Estensioni delle progressioni verticali anche ai dipendenti privi del titolo di studio che sarebbe necessario per l’inquadramento derivante dalla partecipazione ad un concorso pubblico.
La preintesa del Ccnl del comparto Funzioni Centrali evita il rischio di una serie di promozioni automatiche, ma torna al passato, riaprendo le porte delle promozioni da un’area a quella superiore anche a chi non dispone del necessario titolo di studio.
Si attua, infatti, in maniera articolata e complessa l’articolo 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs 165/2001, come modificata dal d.l. 80/2021. Tale norma dispone: “In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno”.
La Tabella 2 di revisione degli inquadramenti allegata alla preintesa non lascia intravedere la possibilità di promozioni automatiche da un’area all’altra. Nella sostanza i lavoratori inquadrati nelle vecchie prima area o area A, seconda area o area B, terza area o area C, passano tutti, qualsiasi sia la posizione economica, rispettivamente e in ordine delle nuove aree operatori, assistenti e funzionari.
L’articolo 18 della preintesa, però, al comma 6 contiene una disposizione specificamente rivolta alle progressioni verticali nel periodo transitorio necessario per la prima applicazione del nuovo ordinamento, anche se la disposizione varrà comunque fino al 31.12.2024. Detto comma 6 enuncia di voler attuare quanto stabilito dall’articolo 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del d.lgs 165/2001. Ma a ben vedere prevede qualcosa di differente. Infatti, non introduce reinquadramenti verso l’alto (passaggi da un’area più bassa ad una più elevata) come conseguenza del nuovo ordinamento professionale, bensì consente espressamente che fino appunto al 31.12.2024 “la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata tabella 3 di corrispondenza”.
Come si nota, la norma contrattuale invece di interessarsi delle conseguenze del reinquadramento, si occupa della disciplina delle procedure di progressione verticale, dettando i requisiti di ammissione. Leggendo la tabella 3 allegata al contratto si nota che i requisiti di ammissione sono il necessario titolo di studio per accedere alle aree, più 5 anni di esperienza maturati nell’area di provenienza. Tuttavia, la medesima tabella offre una possibilità anche a chi non dispone del titolo di studio: almeno 8 anni di esperienza nell’area degli operatori per ascendere all’area degli assistenti; almeno 10 anni di esperienza per passare dall’area degli assistenti a quella dei funzionari.
La previsione contrattuale non convince. Non solo perché non pare in linea col mandato che la contrattazione collettiva aveva ricevuto dall’articolo 52, comma 1-bis, penultimo comma, del d.lgs 165/2001 ma per almeno altre due ragioni.
La prima, concerne la legittimazione della contrattazione collettiva a disciplinare procedure di accesso al lavoro. La progressione verticale, per quanto sia tornata ad essere un sistema di reclutamento interamente riservato ai dipendenti, resta comunque un metodo per accedere ad un lavoro diverso e più qualificato, alternativo al concorso pubblico, ma comunque è un metodo di reclutamento. Non va dimenticato che la contrattazione nazionale collettiva deve svolgersi entro i tassativi limiti di materia ad essa attribuiti dall’articolo 40, comma 1, del d.lgs 165/2001, che non prevede in alcun modo la possibilità per la contrattazione di stabilire i requisiti di accesso ad una procedura di reclutamento. Anzi, il richiamo delle previsioni contenute nell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 421/1992, impedisce del tutto ai contratti collettivi di interessarsi della materia dei procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro.
In secondo luogo, la previsione contrattuale di fatto modifica implicitamente il contenuto complessivo dell’articolo52, comma 1-bis, del d.lgs 165/2001, il quale consente le progressioni verticali sulla base di valutazioni comparative, per le quali il possesso di titoli di studio anche ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno costituisce criterio essenziale. Dovrebbe risultare evidente che se si dà premio a titoli di studio ulteriori, per la partecipazione a tali procedure risulti necessario, allora, il titolo di studio previsto se si accedesse dall’esterno con concorso pubblico.
La deroga al titolo di studio pare possa legittimamente attivarsi solo appunto per procedure automatiche di reinquadramento (e già sembra evidente la forzatura), non per consentire a personale privo del necessario titolo di studio di partecipare alle procedure di progressione verticale.
Mi scuso, innanzitutto, per la relativa pertinenza all'argomento qui trattato. Approfitto però per esporre un altro tema che riguarda i "titoli" e che è stato ignorato completamente nel CCNL 2018 e, a quanto pare, anche da questa preintesa. Mi riferisco alla mancata chiarezza in ordine al valore nella PA di un D3 giuridico alla luce del nuovo ordinamento. E' chiaro a tutti che oramai questa progressione, per il futuro, sarà solo di carattere economico dato che il D1 è stato promosso da istruttore direttivo a funzionario senza essere sottoposto a concorso. La mia riflessione è che in questa preintesa si riscontra il ruolo di Alta Professionalità; Come mai tale inquadramento non è riservato, prioritariamente, ai D3 giuridici (che hanno un diritto acquisito in termini di apicalità) e viene invece attribuito tout court ai titolari di Posizione Organizzativa D1 giuridico ai quali, la più recente legislazione e giurisprudenza ha lasciato che scavalcassero i funzionari D3 giuridico?
RispondiElimina