giovedì 3 dicembre 2020

Il Tar impone la partecipazione ai concorsi di chi ha la febbre, in tempi di pandemia. Ennesima prova che non è la "burocrazia" il solo problema

Il sito NT plus del 3.12.2020 informa (Pietro Alessio Palumbo, Concorsi e Covid, il Tar Friuli dice «sì» all'ingresso in aula del candidato con 37,5° di febbre) che per il Tar Friuli Venezia Giulia, Sezione I di Trieste, sentenza 1 dicembre 2020, n. 415, una pa ingiustificatamente esclude da una prova concorsuale quel candidato la cui temperatura rilevata all'ingresso sia risultata maggiore di 37,5°.

Secondo il Tar, non si tratta di una causa di esclusione espressamente prevista per legge e non espressamente regolata da norme finalizzate al contrasto con l'emergenza virus.

Insomma, una pubblica amministrazione non può "respingere" un candidato che provi ad accedere ad una sede di concorso, come se si trattasse di un utente/clienti che provi ad entrare in un ufficio o un negozio.

Secondo il Tar la pubblica amministrazione, vista la pandemia in atto, doveva prevedere l'ipotesi e, quindi, organizzare sessioni di recupero dedicate al caso specifico.

Per carità, tutto giusto sul piano strettamente astratto. Ma, questa sentenza dimostra, per l'ennesima volta, che non è la “burocrazia”, o non da sola, il problema della pubblica amministrazione. 

I Tar giudicano dall’alto di una torre d’avorio. Certo, è tutto possibile, anche prevedere prove suppletive. E’ possibile rinviare, fare ulteriori sessioni, è possibile riconvocare le commissioni, pagare altri gettoni, affittare nuovamente sedi per lo svolgimento delle prove. 

E’ sempre, quindi, possibile immaginare tutto, prevedere tutto, consentire, rifare, prolungare, spendere ulteriori soldi. 

Poi, questi rinvii, queste ulteriori spese, sono magari giudicate come danno erariale da una giurisdizione diversa, la Corte dei conti, secondo la quale prevedere tutto, rinviare, prolungare, spendere ulteriori soldi, non va bene. 

E, magari, se qualche candidato contrae il virus perché si ammette qualcuno al concorso con la febbre in considerazione della non piena affidabilità dei sistemi di misurazione da parte di personale non sanitario, potrebbe, questo candidato, rivolgersi al giudice penale o civile, per chiedere condanne per violazione delle norme della sicurezza e risarcimento dei danni. 

Contestualmente, pensosi commentatori sguainerebbero la spada contro la PA che se rinvia, spende maggiormente, finisce per perdere tempo, non effettuare i concorsi per tempo, sperperare denaro. 

Non se ne esce. Se non viene chiarito che la discrezionalità amministrativa, specie in tempi di pandemia, deve essere considerata inscalfibile quando sia dimostrato un percorso logico-giuridico-economico che abbia un senso, non è possibile che magistrature senza responsabilità di gestione intervengano per sostituirsi nel processo decisionale, lasciando ogni procedimento in balìa dell’alea. 

5 commenti:

  1. La pandemia è situazione particolare e tutto può e deve essere di conseguenza

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  2. Evidentemente la memoria difensiva non è stata all'altezza...

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  3. Questo commento è stato eliminato dall'autore.

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  4. Nel frattempo.....
    È motivo di discussione e di polemica, soprattutto da parte di rappresentanti sindacali, l’ordinanza (n. 7199/20) del TAR che, accogliendo il ricorso di una candidata che non aveva potuto partecipare alla prova scritta del concorso straordinario della secondaria perché bloccata a casa per il Covid, ha disposto la prova scritta suppletiva. L’ordinanza non ha tenuto conto della disposizione, contenuta nel bando, che precisa: “La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura”.
    Non si tratta di una sentenza, bensì di un’ordinanza cautelare che sospende l’esclusione della candidata ricorrente per l’impedimento sanitario.
    La prova suppletiva del concorso straordinario, precisa l’ordinanza, potrà essere svolta soltanto quando le condizioni sanitarie la potranno consentire (attualmente tutte le prove non effettuate sono sospese).
    Nel frattempo il Ministero dell’Istruzione potrebbe chiedere al Consiglio di Stato l’annullamento della ordinanza.
    È prevedibile che la decisione del TAR apra una serie di nuovi ricorsi da parte di altri candidati, impossibilitati a partecipare alla prova scritta a causa degli impedimenti determinati dal Coronavirus perché in quarantena o in isolamento fiduciario.
    Inoltre, l’ordinanza potrebbe aprire la porta anche a ricorsi per impedimenti diversi da quelli determinati dal Covid. Non si capisce infatti perché il Covid possa essere essere considerato una causa di forza maggiore che impedisce di partecipare e non lo sia, invece, una maternità oppure una ospedalizzazione urgente o altra forma ostativa che abbia reso oggettivamente impossibile la partecipazione alla prova scritta.
    A tutto il 5 novembre scorso, quando per effetto del DPCM 3 novembre, tutte le prove scritte dei concorsi pubblici sono state sospese, si erano svolte le prove scritte di 60 classi di concorso alle quali erano iscritti per parteciparvi 48.773 candidati (il 75,5% dei 64.553 partecipanti).
    Non si sa quanti siano quelli che per scelta o per impedimento non vi abbiano partecipato, ma si stima che almeno un quinto (circa 10mila) non si siano presentati alle prove.
    In attesa di conoscere la decisione ministeriale in merito, è opportuno precisare che le procedure svolte potranno regolarmente concludersi anche in presenza dell’eventuale prova suppletiva.

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