In questi giorni il Ministro
della Funzione pubblica ed il suo staff, già protagonisti dei clamorosi errori
procedurali che hanno portato alla sentenza della Consulta 251/2016, causa dell’affossamento
(per fortuna) del deleterio decreto legislativo attuativo della riforma della
dirigenza, si sta lambiccando nella scrittura della riforma della pubblica
amministrazione, prevista dall’articolo 17 della legge 124/2015.
I giornali ne stanno dando
alcune anticipazioni. Non si tratterà di una riforma particolarmente ampia e
vasta, come previsto dalla delega, ma del ritocco di alcuni temi, molti dei quali
triti e ritriti, come le assenze per malattia, i loro controlli, i sistemi di
valutazione.
Mentre si continua a rimestare
sempre gli stessi ingredienti scaduti delle ricette scadenti che in questi anni
non hanno mai permesso alcun rilancio della produttività e dell’efficienza
della pubblica amministrazione, si continuano ad ignorare i veri problemi.
Se per un verso le azioni di
contrasto all’assenza dei dipendenti pubblici infedeli sono sacrosante,
risultano ancora non pervenute misure normative o contrattuali davvero utili
per consentire ai dipendenti di risultare realmente produttivi quando, dopo
essere stati ligi nel timbrare il cartellino e mantenere la loro presenza in
ufficio, c’è da farli lavorare.
L’elemento più clamoroso degli
intollerabili episodi di “furbetti del cartellino”, a ben vedere, non sta tanto
nella frode perpetrata facendosi apparire presenti mentre invece erano altro,
quanto, soprattutto, nel fatto che nessuno se ne fosse accorto.
Questo, oltre a dimostrare un’attenzione
piuttosto scarsa ai controlli, nella realtà dimostra che probabilmente la
presenza in servizio dei “furbetti” molte volte è del tutto pleonastica: se
nessuno si accorge della mancanza, spesso di massa, di dipendenti,
probabilmente si dovrebbe comprendere che vi è un grave problema di natura
organizzativa e di produttività delle attività amministrative, tale da rendere
indifferente se il dipendente addetto ad una certa attività sia presente o meno
in servizio.
Azzardiamo un ragionamento. In
Italia i dipendenti pubblici sono circa 3 milioni, molti meno di quanti ve ne
sono in Francia e Gran Bretagna, poco più (ma solo in proporzione alla
popolazione totale) della Germania. Contrariamente a quanto affermano soprattutto
i media generalisti sempre alla caccia di notizie denigranti di tutto ciò che è
“pubblico”, detti dipendenti sono meno di quanto sarebbe necessario, ma
soprattutto mal distribuiti.
La conseguenza è che vi sono
larghissimi settori nei quali i disagi ed i ritardi nelle prestazioni sono la
regola, come sa chi deve affrontare le code in un pronto soccorso o sottoporsi
al martirio di una prenotazione per visite mediche.
Quando il personale è poco e le
risorse scarse, per cui è inevitabile che una certa prestazione sia resa con
enorme ritardo, risulta effettivamente difficile “accorgersi” dell’assenza di
personale. Solo se il servizio fosse efficientemente reso, con carichi di
lavoro distribuiti in base a “metriche” stringenti (contatti utente/ora,
pratiche istruite/giorno e simili), le assenze sarebbero subito intercettate,
dai cittadini prima ancora che dai controlli interni.
La riforma Madia si guarda bene
dall’affrontare i problemi di riorganizzazione del lavoro e delle prestazioni e
continua ad affrontare questioni importanti, ma “ellittiche”, incapaci di
centrare le necessità: nuovi modi di lavorare e produrre e, soprattutto,
semplificazione nella gestione.
Nel 2017, dopo il biennio
tremendo scaturito dalla devastante “riforma” delle province, ad esempio, si
torna a poter assumere con “libertà”.
Abbiamo scritto la parola “libertà”,
tra virgolette, però, per la semplice ragione che un normalissimo processo
affrontato da qualsiasi azienda privata sulla semplice base della valutazione
dei costi e dei benefici, nella pubblica amministrazione diventa, invece, una
via crucis: un percorso kafkiano ed impossibile, irto di condizioni,
presupposti, vincoli, limiti, divieti, obblighi, posti da un insieme ormai
deforme di norme che si avviluppano come in un nido di serpenti, con richiami,
modifiche, smentite, precisazioni, agganci tali da rendere non intellegibile
all’occhio di qualsiasi essere umano non avvezzo alle follie della norma l’insieme
delle regole poste per assumere.
Di seguito, a comprova di quanto
detto, riportiamo una sintesi delle regole connesse al processo delle
assunzioni, consigliando vivamente a chi voglia approfondirlo di assumere
preventivamente un forte analgesico.
La domanda resta sempre quella:
nella PA conta l’adempimento oppure il risultato? Troppe volte la risposta è
chiara: formalismi, regole e codicilli in quantità industriale riducono tutto
ad un ginepraio, che rende la gestione solo uno slalom tra norme, una prova di
memoria del giusto adempimento e della necessaria scadenza. Senza costrutto,
senza utilità per i cittadini, ma molto utile per le giurisdizioni varie e gli
avvocati a rendere sempre più voluminoso l’eterno contenzioso, alimentato ad
ulteriore dismisura dalle interpretazioni di autorità varie, sempre più “originali”,
distanti dal testo e dallo spirito delle norme, autoreferenziali e utili solo
per confondere ulteriormente le acque e rallentare i processi operativi. Mentre
il legislatore si occupa ancora delle “fasce” per i premi e dell’opportunità
che la presenza in servizio possa o meno essere presa in considerazione ai fini
della produttività…
Programmazione assunzioni
|
E’ il presupposto di
legittimità delle assunzioni:
-
di carattere
generale: è sempre necessario, al di là delle ulteriori limitazioni poste
dalle altre leggi (le leggi finanziarie in particolare);
-
la cui
violazione comporta la nullità dei rapporti di lavoro costituiti
Si applica, infatti, l’articolo
36, comma 5, del d.lgs 165/2001= divieto costituzione di rapporti di lavoro
nel caso di violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o
l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 6, comma 1, d.lgs
165/2001
la consistenza e la
variazione delle dotazioni organiche sono determinate […]:
previa verifica degli
effettivi fabbisogni
previa consultazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’articolo 9
Articolo 39, l. 449/1997:
1. Al fine di assicurare le
esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono
tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo
delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;
Articolo 91, d.lgs 267/2000:
Gli enti locali adeguano i
propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle
risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le
disponibilità finanziarie e di bilancio.
Gli organi di vertice delle
amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del
personale.
Gli enti locali […]
programmano le proprie politiche di assunzioni, adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove
assunzioni è […] realizzabili anche mediante l’incremento della quota di
personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili
[…].
Articolo 35, comma 4, d.lgs
165/2001:
Le determinazioni relative
all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna
amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del
fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni […]
Articolo 6, comma 6, d.lgs
165/2001:
Le amministrazioni pubbliche
che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono
assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie
protette.
Rientrano nel novero delle
assunzioni da programmare, pur essendo a tempo determinato:
quelle di cui all’articolo
110, comma 1, del d.lgs 267/2000;
quelle di cui al medesimo
art. 110, comma 2;
quelle di cui all’articolo
90, sempre del d.lgs 267/2000
Non sono, invece, da
programmare le assunzioni “flessibili”, proprio perché, per loro natura,
destinate a far fronte a fabbisogni non solo temporanei, ma anche scaturenti
di volta in volta, in relazione ai programmi e progetti da realizzare.
Piano triennale
straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed
educativo. Articoli da 228-bis a 228-quinquies della legge 208/2015:
228-bis […] i comuni possono
procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario
di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo
necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa,
nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale
sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico
2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo,
in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di
contenimento della spesa di personale.
228-ter. Al fine di ridurre
il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e
degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale
educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con
rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio
scolastico 2016-2019, assumere personale inserito in proprie graduatorie
adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie definite
a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto
degli obiettivi dei saldo non negativo, in termini di competenza, tra le
entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di
personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la
spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo
determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di
cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura
non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016,
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al
superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva
riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9,
comma 28. Per le finalità del comma 228-bis e del presente comma, i comuni
possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al
personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi,
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze
dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite
massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel
piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo
scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della
spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le
graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente
periodo sono composte da un numero dì soggetti pari, al massimo, al numero
dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Nelle
more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano
ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31
dicembre 2019.
228-quater. Nei tempi
stabiliti dal comma 228-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli
enti locali e le istituzioni locali possono, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa, esperire procedure concorsuali finalizzate a
valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei
medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli
enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali
esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie
vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1° settembre 2016 e il
superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato
un'esperienza lavorativa di almeno centocinquanta giorni di lavoro
nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma
6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma
558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
228-quinquies. Le
disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni
che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.
|
Rideterminazione triennale
della dotazione organica
|
Articolo 6, comma 3, d.lgs
165/2001
Per la ridefinizione degli
uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a
scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino,
fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione
procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
|
Piano triennale delle azioni
positive
|
Articolo 48, comma 1, d.lgs
198/2006
1. Ai sensi degli articoli
1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le province, i comuni e gli altri enti pubblici non economici,
sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero, in mancanza, le organizzazioni
rappresentative nell'ambito del comparto e dell'area di interesse, sentito
inoltre, in relazione alla sfera operativa della rispettiva attivita', il
Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale
di parita', ovvero il Comitato per le pari opportunita' eventualmente
previsto dal contratto collettivo e la consigliera o il consigliere di
parita' territorialmente competente, predispongono piani di azioni positive
tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli
ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari
opportunita' di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l'altro,
al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli
professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell'articolo
42, comma 2, lettera d), favoriscono il riequilibrio della presenza femminile
nelle attivita' e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra
generi non inferiore a due terzi.
A tale scopo, in occasione
tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione
e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l'eventuale
scelta del candidato di sesso maschile e' accompagnata da un'esplicita ed
adeguata motivazione. I piani di cui al presente articolo hanno durata
triennale. In caso di mancato adempimento si applica l'articolo 6, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
|
Verifica annuale dell’esistenza
di personale eccedentario (esuberi)
|
Articolo 33, d.lgs 165/2001
e pubbliche amministrazioni
che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione
finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall’articolo 6,
comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure
previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al
Dipartimento della funzione pubblica.
2. Le amministrazioni
pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non
possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque
tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.
3. La mancata attivazione
delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente
responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
|
Verifiche
|
- Approvazione bilancio di previsione; articolo 9,
comma 1-quinquies, d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016): “In caso di
mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di
previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta
giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti
integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non
rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei
rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto
altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che
si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo”.
- Rispetto del saldo previsto dall’articolo 1, comma
710, della legge 208/2015 (Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali,
come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732). In
caso di violazione, si applica l’articolo 1, comma 723, lettera e), della
legge 208/2015: “l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione,
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto
altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione” (ai
sensi dell’articolo 4, comma 9-bis, del d.l. 101/2013, convertito in legge
125/2013, “In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti
di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la
sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208”
- Rispetto degli obblighi di certificazione dei
crediti: articolo 9, comma 3-bis, d.l. 185/2008, convertito in legge 2/2009: “Ferma
restando l'attivazione da parte del creditore dei poteri sostitutivi, il
mancato rispetto dell'obbligo di certificazione o il diniego non motivato di
certificazione, anche parziale, comporta a carico del dirigente responsabile
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno
2013, n. 64. La pubblica amministrazione di cui al primo periodo che risulti
inadempiente non può procedere ad assunzioni di personale o ricorrere
all'indebitamento fino al permanere dell'inadempimento”.
- Rispetto dei tempi di pagamento: articolo 41, comma
2, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014. Norma, però, dichiarata
incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 22 dicembre 2015, n.
272.
- Tetto di spesa: media della spesa del triennio 2011/2013:
articolo 1, comma 557-quater della legge 296/2006 “Ai fini dell'applicazione
del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito
della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento
delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio
precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;
- Per enti che
non erano soggetti al patto di stabilità (comuni con meno di 1000 abitanti,
unioni di comuni, comunità montane), articolo 1, comma 562 legge 296/2006: “Per
gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese
di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non
devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui
al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente
intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma
558”
- Tetto assunzioni del 2013: 40% del costo del
personale cessato l’anno precedente (con riduzione al 50% dell'onere per le
assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia
di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale);
- Tetto assunzioni del 2014: 60% del costo del
personale cessato l’anno precedente; la percentuale sale all’80% per gli enti
con un rapporto spesa del personale/spesa corrente inferiore al 25% (articolo
3, comma 5-quater, d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014);
- Tetto assunzioni del 2015: 60% del costo del
personale cessato l’anno precedente; la percentuale sale al 100% per gli enti
con un rapporto spesa del personale/spesa corrente inferiore al 25% (articolo
3, comma 5-quater, d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014);
- Tetto assunzioni del 2016:
-
25% del costo del
personale non avente qualifica dirigenziale cessato nel 2016 (articolo 1, comma
228, legge 208/2015);
o
75% del costo del
personale non avente qualifica dirigenziale cessato nel 2016, per i soli comuni
con popolazione fino a 10.000 abitanti qualora il rapporto
dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio
dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con
il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo
- Tetto del 2017 rispetto al 2016:
- 25% del costo del personale non avente qualifica
dirigenziale cessato nel 2016 (articolo 1, comma 228, legge 208/2015);
o
75% del costo
del personale non avente qualifica dirigenziale cessato nel 2016, per i soli
comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti qualora il rapporto
dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio
dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente
con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Decreto
Ministero dell’interno 24 luglio 2014);
- 100% per gli enti che non erano soggetti al patto di
stabilità (comuni con meno di 1000 abitanti, unioni di comuni, comunità
montane).
|
Prima di effettuare i
concorsi
|
Utilizzo delle graduatorie vigenti.
-
Proroga
graduatorie al 31.12.2017: articolo 1, comma 1, d.l. 244/2016 e articolo 1,
comma 368 l. 232/2016. Lo scorrimento delle graduatorie è considerato dalla
giurisprudenza prevalente ormai come prioritario rispetto all’indizione di
concorsi (Consiglio di stato, Sezione VI, 4 luglio 2014, n. 3407). Del resto:
-
L’articolo 4, comma 3, del d.l. 101/2013,
convertito in legge 125/2013 dispone:
“Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza”;
-
Si tratta di una
norma che potrebbe essere considerata come un principio generale, anche se la
sua estensione forzata al sistema delle autonomie locali potrebbe
considerarsi in contrasto con la Costituzione.
Mobilità obbligatoria per il personale in disponibilità
Ai sensi dell’articolo
34-bis de d.lgs 165/2001, prima di procedere con i concorsi, le
amministrazioni , sono tenute a comunicare ai soggetti ai servizi per il
lavoro (attualmente delle province, ma in alcune regioni presso gli uffici
regionali competenti) e il Dipartimento della Funzione Pubblica, l’area, il
livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché,
se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste. La
mancata comunicazione, comporta la nullità dell’assunzione eventualmente
effettuata.
L’avvio della mobilità di
cui all’articolo 34-bis del d.lgs 165/2001 andrebbe considerata obbligatoria
e preventiva a qualsiasi procedura di reclutamento, non solo per i concorsi,
ma anche per le procedure di mobilità volontaria disciplinate dall’articolo
30, comma 1, del d.lgs 165/2001.
Infatti, l’insieme delle
norme degli articoli 34 e 34-bis, del d.lgs 165/2001 intende apprestare ai
dipendenti pubblici posti in disponibilità una tutela finalizzata a non farli
incorrere nella risoluzione del rapporto di lavoro, conseguenza della
permanenza nelle liste di disponibilità per 24 mesi, favorendone la
ricollocazione.
Quando un’amministrazione
pubblica avvia una procedura di mobilità volontaria, è evidente che agisce perché
ha una vacanza nel proprio organico: sottrarre questa vacanza alle
possibilità di ricollocazione disposte dal combinato disposto degli articoli
34 e 34-bis citati, implica conculcare ai dipendenti alle soglie del
licenziamento la possibilità di scongiurarlo.
Ciò appare incongruo ed
illegittimo, specie considerando che la mobilità “volontaria” è in realtà
presupposto necessario per l’indizione legittima di concorsi pubblici.
Mobilità “volontaria” propedeutica ai concorsi.
Ai sensi dell’articolo 30,
comma 2-bis, del d.lgs 165/2001 “Le amministrazioni, prima di procedere
all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di
posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al
comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei
dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o
di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano
domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano
servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con
inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a
quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento
può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da
quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.
Mobilità volontaria vera e propria.
E’ prevista dall’articolo
30, comma 1, del d.lgs 165/2001: “Le amministrazioni possono ricoprire posti
vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui
all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni,
fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste,
pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a
trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire
attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con
indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino
all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni
standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento
tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non
economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di
appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla
richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il
preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una
percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza.
Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale
finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità”.
Ricordiamo che la
mobilità, se effettuata tra enti soggetti a restrizioni delle assunzioni, è
considerata finanziariamente “neutra”
e non consuma le risorse per le assunzioni. D’altra parte, ai sensi dell’articolo
14, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012 "le
cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell’applicazione
della disposizione di cui all’articolo 2, comma 11, lettera a), non possono
essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle
disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle
unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over”.
Mobilità obbligatoria per riorganizzazione degli enti
E’ disciplinata dall’articolo
30, comma 2, del d.lgs 165/2001: “Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui
all’articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno
della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni
interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello
stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla
sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo
periodo del primo comma dell’articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa
consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa
intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati
criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con
passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo,
per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle
amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre
anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui
all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria
attività lavorativa in un’altra sede”.
Questo tipo di mobilità è da
connettere direttamente alle esigenze di programmazione e non è finalizzata
all’acquisizione di personale, quanto piuttosto alla razionalizzazione della
distribuzione del personale in una stessa amministrazione o tra più
amministrazioni.
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Assunzioni flessibili
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Articolo 36 del d.lgs
165/2001.
-
Tetto di spesa,
articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010: la
spesa per personale flessibile “non può essere superiore al 50 per cento di
quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui
al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai
lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di
lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti
specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola
quota finanziata da altri soggetti. A decorrere dal 2013 gli enti locali
possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie
a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione
pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo
svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui
all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali
in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi
557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla
spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”.
-
Non si calcola
nel tetto della spesa del personale flessibile quella connessa alle
assunzioni disciplinate dall’articolo 110, comma 1, del d.lgs 267/2000
(articolo 9, comma 28, d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come
modificato dall’articolo 16, comma 1-quater, del d.l. 113/2016, convertito in
legge 160/2016).
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Assunzioni dei dirigenti
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Il congelamento delle
assunzioni dei dirigenti pubblici non può più considerarsi vigente, sul piano
sostanziale, anche se interpretazioni solo formalistiche della Corte dei
conti vanno in senso contrario.
In particolare, la Corte dei
Conti del Veneto n. 12 dello 11 gennaio 2017 considera ancora in vigore il
vincolo previsto dall’articolo 1, comma 219 della 208/2015, ai sensi del
quale: “nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli
articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei
commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali
di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165…”.
Il parere della Sezione
Veneto ritiene che il congelamento delle assunzioni della dirigenza sia
condizionato a tutte le tre deleghe contemplate dalla norma citata (quelle
degli articoli 8, 11 e 17). Ma, si tratta di una posizione certamente erronea
e non condivisibile.
L’articolo 1, comma 219 ha
sottoposto il blocco delle assunzioni dei dirigenti, sul piano sostanziale,
ad una sola condizione: l’entrata in vigore del decreto legislativo di
riforma della dirigenza pubblica, previsto dall’articolo 11 della legge
124/2015, che non avverrà mai, in quanto la delega legislativa è scaduta a
seguito della sentenza della Consulta 251/2017.
Applicando i canoni basici
di interpretazione, la condizione posta dall’articolo 1, comma 219, è da
considerare divenuta impossibile. Come tale, nel caso di specie, visto che è
stata apposta ad una disposizione di legge e non ad un contratto, deve essere
considerata come inesistente e, quindi, non più produttiva di effetti.
Ragionando diversamente, si
giungerebbe ad una conclusione paradossale: il blocco delle assunzioni dei
dirigenti per un tempo indeterminabile e lunghissimo, ben superire a quello
immaginato (imprudentemente) dal legislatore, convinto che la riforma della
dirigenza avrebbe visto la luce entro la fine del 2016.
Vi sono, quindi, forti
argomentazioni per considerare giuridicamente superata la disposizione. Le
quali argomentazioni dovrebbero superare qualsiasi altra eventuale
interpretazione maggiormente restrittiva proposte dalle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti o da altri giudici, perché esse, appunto,
incontrerebbero l’insanabile vizio di logicità visto sopra.
Diversa, invece, la
situazione del blocco dei fondi contrattuali decentrati. In questo caso è il
comma 236 dell’articolo 1 della legge 208/2015 ad imporre alle risorse
decentrate il tetto del 2015 e l’obbligo di una riduzione proporzionata al
costo delle cessazioni. Questo comma si aggancia non tanto alla riforma della
dirigenza, quanto a quella più generale della PA, oggetto dell’articolo 17
della legge Madia: in teoria vi sarebbe ancora tempo per adottare il decreto
attuativo di tale articolo, finalizzato a rivedere la riforma Brunetta e,
anche, a riscrivere le regole sui fondi decentrati. Certo, il rischio
fortissimo è che anche in questo caso la delega scada senza che il decreto
veda mai la luce, dati gli esiti referendari. Ma, fino a che la delega non
sia scaduta ed in assenza di norme correttive, l’efficacia del comma 236 non
può considerarsi esaurita.
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Anno 2016
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Spazi 2012
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8000
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Spazi 2013
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14000
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Spazi 2014
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13000
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sub tot
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35000
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cessazioni 2015
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21000
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Totale somme attivabili per
assumere
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56.000
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Costo medio annuo di
dipendente enti locali
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28000
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Numero assunzioni fattibili
nel 2016=
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2
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Come assumere l'impegno di
spesa?
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Principio contabile 4/2,
5.1: L’impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la
quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una
obbligazione giuridicamente perfezionata
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Quando si perfezione
l'obbligazione? Con la stipulazione del contratto.
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Il bando costituisce fonte
per l'impegno? No: per la sola prenotazione della spesa.
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Principio contabile 4/2,
5.1: Alla fine dell’esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto
seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate
quali economie di bilancio.
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Se entro il 31.12.2016 è
stato stipulato un contrato per un solo lavoratore, per 28.000 euro, che
|
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succede?
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Imputando i 28.000 euro agli
spazi del triennio 2012-2014, restano disponibili
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7.000 del triennio + 21.000
del 2015.
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Dunque, nel 2017 avremmo
questa ipotetica situazione
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Spazi 2012
|
0
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(utilizzati e comunque
scaduti)
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Spazi 2013
|
0
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(utilizzati)
|
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Spazi 2014
|
7000
|
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Spazi 2015
|
21000
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cessazioni 2016
|
18000
|
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Totale somme attivabili per
assumere
|
46.000
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Se entro il 31.12.2016 non
è stato stipulato un contrato per un solo lavoratore, per 28.000 euro, che
|
||||||||||
succede?
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Lo spazio del 2012, non
essendo stata impegnata la spesa si perde e non concorre alla
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determinazione
dell'ammontare utile per le assunzioni del 2017, che sarà il seguente:
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Spazi 2012
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0
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(non utilizzati e comunque
scaduti)
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Spazi 2013
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14000
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Spazi 2014
|
13000
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Spazi 2015
|
21000
|
|||||||||
cessazioni 2016
|
18000
|
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Totale somme attivabili per
assumere
|
66.000
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Ovviamente, i problemi si
pongono per situazioni di questo tipo:
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Situazione 2016
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Spazi 2012
|
18000
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Spazi 2013
|
12000
|
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Spazi 2014
|
10000
|
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cessazioni 2015
|
0
|
|||||||||
Totale somme attivabili per
assumere
|
40.000
|
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Situazione 2017 laddove non
si sia stipulato il contratto di lavoro entro il 31.12.2016
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Spazi 2012
|
0
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(non utilizzati e comunque
scaduti)
|
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Spazi 2013
|
12000
|
|||||||||
Spazi 2014
|
10000
|
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Spazi 2015
|
0
|
|||||||||
cessazioni 2016
|
6000
|
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Totale somme attivabili per
assumere
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28.000
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In situazione simile, la
perdita degli spazi assunzioni dell'anno più "antico" che fossero
più
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||||||||||
pingui, determina
evidentemente una contrazione alle possibilità di assunzione.
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