Sulle progressioni, sia orizzontali, sia verticali, la preintesa del Ccnl del comparto Funzioni Centrali si espone a plurimi rischi di inefficienza e contenziosi. Dal rischio di una valanga di promozioni per dipendenti senza il titolo di studio che sarebbe necessario se si accedesse alla qualifica mediante concorso, connesso ad una disciplina delle progressioni verticali che nemmeno potrebbe essere oggetto di contrattazione; alla tortuosa regolamentazione dei differenziali stipendiali, che a ben vedere soppianta le logiche della precedente progressione orizzontale.
Soffermandoci su questo ultimo punto, T. Grandelli e M. Zamberlan, su NT plus del 27.12.2021, con l’articolo “Contratto, nuovi aumenti possibili anche per chi è già al top” centrano bene le innovazioni: la preintesa, a ben vedere, anche se denomina ancora “progressioni economiche all’interno delle aree” il meccanismo disciplinante la crescita economica dei trattamenti economici, modifica invece in modo significativo il sistema.
Fino ad oggi, la progressione economica consiste in un’ascesa appunto progressiva del trattamento tabellare, contingentata da un numero predeterminato di posizioni economiche conseguibili: nel comparto Funzioni Locali, per esempio, i dipendenti inquadrati nella categoria A hanno 5 posizioni (da A 1 a A5), quelli in cat. B 7 posizioni, quelli in C 5 posizioni e quelli in D 6 posizioni. Ogni progressione orizzontale ha un valore man mano crescente: infatti, il livello economico di ciascuna delle posizioni aumenta, man mano che le si acquisiscono, non per importi eguali, ma progressivamente crescenti.
Il sistema della preintesa del Ccl Funzioni Centrali è diverso. Il primo effetto consiste nella cancellazione delle posizioni economiche: tutti i dipendenti vengono reinquadrati in una sola area, senza più differenziazione di posizioni e stipendi, come evidenzia bene la Tabella 2 allegata alla preintesa:
Non esiste, quindi, il Funzionario in posizione 1 invece che in posizione 3: il funzionario è funzionario e il trattamento economico è unico, quello determinato per l’area dalla contrattazione, come evidenzia la tabella H:
I dipendenti già in servizio al momento dell’applicazione del nuovo sistema di classificazione professionale (il che, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della preintesa, accadrà “il giorno 1 del mese successivo ad un periodo dilatorio pari a cinque mesi dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL”) vengono reinquadrati mantenendo i valori del trattamento tabellare in godimento, anche se superiori ai valori indicati nella Tabella H, a titolo di “differenziale stipendiale”, come stabilito dall’articolo 52, comma 4, della preintesa.
Infatti, l’articolo 44, commi 1 e 2, rivede come segue la struttura del trattamento economico:
“La struttura della retribuzione del personale delle aree operatori, assistenti e funzionari si compone delle seguenti voci:
a) stipendio, che si compone di:
- stipendio tabellare corrispondente all’area di inquadramento;
- differenziale stipendiale, secondo la nuova disciplina di cui agli artt. 14 (Progressione economica all’interno dell’area) e 52 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) a cui si applicano i medesimi effetti previsti all’art. 48 (Effetti dei nuovi stipendi);
b) retribuzione individuale di anzianità;
c) compensi per lavoro straordinario;
d) trattamenti economici correlati alla performance organizzativa e individuale;
e) altri compensi e indennità previsti in base al CCNL;
f) altri compensi e indennità spettanti in base a specifiche disposizioni di legge.
2. Le voci di cui alle lettere a) secondo alinea e b) sono corrisposte “ove acquisite”, mentre le voci dalla lettera c) alla lettera f) sono corrisposte “ove spettanti””.
Quindi, i dipendenti che abbiano acquisito in passato, per effetto delle progressioni orizzontali, “differenziali stipendiali” grazie ai quali l’importo dello stipendio sia superiore alla retribuzione tabellare unica definita per ciascuna area dalla Tabella H, conserveranno tali differenziali stipendiali.
Fondamentale è la precisazione contenuta nell’articolo 52, comma 6, della preintesa: “Il “differenziale stipendiale” di cui al comma 4 non pregiudica l’attribuzione degli ulteriori “differenziali stipendiali” di cui all’art. 14 (Progressioni economiche all’interno delle aree) che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso”.
Per comprendere meglio, i dipendenti già in servizio al momento della vigenza del Ccnl e che abbiano già conseguito in passato un “differenziale stipendiale” lo vedono consolidato nel proprio stipendio; poichè l’articolo 14 disciplina ex novo e da zero il sistema delle progressioni economiche, incentrandolo sui differenziali stipendiali, la combinazione tra tale norma e quelle citate prima implica che il dipendente che abbia conseguito in passato un numero di progressioni economiche tale da trovarsi nella posizione economica più elevata prevista dal sistema, invece di fermarsi lì, come sarebbe accaduto senza questa modifica introdotta dalla preintesa, concorre con tutti gli altri per l’ottenimento dei differenziali economici previsti dal Ccnl ed acquisibili nel corso della carriera, secondo le indicazioni della Tabella 1:
A differenza del sistema che la nuova contrattazione nazionale collettiva va a superare, gli importi dei differenziali stipendiali sono fissi e non progressivamente crescenti. Quindi, il dipendente che abbia acquisito un primo differenziale stipendiale, quando ottiene il secondo riceve un aumento di importo esattamente uguale a quello ottenuto in precedenza.
Quanto tempo potrà occorrere per ottenere i differenziali stipendiali? L’articolo 14 della preintesa dispone che “possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica”. In linea teorica, quindi, nell’area degli Operatori bastano 6 anni per ottenere tutti i differenziali possibili; nelle altre due ne occorrono 15. Ma, si assegnerà alla contrattazione decentrata la possibilità di ridurre il lasso di tempo necessario a 2 anni (4 anni complessivi per gli Operatori, 10 per le altre aree), di aumentarlo a 4 (8 anni complessivi per gli Operatori, 20 anni per le altre aree).
Sarà possibile differenziare il tempo di attesa necessario per concorrere alle procedure che conferiscano i differenziali? La preintesa non ne parla. Nel silenzio, non pare esistano argomenti per affermare il contrario, sicchè si può immaginare che la contrattazione decentrata introduca tempi di stallo diversi a seconda dell’area.
Sarà possibile, anche, differenziare il tempo di attesa a seconda del trattamento economico dei dipendenti? Questo appare più complicato. La contrattazione decentrata potrà, in effetti, essere tentata a prevedere, ad esempio, due anni di stallo per i dipendenti che non hanno mai in passato ottenuto progressioni o che le abbiano ottenuto fino ad una certa posizione, portando a 4 gli anni di attesa per i dipendenti che si ritrovassero nelle posizioni economiche più elevate al momento dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento. Occorrerà vedere quanto rigorosa sarà la chiave di lettura della previsione dell’articolo 52, comma 6, visto prima, secondo il quale il reinquadramento con la conservazione del trattamento economico già acquisito “non pregiudica l’attribuzione degli ulteriori “differenziali stipendiali””.
Il sistema di destinazione delle risorse ai differenziali stipendiali diviene più semplice e trasparente. Infatti, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera c), della preintesa “il numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 6, lett. c) in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi”.
Dunque:
le progressioni potranno essere distribuite distintamente per ciascuna area (e la singola amministrazione ha anche la facoltà di non prevedere, un certo anno, alcun differenziale stipendiale per una certa area);
i differenziali potranno essere quantificati o dividendo le somme del fondo della contrattazione decentrata destinate a tale scopo, oppure, al contrario, moltiplicando i differenziali per il numero di progressioni che un certo anno si ritiene di concedere:
A fronte di questa maggiore trasparenza operativa, la scelta di permettere di conseguire differenziali stipendiali anche a dipendenti transitanti nel nuovo ordinamento col massimo delle posizioni economiche conseguite costituisce un problema evidente. Non solo perchè i malumori tra il restante personale saranno difficili da gestire, ma perchè ciò incide molto sulla gestione del fondo delle risorse decentrate.
Le progressioni costano e sono finanziate dal fondo. Il raggiungimento delle posizioni economiche massime ha ovviamente un costo che incide, ma gli enti potevano contare sulla circostanza che non fosse più da finanziare un’ulteriore crescita di tali costi.
Col nuovo sistema ovviamente non sarà più così: per un certo numero di anni, il finanziamento dovrà coinvolgere anche personale a suo tempo in posizione più elevata, sottraendo così risorse al restante personale.
Tornando alla tabella elaborata sopra, i 5 differenziali esemplificati per l’area Funzionari potrebbero essere “cannibalizzati” da dipendenti già in posizione economica massima, a discapito degli altri.
Certo, il principio meritocratico implica anche queste conseguenze. Tuttavia, è perfettamente noto che in sede di contrattazione decentrata le organizzazioni sindacali vedono come il fumo negli occhi la possibilità che alcuni dipendenti possano conseguire frequentemente progressioni e premi, perchè mirano a spalmare quanto più possibile in modo egualitario le risorse.
Le occasioni di conflitto che apre il nuovo sistema appaiono moltissime, anche per l’inopportuna apertura della preintesa alla “esperienza professionale” e ad altri criteri di valutazione definibili dalla contrattazione decentrata. Sulla definizione di esperienza professionale, le contrattazioni si sono inceppate moltissime volte e troppo spesso essa è stata ridotta a mera anzianità; quando si è trattato, poi, di introdurre con il contratto decentrato ulteriori criteri, se ne sono viste di tutti i colori, specie quando si trattava di “dipingere” progressioni orizzontali volte a ritrarre specifici dipendenti o specifiche categorie di dipendenti.
Nessun commento:
Posta un commento