lunedì 14 agosto 2017

Assunzioni: schema dei tetti per il personale a tempo indeterminato e flessibile (aggiornato al d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017 e al d.lgs 75/2017)

Assunzioni: schema dei tetti per il personale a tempo indeterminato e flessibile
(aggiornato al d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017 e al d.lgs 75/2017)

I tetti e le condizioni per le assunzioni del personale sono divenuti un labirinto nel quale è ormai difficilissimo districarsi.

Un tentativo per capirci qualcosa è provare a sintetizzare le molteplici condizioni in tabelle. Se si aggiungono, poi, i problemi connessi al computo degli spazi assunzionali, sembra evidente l'impellente necessità di una norma ricognitiva, che azzeri le decine di norme affastellate disordinatamente dal 2010 in poi, per razionalizzare la disciplina. Ovviamente, si tratta di pii desideri. 


no
Tipo di ente
% turn over
Condizioni
Qualifiche
2017
Enti fino a 1.000 abitanti
100% cessazioni anno precedente cumulabili dal 2007
No
Non dirigenziali
2017
Unioni di comuni ed enti istituti a seguito di fusione nel 2011
Regime più favorevole tra:
100% cessazioni anno precedente cumulabili da 2007 o 2011
100% costo delle cessazioni anno precedente
No
Non dirigenziali
2017
Da 1.000 a 3.000
25% costo delle cessazioni anno precedente
Se la spesa per il personale è uguale o superiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio (articolo 1, comma 228, legge 208/2015, come modificato dall’articolo 22, comma 2, del d.l. 50/2016, convertito in legge 96/2017)
Non dirigenziali
Da 1.000 a 3.000
100% costo delle cessazioni anno precedente
Se la spesa per il personale è inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio (articolo 1, comma 228, legge 208/2015, come modificato dall’articolo 22, comma 2, del d.l. 50/2016, convertito in legge 96/2017)
Non dirigenziali
2017
Oltre 1.000 (esclusi gli enti tra 1.000 e 3.000 di cui sopra)
25% costo delle cessazioni anno precedente
Se il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia uguale o superiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del d.lgs 267/2000 (articolo 1, comma 228, legge 208/2015)
Non dirigenziali
Oltre 1.000 (esclusi gli enti tra 1.000 e 3.000 di cui sopra)
75% costo delle cessazioni anno precedente
Se il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del d.lgs 267/2000 (articolo 1, comma 228, legge 208/2015)
Non dirigenziali
2017
Enti fino a 1.000 abitanti
80% costo cessazioni anno precedente
L’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma Madia dovrebbe sbloccare le assunzioni. Resta da capire se resterà davvero l’80%, in applicazione dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014
Dirigenziali
2017
Unioni di comuni ed enti istituti a seguito di fusione nel 2011
80% costo cessazioni anno precedente
L’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma Madia dovrebbe sbloccare le ha abolito l’articolo 1, comma 219 della legge 208/2015. Resta da capire se resterà davvero l’80%, in applicazione dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014
Dirigenziali
2017
Da 1.000 a 3.000
80% costo cessazioni anno precedente, se si intende che l’articolo 1, comma 219, della legge 208/2015 sia già disapplicato
L’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma Madia dovrebbe sbloccare le ha abolito l’articolo 1, comma 219 della legge 208/2015. Resta da capire se resterà davvero l’80%, in applicazione dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014
Dirigenziali
2017
Oltre 3.000
80% costo cessazioni anno precedente, se si intende che l’articolo 1, comma 219, della legge 208/2015 sia già disapplicato
L’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma Madia dovrebbe sbloccare le ha abolito l’articolo 1, comma 219 della legge 208/2015. Resta da capire se resterà davvero l’80%, in applicazione dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014
Dirigenziali
2018
Enti fino a 1.000 abitanti
100% cessazioni anno precedente cumulabili dal 2007
No
Non dirigenziali
2018
Unioni di comuni ed enti istituti a seguito di fusione nel 2011
Regime più favorevole tra:
100% cessazioni anno precedente cumulabili da 2007 o 2011
100% costo delle cessazioni anno precedente
No
Non dirigenziali
2018
Da 1.000 a 3.000
25% costo delle cessazioni anno precedente
Se la spesa per il personale non è inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio (articolo 1, comma 228, legge 208/2015, come modificato dall’articolo 22, comma 2, del d.l. 50/2016, convertito in legge 96/2017)
Non dirigenziali
Da 1.000 a 3.000
100% costo delle cessazioni anno precedente
Se la spesa per il personale è inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio (articolo 1, comma 228, legge 208/2015, come modificato dall’articolo 22, comma 2, del d.l. 50/2016, convertito in legge 96/2017)
Non dirigenziali
2018
Oltre 1.000 (esclusi gli enti tra 1.000 e 3.000 di cui sopra)
25% costo delle cessazioni anno precedente
Se il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia uguale o superiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del d.lgs 267/2000(articolo 1, comma 228, legge 208/2015)
Non dirigenziali
Oltre 1.000 (esclusi gli enti tra 1.000 e 3.000 di cui sopra)
75% costo delle cessazioni anno precedente
Se il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del d.lgs 267/2000 (articolo 1, comma 228, legge 208/2015)
Non dirigenziali

Oltre 1.000 (esclusi gli enti tra 1.000 e 3.000 di cui sopra)
90%
Se:
1) rispettano il pareggio di bilancio, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all’1% delle entrate (cd overshooting)
2) il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del d.lgs 267/2000 (art. 1, comma 479, lettera d), legge 232/2016, come modificato dall’articolo 22, comma 3, del d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017)
Non dirigenziali
2018
Enti fino a 1.000 abitanti
100% costo cessazioni anno precedente
L’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma Madia dovrebbe sbloccare le ha abolito l’articolo 1, comma 219 della legge 208/2015. Resta da capire se resterà davvero l’80%, in applicazione dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014
Dirigenziali
2018
Unioni di comuni ed enti istituti a seguito di fusione nel 2011
100% costo cessazioni anno precedente
L’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma Madia dovrebbe sbloccare le ha abolito l’articolo 1, comma 219 della legge 208/2015. Resta da capire se resterà davvero l’80%, in applicazione dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014
Dirigenziali
2018
Da 1.000 a 3.000
100% costo cessazioni anno precedente
L’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma Madia dovrebbe sbloccare le ha abolito l’articolo 1, comma 219 della legge 208/2015. Resta da capire se resterà davvero l’80%, in applicazione dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014
Dirigenziali
2018
Oltre 3.000
100% costo cessazioni anno precedente, se si intende che l’articolo 1, comma 219, della legge 208/2015 sia già disapplicato
L’entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della riforma Madia dovrebbe sbloccare le assunzioni. Resta da capire se resterà davvero il 100%, in applicazione dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014
Dirigenziali

Assunzioni nella polizia locale (d.l. 14/2017, convertito in legge 48/2017)
Anno
Tipo di ente
Capacità assunzionali aggiuntive
Condizioni
2017
Tutti
80% costo cessazioni del personale di polizia locale del 2016
Rispetto del pareggio di bilancio e del tetto di spesa del personale
2018
Tutti
100% costo cessazioni del personale di polizia locale del 2016
Rispetto del pareggio di bilancio e del tetto di spesa del personale

Anno 2019

Manca una disciplina specifica, derivante dalle leggi di bilancio o loro variazioni. Si deve, quindi, ritenere operante, salvo successive eventuali modifiche, l’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, ai sensi del quale “a decorrere dal 2018” (in realtà la disciplina del 2018 è regolata come sopra) e, quindi, a regime dal 2019, le assunzioni a tempo indeterminato sono contenute in un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, tanto per il personale privo di qualifica dirigenziale, quanto per il personale con qualifica dirigenziale. Ovviamente, le condizioni sono il rispetto delle regole di finanza pubblica e del tetto di spesa del personale.

Cumulo resti assunzionali triennio precedente al 2016 (2013-2015)
- Tetto assunzioni del 2013:
40% del costo del personale cessato l’anno precedente (con riduzione al 50% dell'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale);
- Tetto assunzioni del 2014:
60% del costo del personale cessato l’anno precedente; la percentuale sale all’80% per gli enti con un rapporto spesa del personale/spesa corrente inferiore al 25% (articolo 3, comma 5-quater, d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014);
- Tetto assunzioni del 2015:
60% del costo del personale cessato l’anno precedente; la percentuale sale al 100% per gli enti con un rapporto spesa del personale/spesa corrente inferiore al 25% (articolo 3, comma 5-quater, d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014).

Personale a tempo determinato e flessibile
(personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, lavoro occasionale ex art. 54 d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017[1])
1)      tetto di spesa massimo=
a.       nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009.
                                                              i.      detti limiti non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.
                                                            ii.      a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276[2].
b.       100 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 per gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
c.       sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste per le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Deroghe per i comuni:
a)       condizioni:
a.       rispetto degli obiettivi di finanza pubblica
b.       rispetto della vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di personale,
b)      modialità:
a.       assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato
                                                              i.      a carattere stagionale,
                                                            ii.      nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad evidenza pubblica,
                                                          iii.      a condizione che
1.       i relativi oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati
2.       e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti fondamentali.

Polizia locale (Articolo 22, comma 3-bis, d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017):
A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.


[1] DM 10 aprile 2017 (triennio 2017-2019):
a) comuni fino a 499 abitanti, 1/59 (era 1/78 col DM 14.7.204);
b) comuni da 500 a 999 abitanti, 1/106 ( era 1/103 col DM 14.7.204);
c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, 1/128 (era 1/123 col DM 14.7.204);
d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti, 1/142 (era 1/137 col DM 14.7.204);
e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, 1/150 (era 1/143 col DM 14.7.204);
f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, 1/159 (era 1/151 col DM 14.7.204);
g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, 1/158 (era 1/145 col DM 14.7.204);
h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti, 1/146 (era 1/133 col DM 14.7.204);
i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti, 1/126 (era 1/117 col DM 14.7.204);
j) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti, 1/116 (era 1/107 col DM 14.7.204);
k) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti, 1/89 (era 1/79 col DM 14.7.204);
l) comuni con oltre 500.000 abitanti 1/84 (era 1/75 col DM 14.7.204).




[1] E’ da intendere così il richiamo al “lavoro accessorio” contenuto nell’articolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010.
[2] Norma da intendere riferita al lavoro occasionale ex art. 54 d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017.

3 commenti:

  1. ma il Dm 10/04/2017 è riferito solo agli Enti in dissesto e/o procedura di riequilibrio, oppure a tutti gli Enti?

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