Viva la Cassazione che evidenzia il valore pari a meno di zero delle delibere di giunta con le quali si pretende di risolvere i problemi del mondo.
La sentenza della Corte di Cassazione Sezione Lavoro 21 febbraio 2022, n. 5679 è estremamente apprezzabile. Da un lato, legge l’articolo 13 del Ccnl 9.6.2006 nell’unico modo che ne consenta un’applicazione efficace: i buoni pasto spettano laddove vi sia interferenza tra l'attività lavorativa e l'orario di fruizione dei pasti nella vita di ogni giorno (da qui la funzione prevalentemente assistenziale del buono pasto, che infatti non è parte del trattamento stipendiale), ma sulla base di contratti decentrati possono essere attribuiti anche a personale laddove l'inizio e la fine del turno implichi difficoltà oggettive nel fruire del pasto.
Dall’altro, la sentenza ricorda che senza validazione dei revisori nessun contratto è efficace. Soprattutto, esclude ogni possibilità di “inventare” acrobazie giuridiche fondate sulla diffusa convinzione esistente tra amministratori, segretari comunali e funzionari, ma anche tra giudici, in merito all’onnipotenza delle deliberazioni di consiglio e giunta. Una deliberazione che recepisca un accordo decentrato invalido è carta straccia. Il contratto è valido solo quando definitivamente stipulato a seguito della verifica dei revisori.
Il passaggio della sentenza è il seguente: "Errato è altresì l’assunto della Corte di merito secondo cui, ad mpedire la rilevanza del vizio, potrebbe stare la successiva delibera comunale di recepimento di quell’Accordo. Infatti, una tale delibera, se fondata su un Accordo Integrativo invalido, sarebbe a propria volta illegittima e dovrebbe essere disapplicata ed è altresì nota l’impossibilità per la P.A. di riconoscere trattamenti ai propri dipendenti, se non sulla base di (valide) previsioni della contrattazione collettiva (tra le molte, v. Cass. 4 maggio 2021, n. 11645; Cass. 15 giugno 2018, n. 15902)".
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