di Angelo Maria Savazzi
Il nuovo regime assunzionale dei Comuni e la nuova disciplina concernente il trattamento accessorio del personale, ormai definitivamente operativi, stanno generando una ridda di letture che rischiano di determinare incertezze applicative e disorientamento degli operatori che sono chiamati ad applicarli. Proviamo a dare alcune indicazioni agli operatori basate su una lettura della disposizione normativa ragionevole.
L’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, dopo avere introdotto
nuove disposizioni in materia di assunzioni presso le amministrazioni comunali,
dispone che il limite al trattamento accessorio del personale previsto
dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, debba essere adeguato, in aumento o
in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite,
riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa e delle
risorse destinate alle posizioni organizzative, prendendo a riferimento, come
base di calcolo, il personale in servizio al 31 dicembre 2018; successivamente,
le premesse del DM 17.3.2020, nel fornire le corrispondenti istruzioni
applicative, si curano di specificare che, attesa la necessità di adeguamento
del fondo risorse decentrate, il limite iniziale del fondo calcolato con
riferimento al 2018 è preservato, nella sua entità, qualora il personale in
servizio risulti inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.
Un aspetto di
non secondaria rilevanza è rappresentato dalla specificazione che il limite al
trattamento accessorio diventa dinamico con una finalità ben precisa,
cioè quella di garantire l’invarianza del valore medio pro-capite riferito
all’anno 2018 del fondo risorse decentrate nonché delle risorse destinate a
remunerare il trattamento accessorio delle posizioni organizzative, che quindi
devono variare proprio per garantire l’invarianza. Quindi, per conseguire
l’effettività di tale invarianza è necessario prevedere meccanismi che
realizzino un effettivo incremento o un decremento dei valori dei due
contenitori di risorse. Il limite di cui all’art. 23, comma 2, del DLgs.
75/2017 subisce la conseguente rideterminazione solo alla luce della
effettività della crescita dei singoli contenitori che lo compongono.
Non sembra,
quindi, vi sia spazio per una determinazione del valore pro capite con
riferimento al valore complessivo del limite determinato dalla somma di tutti i
componenti inclusi nel limite stesso, come disciplinato dalla citata
disposizione del D.Lgs. 75/2017, che, peraltro, include anche altri valori di
trattamento accessorio (lavoro straordinario, maggiorazione della retribuzione
di posizione del segretario comunale) che, invece, non sono minimamente
interessati dalla previsione di garanzia introdotta dall’art. 33 del D.Lgs.
34/2019.
Insomma, il
limite ex art. 33, comma 2, varia, in aumento o in diminuzione, solo se il
fondo risorse decentrate e le risorse destinate alle posizioni organizzative
variano per mantenere invariato il rispettivo valore pro capite cosi come
calcolato autonomamente (con la salvaguardia dei rispettivi valori pro capite
2018).
Se si optasse per l’adeguamento del limite
complessivo attraverso un valore proporzionale calcolato sulle movimentazioni
di tutti i dipendenti si avrebbe l’effetto curioso che la garanzia del valore
pro capite potrebbe non aversi sui singoli “fondi”, in pieno contrasto con la
lettera e la ratio della disposizione
che, invece, intende superare il vecchio sistema di blocco delle risorse
destinate al trattamento accessorio dei dipendenti (e, in questo caso, anche
delle posizioni organizzative), garantendo un plafond di risorse in grado di
far fronte alle esigenze di remunerazione degli istituti accessori tenendo
conto di nuovi ingressi nei ruoli dell’amministrazione anche per rapporti
lavoro a tempo determinato, atteso che il fondo finanzia anche il trattamento
economico accessorio del personale assunto a tempo determinato.
Relativamente al fondo risorse decentrate
l’adeguamento deve effettuarsi sul totale delle risorse stabili e variabili
appostate sul fondo relativo all’esercizio 2018, ovviamente considerando i
valori derivanti dal rinnovo contrattuale 21.5.2018. Tale totale concorre a
determinare il valore medio pro-capite, sulla base del numero dei dipendenti in
servizio al 31 dicembre 2018; il valore medio pro-capite, inoltre, deve essere
computato rispettando, opportunamente, le proporzioni risultanti dalla
sommatoria delle due partizioni del fondo riferite al 2018, cioè parte stabile
e parte variabile. L’incremento complessivo a valere su entrambe le partizioni
di composizione del fondo, tuttavia, opera sempre ammettendo che l’ente abbia la
necessità e la possibilità di integrare le risorse variabili nei limiti della
relativa componente del valore medio pro-capite; diversamente l’integrazione
riguarderà esclusivamente le risorse stabili, atteso che le risorse variabili
sono configurate, dal sistema contrattuale, alla stregua di un fabbisogno
eventuale e non obbligatorio.
Infine, poiché il fondo deve essere concretamente implementato delle risorse economiche necessarie al finanziamento delle maggiori risorse da destinare al salario accessorio a seguito dell’aumento del numero di personale in servizio, è opportuno prevedere un’autonoma previsione descrittiva del relativo flusso in sede di costituzione del fondo; ciò consentirà all’amministrazione, di gestire in modo più razionale, la dinamica di incremento/decremento del fondo, assecondando lo sviluppo del suo adattamento all’entità del personale in servizio e conservando immutato il valore di base 2018.
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