domenica 11 marzo 2018

Il rebus delle fonti di finanziamento delle destinazioni delle risorse della contrattazione decentrata


La preintesa del Ccnl delle funzioni localo “regala” alle amministrazioni un’altra complicazione non da poco: le modalità a dir poco complicate di reperimento dei finanziamenti per la destinazione delle risorse.

E’ noto che il fondo della contrattazione decentrata è distinto in due parti: una, stabile, finanziata da risorse stabilmente confluenti nel fondo; l’altra, variabile, composta da risorse che possono o meno entrarne a farne parte e, comunque, per importi modificabili di anno in anno.
In funzione della diversa fonte di entrata, le destinazioni per impieghi stabili trovano il loro finanziamento nelle risorse stabili; quelle per incentivazioni variabili, in primo luogo connesse ai risultati tanto organizzativi quanto individuali, trovano la propria fonte nelle risorse variabili.
Ebbene, l’articolo della preintesa scalfisce non poco queste nozioni da tempo assestate, destando l’impressione che sia l’intero fondo in modo indifferenziato, prescindendo cioè dalla provenienza delle risorse, a poter finanziare senza distinzioni le destinazioni previste.
Il comma 1 dell’articolo 68, in primo luogo chiarisce che non possono essere destinate (e quindi non formano oggetto di contrattazione decentrata) le risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti, le quote dell’indennità di comparto; l’incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all’art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all’art. 6 del CCNL del 5.10.2001; le indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995.
Invece, riaffluiscono al fondo di parte stabile e tornano ad essere disponibili e destinabili le risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell’anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. n. 75/2017.
Il comma 2 dell’articolo 68 elenca le possibili destinazioni:
a)      premi correlati alla performance organizzativa;
b)      premi correlati alla performance individuale;
c)      indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis;
d)      indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;
e)      compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all’art. 70 quinquies;
f)       indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies;
g)      compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter;
h)      compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all’art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all’art. 54 del CCNL 14/9/2000;
i)        compensi al personale delle case da gioco secondo la disciplina di cui all’art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di all’art. 67, comma 3, lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
j)        progressioni economiche, con decorrenza nell’anno di riferimento, finanziate con risorse stabili.
La regola controversa è contenuta, però, nel comma 3 dell’articolo 68: “La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse”.
Le risorse di cui si occupa l’articolo 67, comma 3, della preintesa sono appunto quelle variabili.
Pertanto, se non stupisce che la contrattazione integrativa debba destinare la parte prevalente delle variabili alla performance organizzativa ed individuale, si resta interdetti nel leggere che sempre le risorse variabili dovrebbero finanziare:
a)      disagio
b)      rischio
c)      maneggio valori
d)      turno
e)      reperibilità
f)       mancata fruizione del compenso per lavoro festivo
g)      compiti che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D
h)      specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed anagrafe nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi
i)        compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali
j)        le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile
k)     funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori
l)        indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies (per agenti di PM)
m)    compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter - incentivi per Progettazione o Rup, Istat, etc…
n)      compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di all’art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all’art. 54 del CCNL 14/9/2000
o)      compensi al personale delle case da gioco.
Notiamo che in particolare le destinazioni evidenziate in grassetto nell’elenco immediatamente qui sopra per loro natura ben difficilmente possono considerarsi finanziabili con la parte variabile del fondo. Infatti, quelle indennità sono connesse a funzioni organizzative (il turno in particolare, ma anche la reperibilità) o a situazioni soggettive (rischio, disagio, maneggio valori) o incarichi di responsabilità particolari, sostanzialmente fissi e continuativi, per quanto suscettibili di modificazioni nel tempo.
Immaginare di finanziare con risorse variabili il turno significa far dipendere una modalità organizzativa degli uffici tendenzialmente stabile e certamente connessa ad esigenze di servizio e dell’utenza, non è certamente corretto. Significherebbe far dipendere organizzazioni, situazioni soggettive ed organizzative dalle imponderabili condizioni sottese all’acquisizione delle risorse variaibili.
Il tutto potrebbe avere un senso solo se determinate destinazioni possano connettersi ad obiettivi specifici: un turno in più, rispetto ai turni già ordinariamente utilizzati dall’ente, potrebbe essere finanziato da risorse variabili, se connesso ad un obiettivo particolare che ne richieda l’attivazione.
Di sicuro la previsione dell’articolo 68, comma 3, non faciliterà le relazioni sindacali, perché desta la sensazione appunto che le risorse variabili possano puntellare quelle stabili, creando appetiti nelle organizzazioni sindacali e rischi di destinazione dei fondi non conformi alle stringenti regole imposte dal Mef e dalla Corte dei conti.

Nessun commento:

Posta un commento