martedì 8 dicembre 2020

Appalti: ancora sul giorno a partire dal quale si applicano le deroghe del dl semplificazioni. Scontro tra Anac e Tar

 In questo post abbiamo spiegato perchè la disciplina in deroga prevista dal d.l. 76/2020 si possa applicare solo ed esclusivamente a partire dal 17 luglio 2020 e non prima.

Di conseguenza, abbiamo aspramente criticato la sentenza del Tar Umbria, Sezione I, 4.12.2020, n. 559, che va nella direzione diametralmente opposta a quanto afferma la legge.

Sul punto si era già pronunciata l'Anac, con la Delibera n° 840 del 21/10/2020. Leggiamone la sola parte dispositiva: "la previsione di cui all’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 (convertito con modificazioni con la L. n. 120/2020) - secondo la quale, in caso di aggiudicazione in base al criterio del minor prezzo, le stazioni appaltanti procedono all’esclusione automatica “anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque” – si applichi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 della richiamata previsione indette con determina a contrarre adottata dopo la data di entrata di entrata in vigore del D.L. n. 76/2020 (17 luglio 2020) fino al dicembre 2021. Tale previsione non trova, invece, applicazione nelle procedure di gara pendenti alla data di entrata in vigore del decreto".

Non parrebbe proprio che tali conclusioni siano frutto di chissà quale levata di ingegno: basta semplicemente leggere le norme, che, per quanto talora scritte in italiano incerto, comunque hanno un minimo di logica.

Purtroppo, questo sforzo di lettura anche secondo logica viene sempre più scartato e messo da parte, anche e soprattutto dalla magistratura, oltre che dagli interpeti.

Sembra vi sia il piacere dell'interpretazione originale, fuori dalle righe, volta narcisisticamente a dimostrare una capacità di lettura in filigrana, oltre il significato apparente delle norme, volto a superarne, quindi, i precetti anche quando sono chiari.

Un atteggiamento deleterio, utile solo a spiazzare il mercato e gli operatori della PA, privati di una base interpretativa per decidere.

Lo scontro evidente tra Anac e Tar Umbria nella lettura della stessa norma non può che essere foriero di ulteriore contenzioso ed incertezze.

L'assenza di una qualsiasi autorità capace di intervenire per comporre simili inaccettabili contrasti è un elemento di crisi. L'indipendenza della magistratura, anche amministrativa, va salvaguardata, ma non può essere un'esenzione totale dall'ammettere errori e, soprattutto, dall'obbligo di rimediarvi.

Se si aggiunge la storica apatia del Parlamento, che molto di rado si produce nelle interpretazioni autentiche delle sue norme, utilissima per porre fine a dissensi interpretativi gravissimi, l'effetto è e resta quello deprimente di un sistema avvolto su se stesso, in una crisi profonda della quale, chi si ostina a pensare che basti dire che i dirigenti "devono essere manager" o che imponendo termini di conclusione delle fasi procedurali astratti e non fondati sull'analisi, dimostra di non capire le origini e, quindi, proporre seri rimedi. 

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