Chiunque le legga non può non restare sorpreso. Una medesima argomentazione (l'assenza di un'adesione personale agli orientamenti politici del nominante e la selezione para-concorsuale), induce la Corte nella sentenza del 2010 a considerare la fattispecie di decadenza automatica dell'incarico alla stregua di quel che in effetti è: uno spoil system incompatibile con la Costituzione.
Nella sentenza 23/2019, invece, un'apodittica ragione connessa alla valorizzazione dell'autonomia dei comuni, basta a capovolgere totalmente la premessa - identica a quella del 2010 - per condurre alla pronuncia di legittimità costituzionale dello spoil system dei segretari comunali.
I sindaci, che sono 8.000 e politicamente contano, saranno certamente soddisfatti. Ma, in un ordinamento giuridico coerente ed in uno Stato efficiente simili contraddizioni non possono che fare solo male. Molto male.
Sentenza Consulta 34/2010 |
Sentenza
Consulta 23/2019
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In secondo
luogo, la nomina dei direttori generali delle Asl della Regione
Calabria è subordinata al possesso di specifici requisiti di
competenza e professionalità (art. 14, comma 3, della legge della
Regione Calabria n. 11 del 2004), mentre quella del direttore
generale dell’Arpacal è, oltre a ciò, anche preceduta da
«avviso pubblico» (art. 11, comma 1, della legge della Regione
Calabria n. 20 del 1999). Tali nomine, pertanto, presuppongono
una forma di selezione che, per quanto non abbia natura
concorsuale in senso stretto, è tuttavia comunque basata
sull’apprezzamento oggettivo, ed eventualmente anche
comparativo, delle qualità professionali e del merito. Essa,
quindi, esclude che la scelta possa avvenire in base ad una
mera valutazione soggettiva di consentaneità politica
e personale fra nominante e nominato. Ciò, del resto, è
strettamente collegato al tipo di funzioni che i titolari degli
uffici pubblici in questione sono chiamati ad esercitare. Essi non
collaborano direttamente al processo di formazione dell’indirizzo
politico, ma ne devono garantire l’attuazione. A tal fine,
non è però necessaria, da parte del funzionario, la condivisione
degli orientamenti politici della persona fisica che riveste la
carica politica o la fedeltà personale nei suoi confronti. Si
richiede, invece, il rispetto del dovere di neutralità, che
impone al funzionario, a prescindere dalle proprie personali
convinzioni, la corretta e leale esecuzione delle direttive che
provengono dall’organo politico, quale che sia il titolare pro
tempore di quest’ultimo.
7. – Le
disposizioni impugnate, come detto, dispongono la decadenza
automatica di un ampio elenco di funzionari nominati, anche
«previa selezione», nei nove mesi antecedenti la data delle
elezioni per il rinnovo degli organi di indirizzo politico. A
prescindere dalle circostanze che non è dato riscontrare alcuna
oggettiva ragione dell’intervallo temporale preso in
considerazione (9 mesi) e che la nomina del Presidente della
Giunta regionale potrebbe non comportare un cambiamento di
indirizzo politico, tali norme sono illegittime in quanto
sottopongono all’identico regime di decadenza automatica non
solo titolari di organi di vertice nominati intuitu personae
dall’organo politico, ma anche soggetti che non possiedono l’uno
o l’altro di tali requisiti e che sono scelti previa selezione
avente ad oggetto le loro qualità professionali. In
particolare, la disciplina censurata, nella parte in cui si
applica al direttore generale di Asl e al direttore generale
dell’Arpacal, è in contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost., sotto
molteplici profili.
Innanzitutto,
il principio di buon andamento è leso in riferimento alla
continuità dell’azione amministrativa, la quale risulta
pregiudicata quando intervengano, come avvenuto nelle specifiche
fattispecie oggetto dei giudizi a quibus, due mutamenti del
titolare di un ufficio pubblico a pochi mesi di distanza l’uno
dall’altro. In secondo luogo, il principio di imparzialità
amministrativa è violato quando le funzioni amministrative di
esecuzione dell’indirizzo politico non sono affidate a
funzionari neutrali, tenuti ad agire al servizio esclusivo della
Nazione, ma a soggetti cui si richiede una specifica appartenenza
politica, ovvero un rapporto personale di consentaneità con il
titolare dell’organo politico. In terzo luogo, il carattere
automatico della decadenza dall’incarico del funzionario, in
occasione del rinnovo dell’organo politico, viola l’art. 97
Cost. sotto due aspetti: da un lato, lede il principio del giusto
procedimento, perché esclude il diritto del funzionario di
intervenire nel corso del procedimento che conduce alla sua
rimozione e di conoscere la motivazione di tale decisione;
dall’altro lato, pregiudica i principi di efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa, in base ai quali le
decisioni relative alla rimozione dei funzionari incaricati della
gestione amministrativa, così come quelle relative alla loro
nomina, debbono essere fondate sulla valutazione oggettiva delle
qualità e capacità professionali da essi dimostrate.
L’illegittimità costituzionale della disciplina censurata
risulta, infine, ulteriormente aggravata dalla circostanza che il
regime di decadenza automatica viene applicato, in via
transitoria, ad incarichi già in corso al momento nel quale essa
è entrata in vigore (art. 1, comma 4, della legge della Regione
Calabria n. 12 del 2005), come quelli che formano oggetto dei
giudizi a quibus. In tal modo, la normativa impugnata non si
limita a subordinare la permanenza nella carica del titolare ad un
termine incerto, cioè il rinnovo dell’organo politico, ma
produce automaticamente la cessazione di un incarico che è stato
conferito senza la previsione di quel termine. Sotto questo
specifico profilo, dunque, l’art. 1, comma 4, della legge della
Regione Calabria n. 12 del 2005 viola anche il legittimo
affidamento (art. 3 Cost.) che, in virtù dell’atto di nomina, i
dirigenti dichiarati decaduti ai sensi della disposizione
censurata hanno «riposto nella possibilità di portare a termine,
nel tempo stabilito dalla legge, le funzioni loro conferite e,
quindi, nella stabilità della posizione giuridica acquisita»
(sentenza n. 236 del 2009).
Per Questi
Motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riuniti i
giudizi,
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Il dato, pur
importante, non è tuttavia di univoco significato, come molti di
quelli riferibili al segretario comunale, e trova immediato
contraltare nel rilievo che apicalità e immediatezza di rapporto
col vertice del Comune non richiedono necessariamente una sua
personale adesione agli obbiettivi politico-amministrativi del
sindaco. La scelta del segretario, infatti, pur fiduciaria e
condotta intuitu personae, presuppone l’esame dei curricula
di coloro che hanno manifestato interesse alla nomina e richiede
quindi non solo la valutazione del possesso dei requisiti
generalmente prescritti, ma anche la considerazione, eventualmente
comparativa, delle pregresse esperienze tecniche, giuridiche e
gestionali degli aspiranti.
…
Si tratta di
competenze che presuppongono anche un ruolo attivo e propositivo
del segretario comunale. Esse infatti gli consentono di coadiuvare
e supportare sindaco e giunta nella fase preliminare della
definizione dell’indirizzo politico-amministrativo e non possono
quindi non influenzarla: non già nel senso di indicare o
sostenere obbiettivi specifici, piuttosto nella direzione di
mostrare se quegli obbiettivi possono essere legittimamente
inclusi fra i risultati che gli organi di direzione
politico-amministrativa intendono raggiungere, indicando anche,
nel momento stesso in cui la decisione deve essere assunta, i
percorsi preclusi, o anche solo resi più difficoltosi, dalla
necessità di rispettare leggi, statuto e regolamenti.
Si è
insomma in presenza di compiti la cui potenziale estensione non
rende irragionevole la scelta legislativa, che permette al sindaco
neoeletto di non servirsi necessariamente del segretario in
carica.
…
In
definitiva, la soluzione censurata dall’ordinanza di rimessione
si presenta come riflesso di un non irragionevole punto di
equilibrio tra le ragioni dell’autonomia degli enti locali, da
una parte, e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro
attività, dall’altro. Da questo punto di vista, tenendo conto
delle ricordate peculiarità delle funzioni del segretario
comunale, la previsione della sua decadenza alla cessazione del
mandato del sindaco non raggiunge la soglia oltre la quale vi
sarebbe violazione dell’art. 97 Cost., non traducendosi
nell’automatica compromissione né dell’imparzialità
dell’azione amministrativa, né della sua continuità.
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