venerdì 10 aprile 2020

Sospensione delle procedure di mobilità obbligatoria. L'inspiegabile inerzia della Funzione Pubblica

Non può che destare sgomento il comunicato col quale il Dipartimento della Funzione pubblica evidenzia che "È sospeso il termine previsto dall'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per la risposta alle comunicazioni presentate dalle pubbliche amministrazioni in materia di mobilità del personale".

Ora, è anche vero che l'articolo 103, comma 1, del d.l. 18/2020 sospende tutti i procedimenti amministrativi.
Ma, questo comunicato di Palazzo Vidoni rasenta davvero il mero formalismo. Ci si può abbarbicare quanto si voglia al dettato formale delle norme, ma vi sono almeno due considerazioni che avrebbero dovuto sconsigliare fortemente alla Funzione Pubblica di giungere ad una decisione che finisce per rendere impossibili assunzioni anche mediante scorrimento di graduatorie, perfettamente compatibili con l'articolo 87, comma 5, del d.l. 18/2020.
La prima: l'articolo 103, comma 1, del d.l. 18/2020 si completa con questa previsione: "Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti". Dunque, nonostante la sospensione dei procedimenti, e proprio allo scopo di evitare letture formalistiche e burocratiche di tale sospensione, il legislatore invita le pubbliche amministrazioni a condurre egualmente le pratiche urgenti, allo scopo di evitare l'accumulo di scadenze una volta usciti dalla fase di emergenza e, soprattutto, di favorire lo svolgimento di attività urgenti.
Evidentemente a Palazzo Vidoni non hanno problemi di cumulo di pratiche, ma soprattutto non considerano urgenti rafforzamenti degli organi di altre pubbliche amministrazioni.
In secondo luogo, certamente l'articolo 103 cerca di agevolare il funzionamento a "motori rallentati" delle pubbliche amministrazioni. A parte la circostanza che lo smart working dovrebbe consentire di lavorare da remoto ma ad un regime più vicino a quello pieno che a quello rallentato, in ogni caso il procedimento previsto dall'articolo 34-bis del d.lgs altro non è se non la consultazione di una banca dati nella quale confluiscono le per altro poche comunicazioni di messa in disponibilità dei dipendenti pubblici.
Si tratta di un'attività perfettamente realizzabile, senza nessun particolare sforzo organizzativo, in lavoro agile: basta un collegamento appunto alla banca dati.
La sospensione di questa semplicissima attività è un segnale certamente non positivo del rapporto di collaborazione tra pubbliche amministrazioni. Siccome l'esperimento dell'articolo 34-bis è condizione di legittimità delle assunzioni, con questa scelta Palazzo Vidoni sta rinviando per moltissimi giorni la lecita possibilità per le amministrazioni che possano assumere nell'immediato, si ribadisce scorrendo le graduatorie.

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