Su NT plus del 14 marzo 2022, G. Bertagna nell'articolo "Carriere, incognita 50% sulle nuove progressioni", pone due corretti problemi:
- il tetto del 50% delle progressioni verticali rispetto al totale delle assunzioni programmate va contato per categoria o è complessivo?;
- tale 50% si conta sul triennio della programmazione dei fabbisogni, o rispetto alle assunzioni previste nel primo anno?
La riserva del 50% appare con ogni evidenza complessiva e la conseguenza di indurre le PA, negativamente considerata dalla Consulta con la sentenza 90/2012, ad attivare concorsi solo per le qualifiche inferiori appare del tutto coerente con gli intenti manifesti del d.l. 80/2021. Laddove la Consulta non fosse d’accordo, dovrebbe intervenire in modo radicale su tale norma, riconoscerne l'incostituzionalità, in modo da dare al Legislatore un orientamento chiaro e definitivo sul modo di limitare le progressioni verticali.
In quanto all’applicazione del 50% al triennio o al primo anno della programmazione, la soluzione è semplice. Applicare il 50% ad un triennio, programmato in base ad elementi continuamente mutevoli, come il rapporto tra spesa di personale e media delle entrate, è semplicemente un modo moderno di affidarsi al fato: ci si aggiorna dalla lettura del volo degli uccelli o della comprensione delle parole della Pizia o delle Sibille, all'esercizio di un 50% applicato al nulla.
E’ chiaro che per essere serio, il 50% va computato sul complesso delle assunzioni da attivare nell’anno iniziale del triennio.
Restano nel fondo altre due domande: chi controlla, poi, che effettivamente le amministrazioni coprano il 50% del fabbisogno con concorsi? E quale conseguenza ricadrebbe sulle progressioni verticali oltre il 50%?
La prima domanda ha una risposta chiara: non controlla niente nessuno. Risulta, dunque, molto difficile la salvaguardia contro le probabili esondazioni di progressioni verticali oltre il limite del 50% delle assunzioni programmate.
La seconda domanda dovrebbe trovare una risposta evidente: una lettura costituzionalmente orientata, a partire dalla sentenza della Consulta 1/1999, dovrebbe lasciar ritenere che ogni progressione verticale superiore al 50% del totale di quelle programmate sia nulla. Ciò, anche sulla base della previsione dell’articolo 2, comma 2, del d.lgs 165/201, ai sensi del quale “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo”. La sottoscrizione di un contratto di lavoro, in violazione della disposizione imperativa contenuta nell’articolo 52, comma 1-bis, volta a porre nel 50% delle assunzioni programmate le progressioni verticali, è viziata da nullità. Ma, chi lo farà mai valere, visto che nessuno controlla?
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