Il nuovo sistema di attribuzione
ai dipendenti incaricati nell’area delle posizioni organizzative rende molto
concreta la possibilità che gli enti si vedano costretti a ridurre le
retribuzioni di posizione ed aumentare anche in modo significativo la
retribuzione di risultato.
E’ questo, verosimilmente,
l’effetto più evidente dell’articolo 15, comma 4, della preintesa del Ccnl
delle funzioni locali, ai sensi del quale “Gli
enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale
della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a
tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 20% delle risorse
complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e
di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio
ordinamento”.
Nel sistema ancora per poco
vigente, come è noto, ai titolari delle PO spetta una retribuzione di posizione
variabile da un minimo di euro 5.164,57 e un massimo di euro 12.911,42 ed una
di risultato compresa tra il 10% ed il 25% della retribuzione di posizione.
Si nota subito che la preintesa
modifica radicalmente questo sistema: non predetermina alcun limite minimo o
massimo della retribuzione di posizione, ma impone di riservare al
finanziamento della retribuzione di posizione almeno il 20% dell’insieme delle
risorse che finanziano posizione e risultato.
Qui sta il problema. La preintesa
non fornisce nessuna indicazione su come computare queste “risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione
di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal
proprio ordinamento”. In mancanza, appare ovvio prendere a riferimento
l’articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 e considerare, quindi, l’assestato
del 2016 per tale tipologia spesa.
La complicazione deriva
dall’abitudine, sicuramente erronea, delle amministrazioni di determinare le
risorse per le retribuzione di risultato senza prevedere il finanziamento
potenzialmente nel massimo del 25%. E’ diffusissima l’abitudine di prefissare
retribuzioni di risultato massime di valore inferiore al 25% (spesso
connettendo i valori inferiori alle posizioni inferiori al massimo) e,
comunque, di slegare l’assegnazione del risultato da una, invece ovvia ed
indispensabile graduazione delle valutazioni.
Il risultato di queste modalità
di erogazione della retribuzione di posizione (certamente erroneo) è che nella
maggior parte dei casi le risorse destinate alla retribuzione di risultato
siano inferiori al massimo possibile del 25%.
Il problema, allora consiste in
questa formula: fatto 100 l’importo complessivo di retribuzioni di posizione e
risultato del 2016, almeno 20 deve essere destinato a risultato; ma 20 è il 25%
di 80.
Dunque, le parti che hanno
stipulato la preintesa si aspettano che, in linea generale, gli enti abbiano
sempre destinato alla retribuzione di risultato almeno il 25% della
retribuzione di posizione, sicchè la formulazione dell’articolo 15, comma 4,
non dovrebbe portare conseguenze.
I fatti, però, come ricordato
sopra, sono ben diversi, perché gli enti, invece, nella maggior parte dei casi
hanno previsto risorse per il risultato complessivamente inferiori al 25% della
somma delle retribuzioni di posizione.
Si guardi il seguente esempio di
ente che abbia, improvvidamente, prefissato i massimi delle retribuzione di
risultato in valori inferiori al 25%:
PO
|
Posizione
|
|
Risultato
|
1
|
12.911,42
|
25%
|
3.227,86
|
2
|
12.911,42
|
25%
|
3.227,86
|
3
|
10.000,00
|
20%
|
2.000,00
|
4
|
9.500,00
|
15%
|
1.425,00
|
5
|
8.000,00
|
10%
|
800,00
|
TOT A
|
53.322,84
|
TOT B
|
10.680,71
|
totale generale (tot A+ tot B)=
|
64.003,55
|
Applicando la nuova formula
prevista dall’articolo 15, comma 4, della preintesa, si nota quanto segue:
somma
minima risultato =20% del Fondo (64.003,55)=
|
12.800,71
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
nuovo
fondo posizione
|
51.202,84
|
- 2.120,00
|
rispetto 2016
|
||
nuovo
fondo risultato
|
12.800,71
|
+ 2.120,00
|
rispetto 2016
|
L’ente, quindi, dovrebbe
necessariamente ridurre i valori delle retribuzione di posizione. Immaginiamo
di apportare un taglio “lineare” di 424 euro per ciascuna posizione:
1
|
12.487,42
|
2
|
12.487,42
|
3
|
9.576,00
|
4
|
9.076,00
|
5
|
7.576,00
|
TOT
|
51.202,84
|
L’alternativa, per evitare il
taglio delle retribuzioni di posizione, consiste nell’incrementarle entro il
nuovo tetto massimo dei 16.000 euro, così da mantenere la posizione quanto più
vicina possibile al precedente valore, pur risultando impossibile mantenere la
precedente tra posizione e risultato riportata nell’esempio (inferiore del 20%
del totale).
Questa seconda scelta, tuttavia,
sempre per effetto dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 risulta
percorribile solo a patto di ridurre il fondo della contrattazione decentrata
della stessa cifra corrispondente all’incremento delle risorse per finanziare
posizione e risultato.
Per la contrattazione collettiva
decentrata, insomma, qualora le amministrazioni non avessero stimato le cifre
massime del risultato sempre nel 25% delle retribuzioni di posizione si aprono
altri fronti di potenziali forti contrasti.
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