L’articolo 3, comma 3, del DM dela Funzione Pubblica 19.10.2020 dispone: “Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato”.
Il candidato risponda alle seguenti domande:
- Qual è la differenza sostanziale tra le due disposizioni;
- Cosa si intenda con l’espressione “le pubbliche amministrazioni assicurano”: un obbligo, una forte raccomandazione, un obiettivo?;
- Quale parametro potrà mai essere utilizzato per verificare quale sia la “percentuale massima possibile”?
- Quale parametro sarà mai utilizzabile per misurare la compatibilità con le potenzialità organizzative e la qualità ed effettività del servizio?
- Se un servizio risulti pienamente informatizzato e gestibile da remoto da parte degli uffici, ma l’accesso al servizio medesimo imponga, a carico degli utenti, possesso di pc, tablet o smartphone, connessione potente, applicativi per videochiamata, pec, Spid o altri sistemi di autenticazione forte al sistema, competenze digitali non propriamente di base, come si fa a determinare una percentuale ottimale in rapporto all’effettività del servizio?
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