venerdì 29 gennaio 2021

Le nuove regole assunzionali non si applicano alle unioni di comuni. La Sezione Lombardia della Corte dei conti insiste nel confondere le acque.

La questione posta alla Sezione Autonomie da parte della Sezione Lombardia con la delibera 4/2021 che chiede quale criterio utilizzare per il calcolo delle assunzioni (il cumulo o il ribaltamento), pare strumentale per ottenere da un soggetto terzo e diverso una revisione della propria erronea posizione. 

La risposta corretta sarebbe far capire alla Sezione Lombardia che ha totalmente sbagliato nel ritenere che le norme sulle assunzioni si applichino alle unioni di comuni. 

Lo chiarisce l’articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato...”. La norma cita solo i comuni, nemmeno parla di “enti locali”, sicchè le unioni non c’entrano nulla. 

Inoltre, il DM 17.3.2020 è titolato “Misure per la definizione delle capacita' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”; anche in questo caso, “comuni”, non enti locali, non, dunque, unioni di comuni. Queste sono citate incidentalmente solo dall’articolo 5, comma 3, del DM, che ha l’esclusivo scopo di regolare possibili assunzioni di comuni (sempre e solo i comuni sono i destinatari della norma) con meno di 5.000 abitanti, facenti parti di un’unione. Non solo: detta ultima norma chiarisce che la spesa dei comuni di piccole dimensioni (fino a 38.000 euro) vada al bilancio dell’unione a condizione che il dipendente assunto sia comandato presso di essa e “in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni”. L’espressa deroga alle norme “vigenti”, specificamente dedicate alla spesa di personale delle unioni fornisce la prova ulteriore e definitiva che che le nuove regole sulle assunzioni alle unioni semplicemente non si applichino, e che la Sezione Lombardia, con la propria deliberazione 109/2020 ha clamorosamente sbagliato e, adesso, non sa come uscirne senza smentirsi ancor più clamorosamente. 

C’è da augurarsi che la Sezione Autonomie abbia voglia e forza di rimediare allo scivolone della Sezione Lombardia. Anche perché le previsioni delle nuove regole sulle assunzioni possono con ogni evidenza applicarsi solo ad enti con integrale autonomia di gestione di entrate proprie e non sono in alcun modo coerenti con bilanci ad entrate derivate in tutto o in gran parte. 

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