domenica 22 dicembre 2019

La durata del rapporto di lavoro dei dirigenti a contratto non può andare oltre il mandato politico. Continuano gli errori interpretativi indotti dalla deleteria sentenza della Cassazione 478/2014


La sentenza della Corte Cassazione, Sezione Lavoro, 13 gennaio 2014, n. 478 è del tutto erronea e non condivisibile, come evidenziato da chi scrive su LeggiOggi nell’articolo reperibile qui: https://www.leggioggi.it/2015/08/31/incarichi-contratto-lerronea-sentenza-cassazione-13-gennaio-2014-n-478/.
Il Tar Lecce, Sezione III, con la sentenza 17 dicembre 2019, n. 2007 perpetua gli errori di prospettiva indotti dall’improvvida decisione della Cassazione, commettendo i seguenti clamorosi errori:

  1. afferma che gli incarichi a contratto di cui all’articolo 110 sono caratterizzati dall’intuitu personae; ma, è proprio per questa ragione che la legge, rispetto alla quale la sentenza della Cassazione è in chiara violazione, impone che detti contratti durino quanto il mandato di chi incarica. E’ assurdo che un nuovo sindaco debba tenere in servizio personale non di ruolo, assunto per via fiduciaria dal precedente sindaco;
  2. l’articolo 19, comma 6, del dlgs 165/2001 non prevede alcun limite minimo alla durata degli incarichi a contratto, limitandosi ad indicare solo la durata massima quinquennale;
  3. l’articolo 19, comma 2, del d.lgs 165/2001, stabilisce una durata minima di durata triennale degli incarichi dirigenziali, riferendosi visibilmente:
    1. ai dirigenti di ruolo e solo a questi; i dirigenti non di ruolo, infatti, sono trattati dal successivo comma 6, che, come rilevato sopra, non prevede alcuna durata minima;
    2. si riferisce all’incarico come elemento accessorio, per quanto necessario, del contratto di lavoro. In altre parole, l’articolo 19, nei primi commi regola il rapporto di lavoro, che si costituisce con un contratto a tempo indeterminato da cui discende l’ingresso del dirigente nei ruoli; poi, regola, nel comma 2, il rapporto di servizio, accessorio al primo e disciplinato dall’incarico, che specifica a quale ramo dell’organizzazione il dirigente di ruolo sia preposto, per raggiungerne specifici obiettivi
  4. l’articolo 19, comma 6, considera il lemma “incarico” in altro modo: non come elemento accessorio, ma distinto, dal rapporto di lavoro, bensì come un unicum. L’articolo 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, così come l’articolo 110 del d.lgs 165/2001, regolano uno speciale e particolare sistema di reclutamento di dirigenti esterni ai ruoli, nel quale rapporto di lavoro e preposizione ad un certo ramo non sono semplicemente connessi tra loro, ma sono un tutt’uno;
  5. solo per i dirigenti di ruolo la durata minima triennale dell’incarico è rispettosa del principio costituzionale, evidenziato dalla Consulta a partire dalla sentenza 103/2007, della continuità dell’azione amministrativa, specificamente per i dirigenti di ruolo;
  6. per i dirigenti a contratto, rileva specificamente non tanto il principio della continuità organizzativa (del quale la stessa possibilità di incaricare un dirigente non di ruolo è chiara deroga), quanto la diretta connessione fiduciaria (più o meno estesa in modo evidente alla personale adesione del dirigente all’orientamento politico dell’organo di governo);
  7. richiedere, quindi, per dirigenti il cui rapporto di lavoro è intrinsecamente connesso ad un reclutamento derogatorio rispetto al concorso e fortemente influenzato dall’intuitus personae, una tutela di durata del rapporto di lavoro tale da farlo andare oltre il mandato politico dell’organo incaricante è una clamorosa violazione proprio dei principi costituzionali che il Tar Lecce vorrebbe tutelare;
  8. necessariamente il dirigente a contratto ed il sindaco che lo incarica stanno e cadono insieme;
  9. non si deve dimenticare, per altro, che in via di fatto, anche mercè altre criticabili decisioni dei giudici amministrativi, le procedure selettive imposte dall’articolo 110 del d.lgs 165/2001, sono considerate e ridotte a mere procedure “idoneative”, consistenti nella formazione di una rosa di candidati, dal quale poi il sindaco attinge in modo del tutto arbitrario il dirigente da incaricare. Non si vede quale possa essere il fondamento costituzionale della permanenza in servizio di un dirigente così selezionato, oltre il mandato politico del sindaco che lo ha scelto.

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