venerdì 11 novembre 2022

Piao: ma è pensabile davvero che gli enti locali siano obbligati ad approvarlo con efficacia per soli 2 giorni dell’anno? – Le Autonomie

Piao: ma è pensabile davvero che gli enti locali siano obbligati ad approvarlo con efficacia per soli 2 giorni dell’anno? – Le Autonomie

1 commento:

  1. Il PIAO (non solo quello paradossale richiesto nel 2022-2024, ma anche quelli successivi “a regime”) può avere senso solo in una realtà parallela, quella stessa in cui sembrano vivere gli estensori delle norme che prevedono le piogge di adempimenti programmatori e di rendicontazione che stanno alluvionando gli enti, specie quelli virtuosi e diligenti che “stanno al passo” studiando ed aggiornandosi costantemente su questi adempimenti continuamente modificati e tentando di dare loro un senso, una logica e una utilità. Sul PIAO, prima ancora di andare “a regime”, già nascono gli adempimenti sugli adempimenti: la Funzione Pubblica nella circolare 2/2022 invita a “rendicontare” il PIAO 2022-2024 entro il 31 ottobre 2022, salvo poi, forse notando che qualcuno non ha preso molto sul serio quest'ultima scadenza, prorogarla, bontà loro, al 10 novembre). Questo monitoraggio circa lo stato della pianificazione integrata di attività e organizzazione 2022-2024 dovrebbe servire ad “acquisire, in un’ottica di collaborazione con le amministrazioni interessate, elementi informativi sul processo di pianificazione, programmazione e predisposizione del PIAO” (sarebbe bello sapere quale differenza corra tra predisporre un piano, programmarlo e pianificarlo). E' chiaro che il legislatore:
    1) ha da tempo perso la fiducia nella capacità e volontà della generalità degli enti pubblici di auto-organizzarsi e gestirsi in modo efficiente, efficace, tempestivo, innovativo, flessibile, adeguato ai tempi, orientato al risultato e ai portatori di interesse, trasparente e al tempo stesso rispettoso della riservatezza, accessibile, etico, non corrotto, imparziale, rispettoso delle pari opportunità, tempestivo, al passo con i mutamenti del contesto, della transizione digitale, delle norme in materia di decertificazione e partecipazione, sinergico e collaborativo con gli altri enti, o anche semplicemente lecito e rispettoso delle norme sostanziali;
    2) non potendo sostituirsi agli organi di indirizzo e gestionali degli enti dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, regolamentare, ed in assenza di controlli esterni preventivi che possano prevenire errori, frodi, altri illeciti e semplici inefficienze, li sommerge di adempimenti procedurali, programmazioni, monitoraggi e rendicontazioni per costringerli, in modo indiretto e rispettoso della loro autonomia, a “riflettere” sul modo in cui gestiscono la spesa, l'entrata, le assunzioni, i processi, i procedimenti e la loro durata, la transizione al digitale, la transizione energetica, la valorizzazione del patrimonio, l'affidamento e l'esecuzione delle opere pubbliche, i servizi e le forniture in appalto, i pagamenti, le riscossioni, l'accessibilità di documenti e informazioni, o anche solo per farli riflettere sul fatto che esistono e vanno rispettate determinate norme sostanziali, che, in assenza dell'ennesimo adempimento-promemoria, verrebbero dimenticate o violate consapevolmente ma sottobanco.
    Peccato che il sistema abbia da tempo provato la sua inefficacia ed il suo effetto controproducente e generatore di tantissima spesa pubblica improduttiva (quella che è appunto dedicata in modo autoreferenziale a programmare, monitorare, rendicontare e controllare che si programmi, monitori e rendiconti solo perché c'è una norma che lo impone pena una sanzione).

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