EVENTUALE rilevato, altresì, che non è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;
OPPURE
rilevato mediante un’indagine di mercato svolta accedendo al relativo portale che risulta possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto alla data di adozione del presente provvedimento risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si intendono acquisire col presente provvedimento;
rilevato che in applicazione dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016 è possibile:
1.      l’utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
2.      il ricorso a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, nel caso di indisponibilità degli strumenti telematici di negoziazione;
3.      lo svolgimento di procedura ordinaria;
stabilito di procedere SCEGLIERE L’OPZIONE OPPORTUNA
o  utilizzando in via autonoma lo strumento telematico di negoziazione _____, in quanto l’indagine di mercato ha dimostrato che esistono operatori economici qualificati in grado di rendere la fornitura/il servizio che si intende acquisire; si precisa che per “strumento telematico di negoziazione”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera dddd), si intendono: 1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo; 2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza; 3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale; 4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice e che, nel caso di specie, ci si avvale dell’ipotesi di cui al numero 3), mediante il sistema della Rchiesta d’Offerta;
o  ricorrendo ricorso alla centrale di committenza _______ (oppure all’aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica di cui alla convenzione tra gli enti ______, in data _____, n. di repertorio _______), perché si è riscontrata l’indisponibilità della fornitura/del servizio presso gli strumenti telematici di negoziazione;
o  utilizzando la procedura ordinaria, in quanto non si è in possesso della qualificazione, OPPURE perché comunque tale modalità è sempre ammessa, OPPURE, perché la fornitura/il servizio non è reperibile né presso gli strumenti telematici di negoziazione, né attraverso centrali di committenza, in quanto ________;
o  mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, dal momento che l’indagine svolta accedendo agli strumenti telematici di negoziazione dimostra che non esistono operatori economici qualificati che svolgano la prestazione di ______ che qui si intende acquisire, né vi sono convenzioni di centrali di committenza, né appare opportuno utilizzare le procedure ordinarie, oggettivamente eccessive sul piano degli oneri amministrativi anche per gli operatori economici, considerando che l’articolo 36, comma 2, considera la procedura negoziata in argomento, svolta secondo i canoni previsti, come legittima alternativa alle procedure ordinarie;
DA QUESTO MOMENTO, SI PROSEGUE CON L’IPOTESI DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA UTILIZZO DEL MERCATO ELETTRONICO

visto che in ogni caso si rispettano i principi posti dall’articolo 30 del d.lgs 50/2016, poiché le modalità procedurali previste dall’articolo 36, comma 2, lettera b), prevedono un’apertura del mercato anche se semplificata con un accesso minimo a 5 operatori economici o loro estrazione da elenchi che, al momento dell’estrazione, sono chiusi, ma al momento della loro formazione sono stati aperti al mercato, in quanto gli operatori sono stati ammessi a seguito di bando pubblico e procedura selettiva;

[EVENTUALE nel caso che si ricada nell’obbligo di utilizzare il MePa]
rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa gestito dalla Consip (o diverso mercato elettronico di cui si avvalga l’Ente), in quanto l’apertura iniziale del mercato è assicurata dall’accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell’offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della Richiesta d’Offerta, inviata ad almeno 5 operatori economici;
rilevato che ai sensi dell’articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016 “per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”, sicchè si può affermare:
1)      Il mercato elettronico, propriamente, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del d.lgs 50/2016 è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica. Tale sistema di acquisto, poi si distingue in:
a)      «strumenti di acquisto», regolati dalla successiva lettera cccc) come “strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo”. Rientra tra gli strumenti di acquisto (numero 3) della lettera cccc)) “il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo”, cioè mediante ordine di acquisto diretto;
b)      «strumenti di negoziazione», regolati dalla successiva lettera dddd) come “strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo". Rientrano tra gli strumenti di negoziazione (numero 3 della lettera dddd) “il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale”, cioè mediante richiesta d’offerta.
2)      il comma 6 dell’articolo 36 non chiarisce quali strumenti attuativi del “mercato elettronico” si possono utilizzare, se gli “strumenti di acquisto”, oppure se gli “strumenti di negoziazione”. Sotto la soglia dei 40.000 euro appare dunque possibile anche avvalersi della richiesta d’offerta;
ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi (scegliere l’alternativa) – non applicabile in caso di affidamento diretto ad un solo operatore in applicazione analogica dell’art. 63
 della selezione dell’offerta più conveniente sul piano economico, così come determinata dai prezzi a catalogo presenti nel MePa alla data di adozione del presente provvedimento, tra le offerte presenti nel catalogo aventi medesime caratteristiche, rispondenti alla prestazione che si intende acquisire;
 del criterio del minor prezzo, valevole anche per lo strumento della RdO nell’ambito del MePa nel caso di specie ammissibile ai sensi dell’articolo 95, comma 4, (scegliere l’alternativa)
- lettera b), trattandosi di fornitura/servizio con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, poiché ____
- lettera c) trattandosi di fornitura/servizio di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs 50/2016, caratterizzati da elevata ripetitività, perché ____
 del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valevole anche per lo strumento della RdO nell’ambito del MePa nel caso di specie ammissibile ai sensi dell’articolo 95, comma 4;

visto l'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), del d.l. 78/2009, convertito in legge 102/2009;
visti altresì:
  • lo statuto del Comune/della Provincia, e in particolare gli articoli _______;
  • il regolamento comunale/provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli ______; 
  • il regolamento comunale/provinciale di contabilità e, in particolare, gli articoli ____ sulle procedure di impegno di spesa;
  • il vigente regolamento comunale/provinciale per la disciplina dei contratti e, in particolare gli articoli ___:
visto il bilancio di previsione per l'anno 201_ e il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 201_ - 201_;

visto, in particolare, l'allegato __ al Documento Unico di Programmazione vigente, che approva  il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del d.lgs 50/2016, nel quale la prestazione oggetto del presente provvedimento figura nell'ordine cronologico della scheda ____;

visto il piano esecutivo di gestione dell’anno 201_, approvato con deliberazione di Giunta Comunale/del Presidente della Provincia n. __ del___, col quale sono stati assegnati al dirigente/responsabile del Servizio.............., a cui ricondurre la spesa in oggetto indicata, le relative risorse finanziarie:
  • obiettivo n. 1 “.......................”, attività n. 3 “....................................”;

considerato che occorre acquisire la fornitura/il servizio perché ______:

evidenziato che:
    • SE PERTINENTE si esclude di ricorrere, ai fini dei pagamenti, alla compilazione di stati di avanzamento dei lavori, trattandosi per altro di un'unica lavorazione concernente …............
    • si esclude di effettuare la verifica di conformità come regolata dall’abolito articolo 312 del dpr 207/2010, essendo l'importo contrattuale inferiore alla soglia comunitaria;
    • si prevede:
      • di porre in essere per la prestazione svolta il solo accertamento della prestazione effettuata, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell’articolo 307 del dpr 207/2010;
      • di considerare assorbito l’avvio dell’esecuzione del contratto dalla lettera d’ordine, analogamente a quanto previsto dalle sia pur abolite previsioni degli articoli 303 e 304 del dpr 207/2010;
      • di considerare assorbito il certificato di ultimazione dei lavori, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell’articolo 309 del dpr 207/2010, dall’ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell’articolo di cui all’articolo 307/2010;
      • di considerare assorbito dal medesimo ultimo positivo accertamento di regolare esecuzione anche l’attestazione di regolare esecuzione, analogamente a quanto previsto dalla sia pur abolita previsione dell’articolo di cui all’articolo 325 del dpr 207/2010;
visti:
  • l'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
  • l'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale dispone che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, determini annualmente l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione;
  • l'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prevede che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici assuma la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, alla quale sono attribuite nuove e ulteriori competenze ;
  • l'articolo 8, comma 12, dello stesso decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che prevede che all'attuazione dei nuovi compiti l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture faccia fronte senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ai sensi del sopra citato comma 67 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
  • la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 22 dicembre 2015, n. 163, che fissa per l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi, come segue:

Importo posto a base di gara
Quota stazioni appaltanti
Quota operatori economici
Inferiore a € 40.000
Esente
Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000
€ 30,00
Esente
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000
€ 225,00
€ 20,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000
€ 35,00
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000
€ 375,00

€ 70,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000
€ 80,00
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00
€ 600,00
€ 140,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00
€ 800,00
€ 200,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000,00
€ 500,00
rilevato che:
  • in generale, per tutti i contratti pubblici soggetti all’applicazione del d.lgs 50/2016 il settore/servizio competente deve richiedere all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l’attribuzione, tramite il Sistema informativo di monitoraggio della contribuzione (SIMOG), del codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG) e, entro 30 giorni dalla data di attribuzione del CIG, deve effettuare il pagamento del contributo a favore della stessa Autorità, nei limiti di seguito indicati;
  • in particolare:
    • in caso di contratti di importi inferiori a 40.000,00 euro, va richiesto il CIG, ma vi è l’esenzione dal pagamento del contributo;
    • in caso di contratti il cui importo a base di gara sia pari o superiore a 40.000,00 euro, va chiesto il CIG e va fatto il versamento del contributo, negli importi prescritti;
atteso che, in data …........ è stato ottenuto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il CIG il cui numero attribuito è...................

dato atto che sarà allegata al relativo contratto di affidamento del servizio dichiarazione di attestazione del rispetto dell’obbligo di cui al citato articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 448, rilasciata nelle forme previste per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, come previsto dal comma 3 bis del sopra citato articolo 26 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;


rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo _  del regolamento per la disciplina dei controlli interni;

determina

  1. di acquisire la fornitura di/il servizio di_______ mediante procedura negoziata previa consultazione di 15 operatori economici individuati sulla base dell’indagini di mercato condotta dal responsabile del procedimento come da nota in data ____ al n. ____ di protocollo generale
     OPPURE individuati attraverso la pubblicazione di un avviso di sollecitazione a manifestare l’interesse ad essere successivamente invitati a presentare proposte di negoziazione, in applicazione della Comunicazione interpretativa 2006 C 179/02 della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici», da pubblicare per almeno 15 giorni, alle condizioni indicate nello schema che, allegato sub __ al presente provvedimento, si approva;

  1. di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
·         il fine che il contratto intende perseguire è quello di …..........;
·         l’oggetto del contratto è..................................................;
·         il contratto verrà stipulato nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
·         le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
·         il sistema ed il criterio di gara sono quelli descritti in narrativa, qui integralmente richiamati;

  1. di impegnare la spesa di euro ____ al bilancio di previsione per l'anno 201_, come segue: ____

  1. di imputare il pagamento all’anno ____, come segue ____

  1. di impegnare la spesa di euro ____ per il contributo da versare all'Anac, al bilancio di previsione per l'anno 201_, come segue: ____;
  2. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
  3. di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;
  4. EVENTUALE SOLO SE SI ACQUISTA DA STRUMENTI TELEMATICI DI NEGOZIAZIONE di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
  5. di dare atto, ai fini dell'articolo 121, in particolare del comma 5, del d.lgs 104/2010, laddove fosse ritenuto applicabile:
a)      la selezione viene effettuata senza previa pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal momento che per le procedure di cui all’articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 non è richiesta la pubblicazione mediante detti strumenti;
b)      l'aggiudicazione definitiva avviene attraverso la procedura informale espressamente consentita dall'articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016; sicchè non vi è omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal presente codice;

11. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
a)       tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo ______ con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
b)      al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
c)      non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto non è necessario costituirla;
d)     nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione;
e)      i medesimi atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, del d.lgs 50/2016 sono, altresì, pubblicati:
-        sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
-        sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4 dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa;
b)      gli atti da pubblicare sono:
-        la relazione del responsabile del procedimento relativa all’indagine di mercato condotta;
-        la presente determinazione a contrattare;
-        l’avviso a presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura;
-        le manifestazioni di interesse ricevute (una volta conclusa la procedura);
-        la lettera di invito;
-        i provvedimenti di esclusione ed ammissione;
-        le proposte/offerte (una volta chiusa la procedura);
-        il verbale di negoziazione (una volta adottato il provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione);
-        la determinazione di approvazione della proposta di aggiudicazione;
-        il contratto;
-        il resoconto della gestione finanziaria;
-        ai sensi dell’articolo 1, comma 32, della legge 190/2012:
-                         la struttura proponente;
-                         l’oggetto del bando;
-                         l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
-                         l’aggiudicatario;
-                         l’importo di aggiudicazione;
-                         i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;

-                         l’importo delle somme liquidate

2 commenti:

  1. Egregio Dottore, mi scusi per il disturbo ma credo che il mio dubbio possa essere di interesse anche per altri lettori.
    Ho difficoltà a capire l'art 37 comma 4 "fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2".
    In particolare:
    1) in quali casi un Comune non capoluogo non è obbligato a usare una centrale di committenza o soggetto aggregatore? Solo nel caso di <150.000 nei lavori e <40.000 in servizi e forniture? Oppure se è qualificato, il comune NON capoluogo puo' effettuare lavori, acquisti e forniture sopra tali limiti e sotto la soglia dell'art 35 per servizi e forniture e sotto i 150mila euro per lavori di manutenzione ordinaria?
    2) L'obbligo di uso di un soggetto aggregatore o centrale di committenza come si concilia con l'uso del mercato elettronico? E' il soggetto aggregatore a svolgere la procedura negoziata tramite mercato elettronico? Oppure il soggetto aggregatore puo' fare un a procedura negoziata tradizionale e arrivati alla proposta di aggiudicazione è il singolo Comune che riprende in mano le redini della procedura e solo a quel momento entra in ballo il mercato elettronico dove viene fatto un ODA al soggetto aggiudicatario?
    Nella pratica si trattava di una traccia di concorso in cui, in un Comune non capoluogo, doveva essere fatta una procedura negoziata tramite mercato elettronico per la fornitura di servizi di pulizia dei locali comunali per 200000 euro , stavo cercando di capire come doveva essere impostata. Grazie
    Grazie del chiarimento

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  2. Domanda n. 1). Alla prima parte la risposta da dare è sì. Alla seconda, occorre attendere la la disciplina della qualificazione.
    Domanda 2): se si è obbligati ad avvalersi di un soggetto aggregatore o di una centrale di committenza (ipotesi più propria) è questo soggetto che svolge le procedure di gara. Se ricorrono le condizioni per uno strumento di negoziazione tipo OdA, provvede il comune utilizzando il sistema esistente presso il MePa o il soggetto aggregatore regionale.

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