Tra le tantissime inversioni di tendenza previste dal correttivo al
codice dei contratti (si chiama “correttivo”, ma in realtà è
uno stravolgimento), particolarmente significativa è quella relativa
all’articolo 36, comma 2, lettera a), in merito all’affidamento
diretto.
E’ opportuno mettere a confronto il testo del d.lgs 50/2016, col
correttivo:
Testo originario del. d.lgs 50/2016, articolo 36, comma 2,
lettera a) |
Testo modificato |
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta |
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta |
Come si nota, sparisce l’elemento maggiormente critico del sistema
pensato col codice dei contratti originale: l’adeguata motivazione.
C’è voluto un anno e una Linea Guida dell’Anac (segnatamente, la
LG n. 4), per capire che il sistema immaginato dall’articolo 36,
comma 2, lettera a), esattamente al contrario di costituire una
semplificazione procedurale era un’inestricabile complicazione. La
motivazione adeguata, infatti, non poteva in alcun modo essere
davvero adeguata (come si ebbe modo di dimostrare qui)
se non mediante una comparazione tra due o più preventivi.
Nei fatti, l’affidamento era da considerare “diretto”, perché
la norma non impone(va) di realizzare una gara strutturata, in modo
che l’affidatario risultasse automaticamente da una graduatoria ad
esito della procedura; era “diretto”, perché l’amministrazione
appaltante poteva giungere a reperire il contraente senza una
procedura strutturata e, dunque, senza una vera e propria gara
strutturata. Tuttavia, l’adeguata motivazione non può non imporre
all’amministrazione di specificare con profondità la ragione della
scelta di quell’operatore economico tra i tanti, sicché l’Anac
ha inevitabilmente imposto di motivare l’affidamento diretto con un
sistema comparativo. Che, nei fatti, pur non dovendo rispettare né
tempi, né forme, né iter, propri di una gara, era comunque una gara
informale, perché priva di formalità da rispettare.
Il nuovo testo della norma derivante dal correttivo interviene
esattamente sui problemi operativi posti dalla combinazione della
precedente formulazione e dell’interpretazione rigorosa fornita
dall’Anac e compie due operazioni:
1) una chirurgica, eliminando, come visto, il riferimento
all’adeguata motivazione;
2) una additiva, specificando che l’affidamento non deve
necessariamente avvenire a valle di una consultazione (meglio dire,
comparazione o confronto concorrenziale) tra due o più operatori
economici.
Le due operazioni erano necessarie, per evitare che il testo
risultasse eccessivamente ambiguo. Infatti, non sarebbe bastato
sopprimere le parole “adeguata motivazione” per escludere che
comunque l’affidamento dovesse essere adeguatamente motivato. La
motivazione, infatti, è resta obbligatoria per ogni provvedimento
amministrativo, come impone l’articolo 3, comma 1, della legge
241/1990.
In assenza della specificazione che ai fini dell’affidamento
diretto non è necessario un confronto tra più operatori economici,
sarebbe stato necessario evidenziare che per esplicitare le ragioni
della scelta dell’affidatario comunque sarebbe occorsa una
motivazione sostanzialmente da rendere nei termini e con le modalità
indicate dalle Linee Guida 4 dell’Anac. E si sarebbe rimasti al
punto di partenza.
La specificazione che ai fini dell’affidamento diretto non occorre
la consultazione di due o più operatori economici appare proprio è
nella sostanza (ma anche nella forma) una risposta proprio all’Anac:
il Legislatore intende porre nel nulla le indicazioni dell’Autorità
in merito agli affidamenti diretti ed afferma esplicitamente che essi
possono essere disposti pur senza un confronto tra operatori
economici.
Per un verso, appare davvero curiosa questa sorta di partita a tennis
tra Legislatore ed Anac, intenti l’uno a correggere il tiro
dell’altro: è la dimostrazione ulteriore che quella della
cosiddetta soft law non è
stata un’idea particolarmente felice. Anche perché tra le decine
di linee guida e decreti attuativi, che per effetto del correttivo
aumenteranno di numero ulteriormente, la “semplificazione”
normativa che si sbandierava come effetto del nuovo codice dei
contratti è solo una chimera.
Per altro verso, non si comprende se
l’intervento normativo contenuto nel decreto correttivo abbia lo
scopo anche di interdire all’Anac ulteriori interventi con le linee
guida.
L’effetto concreto, anche se
implicito, della riforma dell’articolo 36, comma 2, lettera a),
consiste nel riportare l’affidamento diretto ad un affidamento
realmente diretto, cioè non mediato da sistemi di selezione del
contraente sorretti da formalità di evidenza pubblica.
In sostanza, l’affidamento diretto
troverà la sua motivazione ex lege nella semplice circostanza che il
valore del contratto è inferiore ai 40.000 euro, non occorrendo
altro.
Si tratta, quindi, di una reale
innovazione e di una concreta semplificazione, perché il legislatore
riconnette automaticamente la possibilità per le pubbliche
amministrazioni di contrarre con uno specifico operatore economico
senza procedure specifiche al solo dato oggettivo dell’importo
economico.
Naturalmente, c’è da capire se
questa semplificazione sarà così forte da resistere a possibili,
anzi probabili, interventi interpretativi di natura giurisprudenziale
o della stessa Anac, volti a contenere gli effetti semplificativi
della riforma.
Rimane, infatti, comunque l’obbligo
di rispettare i principi definiti dall’articolo 30, comma 1, del
codice: economicità, efficacia, tempestività , correttezza, libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità. Se Anac, o Corte dei conti o Tar enfatizzeranno la
necessità di rispettare questi principi a svantaggio della
riconduzione automatica della possibilità dell’affidamento diretto
al valore del contratto, c’è il rischio di un cortocircuito: per
via pretoria, infatti, potrebbero ritornare gli stessi vincoli
operativi enunciati dall’Anac con le Linee Guida 4, magari in parte
attenuati.
Purtroppo, la riforma si presta a
questi possibili sviluppi. Infatti, nel testo è scritto che le
pubbliche amministrazioni affidano direttamente “anche” senza
previa consultazione di due o più operatori economici. La
congiunzione “anche” lascia intendere che l’assenza della
consultazione è solo una facoltà e non è automaticamente
riconnessa appunto al valore dell’importo. Non ci sarebbe da
stupirsi se qualcuno prima o poi richieda la motivazione della scelta
di procedere con l’affidamento diretto appunto “anche” senza
quel confronto tra operatori economici che, in realtà, sarebbe
sempre possibile. Il rischio è che si passi dal possibile al
consigliabile fino all’obbligatorio.
C’è da evidenziare che il
legislatore intende in qualche misura mettere al riparo l’affidamento
diretto di nuova formulazione da possibili interventi interpretativi
troppo restrittivi, laddove modifica il comma 1 dell’articolo 36,
che specifica meglio il principio di rotazione, riferendolo
espressamente agli “inviti” (risulta quindi chiaro che nelle
successioni degli appalti occorre invitare sempre operatori
differenti) e appunto degli “affidamenti”. In questo modo, si
chiarisce che per quanto sia possibile e lecito affidare direttamente
appalti ad un operatore economico senza particolari formalismi,
tuttavia non ci si potrà legare inscindibilmente a quell’operatore:
il successivo affidamento dovrà riguardare un nuovo e diverso
appaltatore. Il che assicura il rispetto quanto meno dei principi di
libera concorrenza e non discriminazione.
Il tutto, ovviamente e come sempre,
richiederà attenzione e specifici controlli, da prevedere
opportunamente nei piani di prevenzione della corruzione.
In particolare, l’attenzione dovrà
riguardare il divieto di frazionamento artificiale degli
importi contrattuali, che la semplificazione degli affidamenti
diretti potrebbe in qualche misura rendere ghiotto e, appunto, la
rotazione degli affidamenti, resa insuperabile da ragionamenti
relativi all’acquisita competenza o alla dimostrata efficacia del
precedente appaltatore.
Altro elemento da tenere d’occhio
in modo particolare sarà proprio la determinazione degli importi
contrattuali. Per quanto non sarà necessario il confronto tra
preventivi, quanto meno occorrerà in sede di determinazione a
contrattare, ove si fissano i valori della prestazione da richiedere,
verificare la congruità della base negoziale. L’assenza di una
selezione tra più concorrenti potrebbe evidenziare l’opportunità
di dare atto che il prezzo concordato risulti congruo, in quanto
compreso in una forcella di prezzi di affidamenti di medesime
prestazioni, effettuati da altre amministrazioni e reperiti on line,
dai siti dell’amministrazione trasparente. Il rischio concreto, da
tenere presente nei piani anticorruzione, infatti, è che l’assenza
di un qualsiasi paragone tra preventivi implichi da un lato
l’appiattimento su proposte delle aziende, o dall’altro la
formulazione di prezzi eccessivamente alti e fuori mercato (magari
concordati proprio con l’affidatario).
Il pericolo è che un'Autorità senza alcuna legittimazione popolare, si sostituisca al Parlamento e al Governo. Roba da vecchi regimi sudamericani o da antiche monarchie illuminate ... a petrolio.
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