Indagini di mercato obbligatorie
nel caso di procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando.
Il chiarimento definitivo su una
delle più complesse questioni legate al nuovo codice dei contratti proviene dal
Consiglio di stato, espressossi col parere della Commissione speciale 3
novembre 2016, n. 2284 in merito alle “Linee
guida dell’ANAC relative alle procedure negoziate senza pubblicazione di un
bando di gara nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”,
qualificate comunque come “non vincolanti”.
Palazzo Spada sospende la
valutazione delle linee guida dell’Autorità, invitandola a rivedere l’analisi
di impatto della regolazione, in particolare per la carenza istruttoria dovuta
ad un’insufficiente partecipazione dei soggetti interessati alle consultazioni.
Ma, nel corpo del parere fornisce indicazioni estremamente utili ed
interessanti sulla delicata questione delle procedure negoziate.
Palazzo Spada concentra la
propria attenzione sul paragrafo 2.3. delle linee guida, intitolato alle “consultazioni preliminari di mercato”,
da attivare prima dell’affidamento diretto dovuto a eventuale “infungibilità”
della prestazione. Secondo la Commissione speciale, l’argomento viene trattato
nelle linee guida “sia facendo
riferimento all’art. 66 codice, che prevede, come facoltà per le stazioni
appaltanti, la possibilità di svolgere “consultazioni di mercato” per la
preparazione dell’appalto e/o per informare gli operatori economici degli
appalti programmati, sia facendo riferimento alla vera e propria “indagine di
mercato””.
Il parere, allora, intende
eliminare possibili equivoci, fornendo elementi distintivi tra i due istituti
estremamente chiari. Il Consiglio di stato spiega che “le “consultazioni
preliminari di mercato” sono uno strumento solo facoltativo”. All’opposto ““l’indagine
di mercato” è doverosa nei casi di procedure negoziate senza bando, come si
evince dallo stesso art. 63, c. 5, e dall’art. 36, c. 2, lett. b) e c), per le
procedure negoziate senza bando sotto soglia”. Palazzo Spada, di conseguenza,
invita l’Anac ad aggiornale le linee guida in esame per evidenziare l’obbligo
delle indagini di mercato.
L’Anac nelle linee guida “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ha
ritenuto che “L’indagine di mercato è
preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori
interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche
disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali
generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali
esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura”.
Tale definizione è, tuttavia, da
considerare non corretta, proprio alla luce dell’opportuno intervento del
Consiglio di stato. L’Anac pare confondere, infatti, l’indagine di mercato con
le consultazioni preliminari. E’ opportuno richiamare il testo dell’articolo
66, comma 1, del d.lgs 59/2016 per averne la controprova: “Prima dell'avvio di una procedura
di appalto, le amministrazioni
aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione
dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli
operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi
a questi ultimi”.
L’indagine preliminare è
finalizzata alla preparazione della procedura, esattamente per gli scopi che l’Anac
attribuisce all’indagine di mercato e, cioè, conoscerne gli assetti.
Ma, il Consiglio di stato
chiarisce che consultazioni preliminari e indagini di mercato sono istituti
diversi, almeno per i seguenti elementi:
1.
le consultazioni sono facoltative, le indagini
obbligatorie nelle procedure negoziate non precedute da pubblicazione del
bando;
2.
le consultazioni precedono l’avvio di una procedura di
appalto; l’indagine di mercato, invece, è una procedura di individuazione dei
contraenti.
La qualificazione dell’indagine
di mercato come “procedura” deriva dall’articolo 63, comma 6, del codice: “Le amministrazioni aggiudicatrici
individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di
qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal
mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione
aggiudicatrice sceglie l'operatore economico
che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95,
previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per
l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta,
ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione”.
Detto comma riassume proprio il
contenuto dell’indagine di mercato, che non ha lo scopo, dunque, di conoscere
le caratteristiche del mercato e dei prezzi, come ritiene l’Anac: queste nozioni
sono proprie delle indagini preliminari, in quanto necessarie per elaborare il
capitolato. L’articolo 63, comma 6, archetipo delle indagini di mercato da
utilizzare anche ai fini dell’articolo 36, comma 2, lettere da b) a d), invece
si riferisce ad una fase successiva alla determinazione a contrattare (assente
nel caso delle indagini preliminari), nella quale la pubblica amministrazione “restringe”
il mercato aperto, applicando strumenti di selezione delle almeno 5 aziende da
consultare, in una fase di “prequalificazione” estremamente simile a quella
della vecchia licitazione privata di cui alla legge 14/1973, nella quale le
stazioni appaltanti possono:
1.
estrarre dal mercato i nominativi degli operatori da consultare,
sulla base delle analisi di listini, referenze ed esperienze, desunte da
estrazioni di informazioni da internet, da contratti già stipulati, da
richieste ad altre stazioni appaltanti;
2.
estrarre i nominativi da elenchi pubblici propri,
oppure tenuti da soggetti aggregatori;
3.
estrarre i nominativi per autoselezione, attraverso un
avviso per invitare gli operatori interessati a manifestare l’interesse ad un successivo
invito, scelta di maggiore apertura possibile verso il mercato.
Unico tratto comune tra indagini
preliminari e indagini di mercato è che nella prima fase dell’indagine di
mercato, così come nell’indagine preliminare gli operatori economici vengono
solo “consultati”, senza essere chiamati a presentare alcuna offerta, che
seguirà agli inviti successivi alla consultazione.
In proposito, occorre chiarire
un equivoco. Molti leggono le indicazioni contenute negli articolo 36, comma 2,
lettere da b) a d), e dell’articolo 63, comma 6, come un obbligo assoluto ad “invitare”
almeno 5 operatori economici.
Le cose non stanno affatto in
questi termini. L’obbligo consiste solo nel consultarne almeno 5. L’articolo
63, comma 6, evidenzia molto chiaramente che la selezione di quelli consultati
per il successivo invito può anche determinare un numero inferiore a 5 di
operatori invitati, laddove l’amministrazione dimostri che tra gli operatori “consultati”
quelli “idonei” siano risultati meno di 5.
C’è, dunque, una differenza
enorme tra:
a)
la “consultazione” degli operatori economici; essa deve
rivolgersi ad almeno 5 aziende, perché tale quantità minima secondo le
direttive europee, abbinata al principio di rotazione, assicura quel limite
inferiore invalicabile di apertura alla concorrenza, al di sotto del quale non
si può andare; la “consultazione” surroga l’assenza di un bando di gara ed è
rivolta direttamente ad almeno 5 ditte, non avendo la caratteristica della
pubblicità per tutti;
b)
l’invito a presentare offerte, che viene rivolto
esclusivamente a quelli tra gli operatori economici consultati, che siano stati
considerati idonei o che, in ogni caso, si siano dimostrati interessati a
presentare offerta nella fase successiva.
Una riflessione molto interessante. Ma se l'indagine art. 36 è è una procedura di individuazione dei contraenti è possibile immaginare, tenedo conto del punto 3.6 delle nuove Linee guida n. 4, una indagine di mercato "aperta" e senza selezione dei manifestanti, che preveda contestualmente la richiesta di presentare offerta ? Questa ipotesi velocizzerebbe molto la procedura e nella sostanza non mi sembra andare in contraddizione con i principi espressi dal 50 e dalle linee guida. Ma certo non corrisponde alla sequenza descritta dall'Anac. La ringrazio per la risposta Margherita Bonessio Comune di Roma
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