mercoledì 18 febbraio 2026

La bufala dell'unificazione delle carriere di PM e giudici da parte del fascismo che sarebbe stata confermata dalla Costituzione

 Continua a girare sui social la scorrettezza ed il falso clamoroso di quelli che, senza sprezzo del ridicolo e, soprattutto, senza conoscere l’evoluzione delle norme, affermano la clamorosa sciocchezza secondo la quale sarebbe stato il fascismo ad introdurre l’unicità del ruolo dei giudici e dei PM, sicchè, la conclusione assurda sarebbe che la Costituzione antifascista avrebbe costituzionalizzato norme fasciste.

Una sciocchezza che qualifica da sola chi può pensarla e chi abbocca a questa totale aberrazione e che si smentisce facilissimamente leggendo le norme.

Non è per nulla vero, ed è anzi un inganno davvero poco commendevole, che sia stato il fascismo, con la legge 12/1941, nota come “legge Grandi” a prevedere l’unificazione delle carriere dei magistrati in un unico ordine, comprendente pubblico ministero e giudici giudicanti.

Perchè tale legge possa aver unito tali carriere, sarebbe stato necessario che le norme precedenti avessero introdotto una separazione.

L’ordinamento giudiziario antecedente alla legge 12/1941 era contenuto nel regio decreto 2626/1865.

Mettiamo a confronto, adesso, l’articolo 4 della legge Grandi, con l’articolo 6 del r.d. 2626/1865:

articolo 4 della legge Grandi

articolo 6 del r.d. 2626/1865

Art. 4.

Ordine giudiziario.

 

L'ordine giudiziario è costituito dagli uditori, dai giudici di ogni grado delle preture, dei tribunali e delle corti e dai magistrati del pubblico ministero.

Appartengono all'ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici conciliatori, i vice conciliatori, i vice pretori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte di appello per i minorenni ed, inoltre, gli assessori della corte di assise e gli esperti della magistratura del lavoro nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

Il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di ogni gruppo e grado fa parte dell'ordine giudiziario.

Gli ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario.

Art. 6

 

Sono funzionari dell'ordine giudiziario gli uditori, i conciliatori, i pretori, i vice-pretori mandamentali e comunali, gli aggiunti giudiziari, i giudici d'ogni grado dei tribunali e delle corti, i membri del pubblico ministero, i cancellieri, i vice-cancellieri e vice-cancellieri aggiunti, i segretari, i loro sostituti ed aggiunti.

 

Sono uffiziali addetti all'ordine giudiziario gli uscieri.

 

Come si vede, entrambe le disposizioni prevedevano un unico ordine giudiziario, del quale facevano parte sia i giudici giudicanti (uditori, conciliatori, pretori, aggiunti giudiziari, ecc..) sia i magistrati della magistratura requirente.

Quindi, la legge Grandi non ha modificato assolutamente nulla.

Entrambe le leggi prevedevano un unico concorso per accedere alla funzione di magistrato, una volta vinto il quale si otteneva l’incarico di uditore giudiziario e al termine del periodo di uditore v’era un’abilitazione finale, per conseguire il ruolo di aggiunto giudiziario.

L’articolo 25 del r.d. 2626/1865 prevedeva che “Gli aggiunti giudiziari sono con regio decreto assegnati ai tribunali civili e correzionali nel numero richiesto dai bisogni della giustizia, avuto specialmente riguardo a quelli dell'uffizio del pubblico ministero, e ad altre considerazioni e circostanze di servizio”.

Era dunque il Governo a stabilire quali aggiunti giudiziari, appartenenti all’univoco ordine, potessero svolgere le funzioni giudicanti, e quali invece quelle requirenti.

Era il Governo a decidere, perché lo Statuto Albertino non prevedeva che la magistratura fosse un potere indipendente.

In particolare, l’articolo 129 del r.d. 2626/1865 stabiliva che “Il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria, ed è posto sotto la direzione del ministro della giustizia”.

Quindi, nell’ordinamento precedente al fascismo non solo la magistratura nel suo complesso non era un potere indipendente, ma la funzione requirente era integralmente considerata di natura esecutiva, tanto che il PM (procuratore del Re) era alle dirette dipendenze del Ministro della giustizia.

Vero è che l’articolo 135 del r.d. 2626/1865 conteneva una norma che poteva lasciar apparire l’esistenza della separazione delle carriere: “Le carriere della magistratura giudicante e del ministero pubblico sono parallele e distinte”. Ma, questo perché la carriera del PM era segnata da procedure ministeriali, quella del giudice giudicante connessa ad anzianità e valutazioni sull’operato giudicante.

In realtà non v’era alcuna separazione, né avrebbe potuto esservi vista l’unicità dell’ordine e del concorso. Infatti, l’articolo 137 del r.d. 2626/1865 disponeva: “I funzionari del ministero pubblico, in via di eccezione, possono essere trasferiti nella magistratura giudicante, purché, rispetto al tempo, abbiano le condizioni richieste dalla presente legge per la nomina ai diversi uffici. A. questo effetto vien loro eziandio computato il tempo passato negli uffici del ministero pubblico al ragguaglio di quello fissato pei giudici di tribunale. Per la nomina a consigliere della corte di cassazione sono necessari nove anni di esercizio in un ufficio del pubblico ministero, sei dei quali in qualità di sostituto procuratore generale”.

Quindi, i passaggi da una funzione all’altra erano perfettamente ammissibili, ma soggetti alle disposizioni del potere esecutivo.

L’articolo 69 della legge Grandi confermava che il PM fosse alle dipendenze del Governo: “Il pubblico ministero esercita, sotto la direzione del Ministro di grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce”.

E, attenzione, esattamente come nell’ordinamento antecedente a quello fascista, v’era una tendenziale “separazione delle carriere” sia pure nell’ambito del medesimo ordine. Lo si ricava dalle previsioni dell’articolo 190 della legge Grandi, che consentiva il passaggio da una funzione all’altra, ma solo in via di eccezione e sempre in base ad un provvedimento del Governo: “La magistratura giudicante e requirente, unificata nel ruolo di anzianità, è distinta relativamente alle funzioni.

Il passaggio dei magistrati dalle funzioni requirenti alle giudicanti o da queste a quelle durante la permanenza nel medesimo grado può essere disposto dal Ministro di grazia e giustizia, a domanda dell'interessato o per esigenze di servizio.

Il Ministro provvede su proposta del primo presidente della corte, sentito il procuratore generale del Re Imperatore, se si tratta di passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti, e su proposta del procuratore generale, sentito il primo presidente, nell'altro caso. È sempre necessario il conforme parere del consiglio superiore della magistratura.

Il parere del consiglio superiore non è necessario per i consiglieri della corte suprema di cassazione o magistrati di grado parificato, e per quelli indicati nell'articolo 198.

Durante la permanenza nel medesimo grado, il passaggio dalle funzioni requirenti alle giudicanti è consentito soltanto per ragioni di salute debitamente accertate o, in via eccezionale, per gravi e giustificati motivi; ed il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti è ammesso soltanto a favore di chi ha speciali attitudini alle funzioni del pubblico ministero.

Il magistrato, per il quale viene disposto il passaggio dalle funzioni giudicanti alle requirenti o viceversa, è destinato ad una delle sedi disponibili, a giudizio del Ministro, tenuti presenti, per quanto possibile, i criteri generali stabiliti nel presente ordinamento per l'assegnazione delle sedi”.

Riassumendo, dunque:

1.      nell’Italia unita non vi è mai stata la separazione delle carriere dei PM da quelle dei giudici giudicanti;

2.      tale separazione non era in alcun modo prevista dall’ordinamento giudiziario contenuto nel r.d. 2626/1865: tale norma prevedeva solo la distinzione delle funzioni e la possibilità del passaggio da una all’altra, previo provvedimento del Ministro della giustizia;

3.      la legge Grandi, quindi, non ha affatto unificato le carriere, perché non erano mai state separate e ha confermato nella sostanza esattamente la medesima organizzazione precedente, continuando a permettere il passaggio da una funzione all’altra sempre a condizione che lo consentisse il Ministro della giustizia;

4.      sia il r.d. 2626/1865, sia la legge Grandi, del resto basate sullo Statuto Albertino che non riconosceva il potere giudiziario come indipendente, consideravano la magistratura sottoposta al Re e, in particolare, il PM come un funzionario del Ministero della giustizia.

E’ stato solo con la Costituzione Repubblicana che il potere giudiziario è stato riconosciuto come indipendente, dunque non più subordinato al Governo. Il PM, nell’ambito delle istituzioni repubblicane, non è più stato, quindi, un funzionario del Ministero della giustizia incaricato di rappresentare il Governo.



L’unitarietà dell’ordine giudiziario era stata prevista all’alba della nascita del Regno d’Italia, con la legge 2626/1865:


Il fascismo non ha fatto altro se non adottare una norma che aveva praticamente lo stesso contenuto di quella di quasi 80 anni prima:


Dunque, l’unità delle carriere è stata prevista dall’Italia liberale e per nulla introdotta dal fascismo.

In secondo luogo, prima della Costituzione la funzione del PM era subordinata al governo. Questo avveniva tanto nell’ordinamento liberale (sempre con la legge 2626/1866)



tanto con la successiva disciplina fascista:



La Costituzione, dunque, lungi dal costituzionalizzare norme fasciste, ha davvero reso indipendente il potere giudiziario da quello esecutivo. Tutto l’opposto della narrazione falsa proposta da chi, legittimamente convinto dell’opportunità del Sì, non approfondisce e cade nella disinformazione.



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