Piano esecutivo di gestione e Piano dettagliato degli obiettivi sono necessariamente connessi o, comunque, l’assegnazione delle risorse non è una banale disaggregazione di capitoli, ma va riferita necessariamente ad obiettivi da conseguire.
Chi da anni continua ad affermare la possibilità stessa di un Peg “solo finanziario”, da anni offre una lettura totalmente fuorviante.
L'articolo a firma di Elena Masini "Con il Piao torna il piano esecutivo di gestione «solo finanziario»", pubblicato su Il Sole 24 Ore del 15.7.2022, torna a proporre la tesi secondo la quale col Piao si scinderebbe la programmazione degli obiettivi da quella finanziaria.
Si tratta di una visione non condivisibile. Sul piano tecnico, è perfettamente possibile e doveroso congiungere, con opportuni richiami, il Peg alla sezione Performance del Piao (che, comunque, come si nota non semplifica affatto l'attività di programmazione). Sul piano giuridico, parlare di un Peg "solo finanziario" è un evidente errore interpretativo.
Per convincersene, basterebbe leggere l’articolo 109, comma 1, del d.lgs 267/2000: “Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi”.
Il Peg “solo finanziario” è semplicemente un esercizio contabile, privo di ogni utilità ai fini della gestione.
E se negli enti locali, come ricorda l’articolo citato prima, è invalsa da tempo la prassi per la quale “per non approvare separatamente l'assegnazione finanziaria delle risorse dagli obiettivi di performance, attendevano anche mesi” essa è sempre stata scorretta e, dal 2017, anno della novella all’articolo 5 del d.lgs 150/2009, anche illegittima. Infatti, il comma 1-ter, dell’articolo 5 citato dispone che “nel caso di differimento del termine di adozione del
bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa”. Dunque, stabilire gli obiettivi è un prius necessario ed essendo inscindibile dall’attribuzione delle risorse, occorre approvare un Peg provvisorio, che da ormai tantissimi anni afferma la Corte dei conti, Sezione Autonomie 18/2014: “Si ribadisce la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all’assenza, all’inizio dell’esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall’ordinamento. Ciò deve consentire di raggiungere i principali obiettivi sopra richiamati, in attesa della definitiva approvazione del bilancio di previsione. E’ quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio “al buio”, carente, cioè, di indirizzi approvati dai competenti organi di governo”.
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