mercoledì 5 gennaio 2022

Smart working: quella circolare che serve solo ad evitare un ripensamento strategico

 Se, come apparso sui giornali della mattinata del 5 gennaio 2022, il premier aveva intenzione di indurre il suo Ministro della Pubblica amministrazione a rivedere la recente ed intempestiva stretta al lavoro agile, la circolare risultata dal Consiglio dei Ministri segna un punto ad esclusivo favore del Ministro, che è riuscito a mantenere la propria posizione e a non variare la normativa, pur dando l'impressione di farlo.

E' un atto meramente formale, che desta l'impressione di introdurre margini di flessibilità nella gestione dei datori pubblici, senza, invece, modificare per nulla l'assetto attuale.

D'altra parte, la scelta della fonte, del mezzo col quale intervenire sul tema, è emblematica: nonostante da giorni fonti governative e di molti esperti sottolineano l'inopportunità di ulteriori interventi normativi, perchè la materia sarebbe da trattare per via contrattuale, si è scelta la fonte, appunto, più formale, paludata e profondamente burocratico che esista, appunto la circolare. Che, ovviamente, non poteva modificare l'impianto normativo: è noto a tutti che le circolari, in effetti, non sono fonti di produzione del diritto, poichè non possono introdurre precetti e disposizioni; sono fonti interpretative e nemmeno vincolati, il cui scopo è illustrare le norme, nè modificarle, nè integrarle.

Di per sè, dunque, il valore giuridico della circolare estremamente limitato: si tratta solo di uno strumento del quale avvalersi per una chiave di lettura delle norme.

D'altra parte, la circolare congiunta del Ministro della Pubblica amministrazione del Lavoro, indirettamente lo conferma, laddove scrive: "Flessibilità ed intelligenza sono i principali pilastri sui quali ciascuna amministrazione è libera di organizzare la propria attività". Sembra un indiretto invito all'esercizio nel quale si dilettano i tanti Dottor Sottile che sa sempre accompagnano l'esistenza degli ordinamenti giuridici in Italia: interpretare le norme, con "intelligenza", ma diremmo "sottigliezza" appunto, se non vera e propria "furbizia" o "convenienza". Cercando qui e lì l'apparente vuoto, la possibile analogia, il fulcro nel quale fare leva per suggerire un modus operandi "intelligente", proprio perchè non del tutto conforme alla norma.

E infatti, il colpo di "intelligenza" o genio: "Ogni amministrazione pertanto, può programmare il lavoro agile con una rotazione del personale settimanale, mensile o plurimensile con ampia flessibilità, anche modulandolo, come necessario in questo particolare momento, sulla base dell’andamento dei contagi, tenuto conto che la prevalenza del lavoro in presenza indicata nelle linee guida potrà essere raggiunta anche nella media della programmazione plurimensile. In sintesi, ciascuna amministrazione può equilibrare il rapporto lavoro in presenza/lavoro agile secondo le modalità organizzative più congeniali alla propria situazione, tenendo conto dell’andamento epidemiologico nel breve e nel medio periodo, e delle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti (come nel caso di quarantene breve da contatti con soggetti postivi al coronavirus)".

La circolare non può abrogare o modificare il DM 8.10.2021, dunque deve confermare la "rotazione del personale". 

E' evidente che il redattore della circolare propone un'accezione "intellgente" di rotazione: non quella che risulta ovviamente aderente al testo del DM, cioè rotazione di più dipendenti su un più limitato numero di "postazioni" in smart working, ma come rotazione del dipendente con se stesso. Cioè, una turnazione del dipendente nei periodi di smart working e di lavoro in sede.

Sicchè, si evidenzia alle PA la possibilità di far "rotare", cioè di prevedere turni in lavoro agile di durata anche mensile e plurimensile, tenendo conto dell'andamento dell'epidemia.

Il non detto di questo suggerimento, molto praeter legem, è che quindi una PA potrebbe decidere anche di far fare un turno di smart working di due-tre mesi al 100% dei dipendenti di un certo ufficio, se non di un certo ente, purchè nel corso della restante parte dell'anno i dipendenti comunque restino in sede per la maggior parte del tempo.

Il suggerimento finale, riferito alle contingenze che possono riguardare i propri dipendenti, il caso, cioè, di quarantene breve da contatti con soggetti postivi al coronavirus, va esattamente in questa direzione: gli enti, dando della rotazione l'accezione ellittica proposta, potrebbero ad esempio giungere ad un 100% di smart working per un certo ufficio, limitatamente a qualche giorno lavorativo, da 5 fino a 10, utile per evitare ulteriori contatti tra dipendenti e concludere per tutti la quarantena.

Non si può negare l'utilità di queste indicazioni, ma senza dimenticare che resta l'orpello complicato dell'accordo individuale, che rende estremamente complessa una collocazione "massiva" di dipendenti in lavoro agile.

Ma, che succede  se un dipendente concordi uno smart working di 3 mesi, tra gennaio e marzo, per fronteggiare l’emergenza e, poi, in autunno, vi fosse un’ennesima ondata tale da consigliare altri 3 mesi, per un complessivo 50% e più di lavoro remoto?

E' evidente che l'ideona che sta dietro alla circolare è solo una contingenza, che fida ancora nella fortuna e nella - auspicata da tutti - resa definitiva della pandemia.

Non era certamente la circolare lo strumento per flessibilizzare davvero lo smart working: era sufficiente tornare al regime antecedente al 15 ottobre, con un Dpcm che si poteva redigere e firmare alla velocità della luce, come la circolare, che rivedesse i contenuti di quello del 23.9.2021 e attenuasse i punti delicati del DM 8.10.2021 (le condizionalità e l'accordo individuale).

Per il resto, la circolare è molto "colore": la parte riferita al mobility managent ha il pregio, dopo l'esame un po' grigio dei contenuti giuridici, di mettere di buon umore e far aprire un sorriso, di fronte a indicazioni così velleitarie.


1 commento:

  1. il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione” (PIAO) resta in vigore??

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