DM 8.10.2021: resta in vigore pienamente.
Linee Guida (mai pubblicate, fin qui, in Gazzetta): sono operanti da quando saranno pubblicate.
Ccnl Funzioni Centrali: le disposizioni ivi contenute sullo smart working, uguali praticamente a quelle del DM, entreranno in vigore dopo la sottoscrizione definitiva.
Condizioni1 imposte dal DM per attuare lecitamente lo smart working: restano tutte pienamente operanti (me non risultano forme di controllo e sanzione nel caso in cui non siano rispettate);
Accordo individuale: resta necessario; non è possibile disporre i dipendenti in lavoro agile con una decisione unilaterale del datore, di nessun genere (non certo un regolamento, non disposizioni amministrative, non disposizioni generalizzate);
Smart working semplificato (o emergenziale): nel Pubblico non c’è più, è rimasto nel Privato fino al 31 marzo;
Prevalenza della presenza in sede: è rimasta;
Concetto di “rotazione”: secondo la circolare del 3.1.2022, non si tratta di far ruotare più dipendenti su un limitato numero di posti in smart working, ma dell’alternanza che un medesimo lavoratore compie nello svolgere la propria attività in presenza o in smart working.
Per capirsi. La rotazione è stata dalla gran parte intesa, come del resto si evince abbastanza chiaramente dal DM, come strumento per assicurare che nelle sedi lavori in presenza la maggior parte dei dipendenti. Pertanto, il lavoro agile è stato limitato ad una percentuale dei lavoratori, così da garantire che ogni giorno della settimana lavori in presenza la maggioranza dei dipendenti:
La circolare, invece, indica la possibilità di considerare, come detto, la rotazione come alternanza per uno stesso dipendente di lavoro e presenza. Per cui, uno stesso dipendente può stare in sw il 100% dei giorni di un intero mese o più mesi, purché alla fine dell’anno abbia svolto lavoro in presenza per almeno 111 giorni su 220:
Funzioni del mobility manager: velleità.
1 a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalita' agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti; b) l'amministrazione deve garantire un'adeguata rotazione del personale che puo' prestare lavoro in modalita' agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza; c) l'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la piu' assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalita' agile; d) l'amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato; e) l'amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta; f) l'accordo individuale di cui all'art. 18, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, deve definire, almeno: 1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalita' agile; 2) le modalita' e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonche' eventuali fasce di contattabilita'; 3) le modalita' e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalita' della prestazione lavorativa in modalita' agile; g) le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi; h) le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.
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