L’insistenza di questi anni nel
tentare di cacciare nello sfondo le regole giuridiche a favore di una
concezione prevalentemente economico-finanziaria, rende ancor più complicato di
prima comprendere ed applicare le regole.
Basti pensare, per un attimo,
alla vicenda delle assunzioni. Talmente è entrato nella convinzione che
prevalga la dimensione finanziaria della costituzione del rapporto di lavoro,
che si è giunti alla persuasione che l’acquisizione per mobilità “neutra” (tra
enti soggetti a restrizioni al turn over), non costituisca assunzione: come se
l’effetto finanziario potesse impedire la costituzione della fattispecie della
creazione di un rapporto tra datore e lavoratore, altrimenti non qualificabile
se non come “assunzione” sul piano giuslavoristico.
Se la prospettiva economico
finanziaria è tale da creare situazioni di vero caos su un elemento semplice
come la costituzione del rapporto di lavoro, ovviamente molto più profondo e
complesso è il disordine relativo alle regole sulla legittimità della spesa
delle risorse decentrate, reso ancor più inestricabile dalla ridda di pareri di
Aran e Corte dei conti e dagli esiti camaleontici, cangianti e imprevedibili
delle ispezioni del Mef, senza contare le sentenze del giudice del lavoro,
tendenzialmente sempre in aperto e diametrale contrasto con pareri, ispezioni e
pronunce di Aran, Mef e magistratura contabile.
Ulteriore scompiglio è stato
cagionato, poi, dal mai troppo deprecato d.lgs 118/2011 e i micidiali principi
contabili ad esso allegati.
Difficilissimo, dunque, provare
a fare ordine sul tema, anche se tale cimento è quello al quale attendono
migliaia di segretari comunali, dirigenti e funzionari, costretti a navigare
nella tempesta delle grida manzoniane, che certificano l’attuale assenza delle
geometrie chiare e lineari che dovrebbero caratterizzare un ordinamento
orientato alla “certezza del diritto”.
Proviamo, dunque, a cercare un
minimo di razionalità e coerenza almeno nei principali riferimenti normativi.
La prima domanda da porsi è: perché
il contratto collettivo decentrato costituisce fonte necessaria di legittimità
dell’erogazione delle risorse decentrate?
Cerchiamo le risposte in primo
luogo nelle fonti normative. Esse sono reperibili nell’articolo 165/2001:
-
articolo 2, comma 3, ai sensi del quale “L'attribuzione di trattamenti economici può
avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti
dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni
di cui all'articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti
individuali”;
-
articolo 40, comma 3-bis: “Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e
dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva
integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi
pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi
dell'articolo 45, comma 3”;
-
articolo 45, comma 3: “I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni
legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”.
a) alla performance individuale;
b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”.
Altro quesito: esattamente, qual
è l’oggetto della contrattazione collettiva decentrata? La risposta è data dal
Ccnl 1.4.1999:
-
articolo 15, comma 1: “Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente
destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto
salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del
31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la
produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, le seguenti risorse: […]”.
Scopo della contrattazione è,
dunque, come noto, la destinazione delle risorse.
La costituzione, cioè la
determinazione dell’ammontare complessivo del fondo, è competenza unilaterale
dell’ente. Sempre? Vi sono due ipotesi:
-
articolo 15, comma 5, del Ccnl 1.4.1999: sempre. Si
tratta esattamente delle risorse aggiuntive che le amministrazioni possono
destinare, al ricorrere delle condizioni e nel rispetto dei presupposti
indicati dall’articolo 40, comma 3-bis, del d.lgs 165/2001;
-
articolo 15, comma 2, del Ccnl 1.4.1999: non sempre. La
costituzione è unilaterale se l’amministrazione decide di incrementare le
risorse contrattuali nella percentuale massima dell’1,2%, per la semplice
ragione che in questo caso nessuna interlocuzione risulterebbe utile con le
organizzazioni sindacali. Occorre, invece, una relazione sindacale, per
raggiungere un’intesa sulla percentuale di incremento, qualora l’amministrazione
non intenda (almeno, non subito) utilizzare il massimo consentito dal contratto
collettivo.
Altra curiosità: il Ccdi è
obbligatorio a necessario per destinare tutte le risorse? La risposta, alla
luce del combinato disposto degli articoli 15 e 17 del Ccnl 1.4.1999 è no.
Vi sono, infatti, alcune risorse
che non richiedono alcuna destinazione specifica, da parte della contrattazione
decentrata. Quali sono? Quelle che non richiedono un accordo tra le parti.
Pertanto, si tratta:
-
delle risorse determinate o determinabili in base a
criteri etero determinati, dalla legge o dalla contrattazione collettiva
nazionale, come, ad esempio: le posizioni economiche già in godimento, l’indennità
di comparto, le indennità spettanti agli educatori degli asili nido o ai docenti
delle scuole professionali;
-
degli incrementi della parte variabile, previsti dall’articolo
15, comma 2 (se nel massimo previsto) e comma 5;
-
delle risorse derivanti da Istat, recupero Ici,
incentivi per progettazioni, compensi per gli avvocati, progetti speciali con
finanziamenti caratterizzati da vincolo di destinazione;
-
le risorse non utilizzate o non attribuite in un certo
anno, che l’anno successivo confluiscono necessariamente tra le risorse
variabili, ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del Ccnl 1.4.1999;
-
le risorse non destinate, residuo di quelle stabili,
che necessariamente sono automaticamente destinate a produttività individuale o
collettiva.
Consegue alla constatazione
fatta sopra, un’altra domanda strategica: la contrattazione, allora, serve
sempre e comunque?
La risposta a questo punto si fa
incerta. A leggere le disposizioni normative citate sopra del d.lgs 165/2001,
apparirebbe di sì. Altrettanto, soffermandosi sull’articolo 15, comma 1, del
Ccnl 1.4.1999.
Diverse impressioni e
conclusioni portano la lettura, invece, dei principi contabili 4/1, punto 5.2,
dei principi contabili allegati al d.lgs 118/2011.
Detti principi ne enunciano uno,
fondamentale: “L’impegno costituisce la
prima fase del procedimento di spesa, con la quale viene registrata nelle
scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata”. Quindi,
occorre il titolo giuridico, perché l’impegno contabile possa essere
validamente assunto. Tale titolo contabile, per la questione che qui ci occupa,
è, ovviamente, la stipulazione del contratto.
Ma, il principio 5.2 precisa che
l’imputazione (dell’impegno) avviene “automaticamente all’inizio dell’esercizio, per l’intero importo risultante dai trattamenti fissi e continuativi,
comunque denominati, in quanto caratterizzati
da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione
collettiva nazionale”.
Pertanto, vi sono trattamenti
economici che, secondo i principi contabili, e a differenza di quanto stabilito
dalle regole normative, in realtà non richiedono necessariamente la formazione
del titolo, perché si formino.
Sono i “misteriosi” trattamenti
fissi e continuativi. Quali sono? In parte, coincidono con le risorse
determinate o determinabili che non richiedono un accordo:
-
le posizioni economiche già in godimento,
-
l’indennità di comparto,
-
le indennità spettanti agli educatori degli asili nido
o ai docenti delle scuole professionali.
In effetti, queste risorse sono
connesse allo status giuridico personale del singolo lavoratore: costituiscono
un diritto soggettivo, discendente direttamente dalla legge o dai Ccnl.
Vi sono, poi, delle risorse dall’incerta
configurazione. Potrebbero considerarsi “fisse e continuative”, laddove si
consideri che la spettanza ai singoli dipendenti derivi, quale loro diritto
soggettivo, dalla combinazione tra norme di legge e di contrattazione collettiva
nazionale e disposizioni organizzative interne (ad efficacia durevole: in gran
parte discendenti dai regolamenti di organizzazione), come le indennità di
turno, rischio, reperibilità e maneggio valori. In questi casi, infatti, la
contrattazione nazionale collettiva determina con esattezza gli importi unitari
e le condizioni di erogazione: la quantità complessiva delle risorse discende
dal mantenimento di servizi in turno o in reperibilità, dallo svolgimento di
funzioni di maneggio valori e dalla realizzazione di lavori qualificati a
rischio, meglio se sulla base del d.lgs 81/2009.
A queste, si debbono aggiungere
le risorse destinate alle retribuzioni di posizione e risultato dei dipendenti
inquadrati nell’area delle posizioni organizzative (ed eventualmente alte
professionalità), negli enti con la dirigenza: si tratta, infatti, di risorse
connesse all’organizzazione, qualora i regolamenti prevedano l’istituzione di
questi incarichi individuali, i quali, se previsti e mantenuti, continuano nel
tempo. Vi è, in questo caso, una singolarità: la retribuzione “di risultato”
delle posizioni organizzative è finanziata sempre e necessariamente con risorse
stabili e non variabili.
Una visione più rigida, può far
ritenere che la “intermediazione” regolamentare o di organizzazione interna non
possa far comprendere queste ultime risorse tra quelle automaticamente
impegnate ed imputate ad inizio anno.
Quali sono, allora, le risorse comunque
non automaticamente impegnabili ed imputabili?
Sicuramente quelle prese in
esame dall’articolo 45, comma 3, del d.lgs 165/2001:
a)
performance individuale;
b)
performance organizzativa con riferimento
all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di
responsabilità in cui si articola l'amministrazione;
c)
all'effettivo svolgimento di attività particolarmente
disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute (il che può far propendere
per la necessità del contratto anche per l’indennità di rischio).
Ma possiamo aggiungere:
d) indennità
per particolari funzioni;
e) indennità
per particolari responsabilità;
f) indennità
di disagio (anche perché occorre determinarne l’ammontare unitario, non fissato
dalla contrattazione nazionale collettiva).
Vanno impegnate di volta in
volta, e non automaticamente, le risorse per progetti speciali, recupero Ici,
compensi agli avvocati ed attività per l’Istat, poiché occorre annualmente
verificare se dette attività vengono svolte, sulla base dei progetti, delle
cause, dei piani di recupero da realizzare.
Ulteriore domanda: ma se il
contratto decentrato non è stipulato? Sono proprio tutte le risorse decentrate
condizionate alla stipulazione del contratto?
Alla luce di quanto esaminato
sopra, la risposta apparirebbe negativa. Si potrebbero considerare non
condizionate alla stipulazione annuale di un contratto, riconoscendosi l’applicabilità
dell’ultrattività del Ccdi precedente, proprio quei compensi connessi a risorse
automaticamente impegnate ai sensi dei principi contabili, perché legate a
trattamenti fissi e continuativi a loro volta connessi a dinamiche salariali
predefinite dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale:
-
le posizioni economiche già in godimento,
-
l’indennità di comparto,
-
le indennità spettanti agli educatori degli asili nido
o ai docenti delle scuole professionali;
-
fondo per le posizioni organizzative;
-
indennità di turno, reperibilità, maneggio valori e
probabilmente di rischio.
Richiedono sempre la contrattazione come condizione per l’impegno
della spesa:
-
i compensi per la produttività individuale e collettiva
(ancorchè esista e sia efficace il sistema di valutazione);
-
nuove destinazioni ad ulteriori progressioni
orizzontali o ulteriori turni, reperibilità, rischi, maneggi di valori;
-
l’indennità di disagio;
-
le indennità per particolari funzioni;
-
le indennità per particolari responsabilità.
Sono, dunque, sostanzialmente queste ultime concretamente
a rischio di danni erariali, nel caso di mancata stipulazione nell’anno, ma
soprattutto di mancata costituzione del fondo (per quanto chi scrive contesta
la necessità di un atto meramente ricognitivo degli appostamenti del bilancio
di previsione quale condizione per l’impegno della spesa).
Nessun commento:
Posta un commento