martedì 26 aprile 2022

Costituire il fondo e sottoscrivere il contratto decentrato prima del bilancio di previsione si può

 Finalmente una Corte dei conti lo dice chiaro: si può costituire il fondo prima ancora dell’approvazione del bilancio. Lo afferma la Corte dei conti per la Regione siciliana con la deliberazione 28 marzo 2022, n. 51.

La pronuncia, tuttavia, è asfittica, perchè riferita ad enti in dissesto e condizionata dalla circostanza che il fondo di tali enti è limitato alla sola parte stabile.

A ben vedere, il fondo può benissimo essere costituito anche nella parte variabile, prima dell’approvazione del bilancio, per due ragioni semplicissime:

  1. la quantificazione del fondo non è oggetto di contrattazione; si devono contrattare solo i criteri di destinazione, il che rende di fatto sostanzialmente rilevante l’ammontare complessivo del fondo solo un elemente informativo. Importante quanto si vuole e soggetto, ovviamente, alla più ampia trasparenza. Ma quel che conta è come si distribuiscano le risorse, a prescindere dal loro ammontare;

  2. la destinazione delle risorse variabili è vincolata a sole tre voci:

    1. performance organizzativa (articolo 68, comma 2, lettera a), del Ccnl 21.5.20218);

    2. performance individuale (articolo 68, comma 2, lettera b), del Ccnl 21.5.20218);

    3. compensi previsti da disposizioni di legge, riconosciuti esclusivamente a valere sulle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lett. c), ivi compresi i compensi di cui all’art. 70-ter (articolo 68, comma 2, lettera g), del Ccnl 21.5.20218).

Sciaguratamente, l’articolo 68 del Ccnl 21.5.2018 è scritto in modo tale da lasciar pensare che le risorse variabili possano concorrere anche al finanziamento di altre voci elencate nel comma 2 dell’articolo medesimo, perchè si ricollega alle risorse stabili in via esclusiva ed esplicita solo l’ammontare per le progressioni orizzontali.

Ma, si tratta di ipotesi del tutto marginali e, comunque, da evitare. Infatti, non è pensabile finanziare, anche solo parzialmente, risorse come ad esempio l’indennità di turno con elementi variabili, visto che si tratta di compensi da consentire in via continuativa, connessi ad un sistema organizzativo stabile e non variabile.

Pertanto, è da ritenere che le amministrazioni possano costituire i fondi anche prima dell’approvazione dei bilanci, sia nella parte stabile, sia in quella variabile, riservandosi, dopo l’approvazione del bilancio, eventuali modifiche o la conferma della costituzione nelle more del bilancio.

Ed è altrettanto da concludere che le amministrazioni possano sottoscrivere i contratti prima dell’approvazione del bilancio, visto che le destinazioni della parte variabile sono fisse e, comunque, o sono da distribuire l’anno successivo (le somme connesse alla performance) o sono comunque finanziate (come nel caso degli incentivi per le funzioni tecniche, i compensi per gli avvocati e gli incentivi per il recupero dei tributi), se i contratti, come doveroso, siano impostati in modo da definire i criteri di distribuzione e non  le somme specifiche.

E’ ovvio che se gli enti, adottando modalità operative comunque erronee, contrattino specificando le somme da destinare alle varie voci, l’approvazione del bilancio e la costituzione definitiva del fondo divengono condizioni necessarie.

Ma, la Corte dei conti dovrebbe prendere atto che la posizione da essa espressa secondo la quale la sottoscrizione dei contratti debba seguire l’approvazione dei bilanci, mal si concilia con la pretesa, da sempre evidenziata dalla magistratura contabile, che i decentrati siano sottoscritti ad inizio anno. I bilanci di previsione, infatti, da oltre 30 anni sono soggetti a rilevanti rinvii, come per il 2022, anno nel quale la data ultima è il 31 maggio. Sottoscrivere, quindi, ad inizio anno un contratto decentrato integrativo dopo un bilancio che si adotti a fine maggio è evidentemente impossibile.

Le interpretazioni della magistratura contabile dovrebbero avere il pregio di riuscire ad armonizzarsi tra loro e di indicare strade utili e percorribili. Il Moloch del bilancio di previsione è un ostacolo solo psicologico, che va eliminato.


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