martedì 30 maggio 2017

Incarichi professionali agli amministratori dei comuni: un divieto senza senso nella manovra economica

Il disegno di legge di conversione del d.l. 50/2017 modifica l'articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, per mitigare il divieto imposto agli amministratori locali di svolgere incarichi professionali.
In sostanza, per quanto concerne specificamente gli amministratori locali, il divieto riguarderà gli incarichi conferiti dal medesimo ente nel quale si è amministratori. Per esempio, se un sindaco o un assessore o un consigliere è avvocato, non potrà essere incaricato come avvocato dall'ente del quale è amministratore
Ebbene, il disegno di legge di conversione del d.l. 50/2017 per questa parte è meritevole di ricevere il premio "norma più inutile del secolo".
Che un sindaco, assessore o consigliere non possa contestualmente ricevere incarichi di prestazione di servizi o di appalto o professionali dall'ente presso il quale svolge il mandato è stabilito, da sempre, dall'ordinamento degli enti locali, che, sempre da sempre, prevede per l'ipotesi di commistione tra carica di amministratore e svolgimento di incarichi per l'ente del quale si è amministratore, l'ipotesi di incompatibilità della carica. Il che costringe sindaco, assessore o consigliere ad optare per il mantenimento della carica, rinunciando all'incarico, o per il mantenimento dell'incarico, rinunciando alla carica.
La norma è contenuta, chiara e tonda, nell'articolo 63 del d.lgs 267/2000: "Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale
[...]
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia [...]".
E' doveroso, dunque, chiedersi se chi scrive le leggi abbia davvero idea di quanto già sia previsto da altre leggi.

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