lunedì 5 marzo 2018

Retribuzione di posizione delle PO nuovo fronte di contrasti nella contrattazione



Il nuovo sistema di attribuzione ai dipendenti incaricati nell’area delle posizioni organizzative rende molto concreta la possibilità che gli enti si vedano costretti a ridurre le retribuzioni di posizione ed aumentare anche in modo significativo la retribuzione di risultato.

E’ questo, verosimilmente, l’effetto più evidente dell’articolo 15, comma 4, della preintesa del Ccnl delle funzioni locali, ai sensi del quale “Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”.
Nel sistema ancora per poco vigente, come è noto, ai titolari delle PO spetta una retribuzione di posizione variabile da un minimo di euro 5.164,57 e un massimo di euro 12.911,42 ed una di risultato compresa tra il 10% ed il 25% della retribuzione di posizione.
Si nota subito che la preintesa modifica radicalmente questo sistema: non predetermina alcun limite minimo o massimo della retribuzione di posizione, ma impone di riservare al finanziamento della retribuzione di posizione almeno il 20% dell’insieme delle risorse che finanziano posizione e risultato.
Qui sta il problema. La preintesa non fornisce nessuna indicazione su come computare queste “risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento”. In mancanza, appare ovvio prendere a riferimento l’articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 e considerare, quindi, l’assestato del 2016 per tale tipologia spesa.
La complicazione deriva dall’abitudine, sicuramente erronea, delle amministrazioni di determinare le risorse per le retribuzione di risultato senza prevedere il finanziamento potenzialmente nel massimo del 25%. E’ diffusissima l’abitudine di prefissare retribuzioni di risultato massime di valore inferiore al 25% (spesso connettendo i valori inferiori alle posizioni inferiori al massimo) e, comunque, di slegare l’assegnazione del risultato da una, invece ovvia ed indispensabile graduazione delle valutazioni.
Il risultato di queste modalità di erogazione della retribuzione di posizione (certamente erroneo) è che nella maggior parte dei casi le risorse destinate alla retribuzione di risultato siano inferiori al massimo possibile del 25%.
Il problema, allora consiste in questa formula: fatto 100 l’importo complessivo di retribuzioni di posizione e risultato del 2016, almeno 20 deve essere destinato a risultato; ma 20 è il 25% di 80.
Dunque, le parti che hanno stipulato la preintesa si aspettano che, in linea generale, gli enti abbiano sempre destinato alla retribuzione di risultato almeno il 25% della retribuzione di posizione, sicchè la formulazione dell’articolo 15, comma 4, non dovrebbe portare conseguenze.
I fatti, però, come ricordato sopra, sono ben diversi, perché gli enti, invece, nella maggior parte dei casi hanno previsto risorse per il risultato complessivamente inferiori al 25% della somma delle retribuzioni di posizione.
Si guardi il seguente esempio di ente che abbia, improvvidamente, prefissato i massimi delle retribuzione di risultato in valori inferiori al 25%:
PO
Posizione

Risultato
            1
   12.911,42
25%
   3.227,86
            2
   12.911,42
25%
   3.227,86
            3
   10.000,00
20%
   2.000,00
            4
     9.500,00
15%
   1.425,00
            5
     8.000,00
10%
      800,00
 TOT A
   53.322,84
 TOT B
 10.680,71
 totale generale (tot A+ tot B)=
 64.003,55
Applicando la nuova formula prevista dall’articolo 15, comma 4, della preintesa, si nota quanto segue:
somma minima risultato =20% del Fondo (64.003,55)=
 12.800,71







nuovo fondo posizione
 51.202,84
          - 2.120,00
 rispetto 2016
nuovo fondo risultato
 12.800,71
+ 2.120,00
 rispetto 2016
L’ente, quindi, dovrebbe necessariamente ridurre i valori delle retribuzione di posizione. Immaginiamo di apportare un taglio “lineare” di 424 euro per ciascuna posizione:
            1
   12.487,42
            2
   12.487,42
            3
     9.576,00
            4
     9.076,00
            5
     7.576,00
 TOT
   51.202,84
L’alternativa, per evitare il taglio delle retribuzioni di posizione, consiste nell’incrementarle entro il nuovo tetto massimo dei 16.000 euro, così da mantenere la posizione quanto più vicina possibile al precedente valore, pur risultando impossibile mantenere la precedente tra posizione e risultato riportata nell’esempio (inferiore del 20% del totale).
Questa seconda scelta, tuttavia, sempre per effetto dell’articolo 23, comma 2, del d.lgs 75/2017 risulta percorribile solo a patto di ridurre il fondo della contrattazione decentrata della stessa cifra corrispondente all’incremento delle risorse per finanziare posizione e risultato.
Per la contrattazione collettiva decentrata, insomma, qualora le amministrazioni non avessero stimato le cifre massime del risultato sempre nel 25% delle retribuzioni di posizione si aprono altri fronti di potenziali forti contrasti.




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