6.10.2017
di Luigi Oliveri
I servizi di ingegneria e di progettazione non possono essere gratuiti. Lo afferma con assoluta chiarezza l'articolo 24, comma 8-ter, del dlgs 50/2016 (codice dei contratti), ai sensi del quale «Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 151». Letta sotto la luce dell'espressa previsione normativa, la sentenza del Consiglio di stato, Sezione V, 3 ottobre, n. 4614, che ha considerato legittimo l'affidamento dell'incarico gratuito e con solo rimborso spese del servizio di progettazione del piano regolatore della città di Catanzaro, appare ancora più criticabile di quanto non sia apparsa ai primi commentatori. Palazzo Spada, tra le varie argomentazioni utilizzate per riconoscere la legittimità dell'incarico gratuito, afferma espressamente che nei rapporti contrattuali tra privati e amministrazione pubblica l'accezione di contratto oneroso può essere attenuata e non connessa necessariamente alla controprestazione di un pagamento in denaro, visto che lo stesso codice dei contratti regola e ammette i contratti di sponsorizzazione. Secondo il Consiglio di stato «la circostanza che vi sia verso lo sponsor una traslazione meramente simbolica, cioè di immagine, della cosa di titolarità pubblica non può essere considerata come vicenda gratuita, ma va posta in stretta relazione, nei termini propri dell'equilibrio sinallagmatico, con il valore della controprestazione, vale a dire della dazione dello sponsor. Con la sponsorizzazione si ha dunque lo scambio di denaro contro un'utilità immateriale, costituita dal ritorno di immagine». Che la sponsorizzazione sia a titolo oneroso, è certo. Non è, però, un caso che il correttivo al codice dei contratti la consenta, per i servizi di progettazione, solo nel caso degli interventi sui beni culturali: infatti, il ritorno di immagine e, dunque, l'utilità economica della sponsorizzazione è molto più evidenziabile, che non rispetto alla realizzazione di un piano regolatore, il quale difficilmente crea utilità immateriali troppo diverse dal contatto privilegiato con l'ente affidante. Sulla base dell'espressa previsione normativa, anche se intervenuta successivamente alla pubblicazione del bando del comune calabrese, il Consiglio di stato avrebbe dovuto meglio ponderare le proprie considerazioni. Per altro, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del codice dei contratti, la sponsorizzazione consiste nella «dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti». Non è, quindi, un contratto che elide il pagamento del corrispettivo, ma lo regola in altro modo. Nel caso del comune di Catanzaro, non si è sicuramente trattato di sponsorizzazione, perché non c'è uno sponsor che paga il progettista al posto del comune, mediante finanziamento o accollo di debito, o uno sponsor che addirittura si accolli la realizzazione del servizio spese comprese: infatti, è previsto un rimborso spese anche piuttosto sostanzioso (250 mila euro) e il corrispettivo è qualificato chiaramente come simbolico per 1 euro, trasformandolo, dunque, in una sorta di erogazione liberale, da corrispettivo quale deve essere anche nel caso di sponsorizzazione. L'applicazione del principio di concorrenzialità imposto dal codice e, soprattutto, dalle direttive Ue dalle quali discende, ma anche gli obblighi vari in tema di verifica dell'anomalia dei ribassi, convincono che non vi sia alcuna particolare attenuazione dell'onerosità dei contratti con la p.a., per quanto con la sponsorizzazione l'utilità possa anche non derivare da un pagamento in denaro. Al contrario, il codice dei contratti ha previsto espressamente che addirittura con l'offerta economicamente più vantaggiosa non si chieda ribasso alcuno e non si attribuisca punteggio al prezzo, da considerare fisso; mentre per appalti «riservati» finalizzati all'inserimento lavorativo di categorie svantaggiate, è espressamente consentito un valore contrattuale anche non di mercato. Oggettivamente, le norme coordinate del codice dei contratti depongono per l'obbligatoria onerosità dei rapporti con la p.a., posto che ribassi eccessivi, che giungano fino all'azzeramento dei corrispettivi possono essere causa di esclusione e posto che la salvaguardia dei rapporti economici e l'utilità sociale dei contratti (nota anche come «causa») sono principi enunciati anche dalla Costituzione.
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