L'articolo di Roberto Donati "L’esclusione automatica trova applicazione anche se la legge di gara non lo prevede espressamente" (reperibile qui) dà conto della rilevante sentenza del Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, 11/ 06/ 2021, n. 1892, che annulla una gara caratterizzata da atecnicità, confusione, commistione di regole e causa di un contenzioso che si sarebbe dovuto e potuto evitare, ma che la legislazione emergenziale invece non fa che favorire.
Com’era facile prevedere, le norme di questi ultimi mesi e in particolare il d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020, stanno contribuendo a creare confusione estrema. Anche perchè si è sempre più espansa l’idea che le procedure debbano essere gestite managerialmente e non da legulei, per non renderle troppo burocratizzate: e così, complicatissime regole che si richiamano, derogano, applicano a scacchiera secondo modalità interpretative complicatissime sul piano giuridico, sono lasciate alla cura di Rup, che sono tecnici e non giuristi.
Il combinato disposto tra norme confusionarie e confuse e la loro applicazione da parte di professionalità non in grado di governare appieno tali regole, produce esiti semplicemente paradossali come quello di cui si interessa la sentenza del Tar Sicilia: un avviso di gara che parla di affidamento diretto, ma regola la procedura come una procedura negoziata, alla quale applica sia le regole dell’articolo 36 del d.lgs 50/2016, sia quelle in deroga del d.l. 76/2020, però non attivando l’esclusione automatica delle offerte anomale, da questo imposte dall’articolo 1, comma 3.
Un guazzabuglio, un vero e proprio disastro caotico, attivato nel nome della “semplificazione”, della gestione per obiettivi senza l’apporto burocratico dei reprobi “giuristi”, del “fare presto”.
Risultato? Una procedura sconclusionata, inevitabilmente annullata dal Tar: altro che semplificazione, altro che fare presto.
E ancora nessuno che dia la lettura più semplice: il d.l. 70/2020 è una norma che deroga ma non abroga il codice degli appalti. Il quale può continuare ad essere applicato. Il d.l. 70/2020 semplicemente consente di adottare modalità operative presuntivamente (ma, nei fatti non è per nulla così) semplificate rispetto a quelle codicistiche. Però, scelta una delle due strade, cioè continuare ad applicare il codice oppure la deroga, si possono e devono seguire solo ed esclusivamente le norme di ciascuna di esse, senza commistioni.
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