La preintesa del Ccnl delle
funzioni localo “regala” alle amministrazioni un’altra complicazione non da
poco: le modalità a dir poco complicate di reperimento dei finanziamenti per la
destinazione delle risorse.
E’ noto che il fondo della
contrattazione decentrata è distinto in due parti: una, stabile, finanziata da
risorse stabilmente confluenti nel fondo; l’altra, variabile, composta da
risorse che possono o meno entrarne a farne parte e, comunque, per importi
modificabili di anno in anno.
In funzione della diversa fonte
di entrata, le destinazioni per impieghi stabili trovano il loro finanziamento
nelle risorse stabili; quelle per incentivazioni variabili, in primo luogo
connesse ai risultati tanto organizzativi quanto individuali, trovano la
propria fonte nelle risorse variabili.
Ebbene, l’articolo della
preintesa scalfisce non poco queste nozioni da tempo assestate, destando
l’impressione che sia l’intero fondo in modo indifferenziato, prescindendo cioè
dalla provenienza delle risorse, a poter finanziare senza distinzioni le
destinazioni previste.
Il comma 1 dell’articolo 68, in
primo luogo chiarisce che non possono essere destinate (e quindi non formano
oggetto di contrattazione decentrata) le risorse necessarie per corrispondere i
differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse
in anni precedenti, le quote dell’indennità di comparto; l’incremento delle
indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui
all’art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all’art.
6 del CCNL del 5.10.2001; le indennità che continuano ad essere corrisposte al
personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione
organizzativa, ai sensi dell’art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995.
Invece, riaffluiscono al fondo di
parte stabile e tornano ad essere disponibili e destinabili le risorse
corrispondenti ai differenziali di progressione economica e trattamenti fissi
del personale cessato dal servizio nell’anno precedente o che abbia acquisito
la categoria superiore ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. n. 75/2017.
Il comma 2 dell’articolo 68
elenca le possibili destinazioni:
a)
premi correlati alla performance organizzativa;
b)
premi correlati alla performance individuale;
c)
indennità condizioni di lavoro, di cui all’art. 70-bis;
d)
indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché
compensi di cui all’art. 24, comma 1 del CCNL 14/9/2000;
e)
compensi per specifiche responsabilità, secondo le
discipline di cui all’art. 70 quinquies;
f)
indennità di funzione di cui all’art. 56-sexies;
g)
compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti
esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), ivi
compresi i compensi di cui all’art. 70-ter;
h)
compensi ai messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a
valere sulle risorse di all’art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina
di cui all’art. 54 del CCNL 14/9/2000;
i)
compensi al personale delle case da gioco secondo la
disciplina di cui all’art. 70-quater, riconosciuti a valere sulle risorse di
all’art. 67, comma 3, lett. g), ed eventualmente, per la parte non coperta da
tali risorse, con risorse generali di parte stabile;
j)
progressioni economiche, con decorrenza nell’anno di
riferimento, finanziate con risorse stabili.
La regola controversa è
contenuta, però, nel comma 3 dell’articolo 68: “La contrattazione
integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2, lettere a), b),
c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all’art. 67, comma 3,
con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente,
alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse”.
Le risorse di cui si occupa
l’articolo 67, comma 3, della preintesa sono appunto quelle variabili.
Pertanto, se non stupisce che la
contrattazione integrativa debba destinare la parte prevalente delle variabili
alla performance organizzativa ed individuale, si resta interdetti nel leggere
che sempre le risorse variabili dovrebbero finanziare:
a)
disagio
b)
rischio
c)
maneggio
valori
d)
turno
e)
reperibilità
f)
mancata
fruizione del compenso per lavoro festivo
g)
compiti
che comportano specifiche responsabilità, al personale delle categorie B, C e D
h)
specifiche
responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto
formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di Ufficiale di stato civile ed
anagrafe nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi
i)
compiti
di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché
agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori
professionali
j)
le
specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di
protezione civile
k) funzioni di ufficiale giudiziario attribuite
ai messi notificatori
l)
indennità
di funzione di cui all’art. 56-sexies (per agenti di PM)
m) compensi previsti da disposizioni di legge,
riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3,
lett. c), ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter - incentivi per
Progettazione o Rup, Istat, etc…
n)
compensi ai
messi notificatori, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di
all’art. 67, comma 3, lett. f), secondo la disciplina di cui all’art. 54 del
CCNL 14/9/2000
o)
compensi al
personale delle case da gioco.
Notiamo che in particolare le
destinazioni evidenziate in grassetto nell’elenco immediatamente qui sopra per
loro natura ben difficilmente possono considerarsi finanziabili con la parte
variabile del fondo. Infatti, quelle indennità sono connesse a funzioni
organizzative (il turno in particolare, ma anche la reperibilità) o a
situazioni soggettive (rischio, disagio, maneggio valori) o incarichi di
responsabilità particolari, sostanzialmente fissi e continuativi, per quanto
suscettibili di modificazioni nel tempo.
Immaginare di finanziare con
risorse variabili il turno significa far dipendere una modalità organizzativa degli
uffici tendenzialmente stabile e certamente connessa ad esigenze di servizio e
dell’utenza, non è certamente corretto. Significherebbe far dipendere
organizzazioni, situazioni soggettive ed organizzative dalle imponderabili
condizioni sottese all’acquisizione delle risorse variaibili.
Il tutto potrebbe avere un senso
solo se determinate destinazioni possano connettersi ad obiettivi specifici: un
turno in più, rispetto ai turni già ordinariamente utilizzati dall’ente,
potrebbe essere finanziato da risorse variabili, se connesso ad un obiettivo
particolare che ne richieda l’attivazione.
Di sicuro la previsione dell’articolo 68, comma 3, non faciliterà le
relazioni sindacali, perché desta la sensazione appunto che le risorse
variabili possano puntellare quelle stabili, creando appetiti nelle
organizzazioni sindacali e rischi di destinazione dei fondi non conformi alle
stringenti regole imposte dal Mef e dalla Corte dei conti.
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