Le prassi dei comuni di approvare un Peg solo finanziario, ritardando ad annualità avanzatissima la specificazione degli obiettivi gestionali, sono certamente illegittime e non c’è alcun rebus. Le amministrazioni locali hanno il potere-dovere di adottare il Peg comprensivo di piano dettagliato degli obiettivi (l’articolo 10 del d.lgs 150/2009 non si applica a nessuna amministrazione locale) in via provvisoria, nelle more dell’adozione del bilancio.
Lo prevede espressamente l’articolo 5, comma 1-ter, del d.lgs 150/2009: “Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuita' dell'azione amministrativa”. Come si nota, la norma è imperativa: gli enti locali non hanno una mera facoltà di adottare comunque un piano degli obiettivi a inizio anno, nella provvisorietà della definizione finanziaria.
La legge, quindi, impone di agire esattamente al contrario delle prassi seguite: si dovrebbe approvare sempre e comunque a inizio anno un PdO anche provvisorio, e solo successivamente, nei 20 giorni successivo alla scadenza di approvazione del bilancio (se rinviata) il Peg col consolidamento definitivo del PdO.
Pertanto, l’adozione di un Peg solo finanziario (che non serve assolutamente a nulla) connessa ad un rinvio sine die del PdO approvato molto in là nel tempo, quando gli obiettivi sono già di fatto raggiunti, è sicuramente un agire illegittimo.
Non se ne accorge mai alcun revisore, tuttavia. Ed è proprio la mancanza di controlli preventivi di legittimità esterni a cagionare una prassi diffusissima, quanto illegittima, che nessuno riesce a fermare. Nè potrebbero farlo i pareri della Corte dei conti, che intervengono ex post e per altro limitandosi a trattare casi generali ed astratti, senza entrare nei dettagli di specifiche situazioni operative.
Nessun commento:
Posta un commento