Tanto che, infatti, il Rup può chiedere la nomina di distinti responsabili del procedimento per le fasi di affidamento e di esecuzione.
Un'idea certamente utile (anche se sostanzialmente impossibile da attuare per la gran parte dei comuni, con dotazioni organiche troppo piccole per differenziare così la struttura organizzativa degli appalti) e "originale".
Proprio originale e mai vista? Non diremmo. Chi ha buona memoria, si ricorda del d.l. 101/1995, convertito dalla legge 216/1995, che con l'articolo 4, comma 1, lettera a), modificò l'articolo 7 della legge 109/1994, il quale assunse questo testo:
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, nell'ambito del proprio organico, un coordinatore
unico delle fasi di formazione del programma dei lavori pubblici da
eseguire nel triennio e di attuazione degli interventi oggetto del
programma stesso, nonche' un responsabile unico del procedimento di
attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso.
2. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina i casi in cui il
coordinatore unico puo' coincidere con il responsabile del
procedimento di uno o piu' interventi. Il regolamento determina
altresi' l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il
responsabile del procedimento puo' coincidere con il progettista o
con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento tali facolta' possono essere esercitate per lavori di
qualsiasi importo e tipologia ed i soggetti appaltanti individuano
direttamente la figura professionale del coordinatore unico e del
responsabile del procedimento. Per un periodo di tre anni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 3
aprile 1995, n. 101, in luogo di un unico responsabile del
procedimento per ogni singolo intervento puo' essere nominato un
responsabile per ciascuna delle fasi di cui al comma 1.
3. Il coordinatore unico coordina l'attivita' dei responsabili dei
singoli interventi ai fini della formazione del programma,
dell'elaborazione dei progetti preliminari che ne costituiscono parte
integrante, dell'istruttoria e delle osservazioni formulate in esito
alla pubblicazione del programma; assume, su segnalazione del
responsabile del procedimento, i provvedimenti necessari ad impedire
il verificarsi di danni, irregolarita' o ritardi nell'esecuzione del
programma. Il coordinatore unico verifica altresi' la copertura
finanziaria degli oneri connessi ai lavori pubblici e accerta la
libera disponibilita' delle aree e degli immobili necessari.
4. Il coordinatore unico ed il responsabile del procedimento
assicurano, per l'attivita' di rispettiva competenza, il controllo
sui livelli di prestazione, di qualita' e di prezzo determinati in
coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del
programma oltre che al corretto e razionale svolgimento delle
procedure.
4-bis. Il responsabile del procedimento, oltre ai compiti di cui
al comma 4, fornisce al coordinatore unico i dati e le informazioni
relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo
necessari per l'attivita' di coordinamento, di indirizzo e di
controllo di competenza del coordinatore stesso: segnala altresi'
tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi
nell'attuazione degli interventi.
4-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3 disciplina le
ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con
esse i compiti del direttore dei lavori. Restano ferme, fino alla
data di entrata in vigore del predetto regolamento, le
responsabilita' dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come
definite dalla normativa vigente.
4-quater. In fase di prima applicazione della presente legge e per
un periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101,
qualora, per carenze di organico accertate e certificate dal
coordinatore unico ed in relazione alle caratteristiche
dell'intervento, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a), non siano in grado di svolgere le necessarie attivita' di
supporto allo svolgimento dei compiti dello stesso coordinatore unico
e dei responsabili dei singoli interventi, le predette attivita' di
supporto possono essere affidate, con le procedure e le modalita'
previste dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e
dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti o a
societa' di servizi esterni ai predetti soggetti aventi le necessarie
competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a
proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
di natura professionale.
Questa strutturazione organizzativa, perfettamente logica, venne successivamente abbandonata, perchè vinse la fascinazione del responsabile "unico", uno, trino e plurimo, onnisciente, onnipotente, onnipresente, onniadempiente.
Dopo 27 anni, si ritorna al coordinatore unico, ma sotto il falso nome di Responsabile unico di progetto, per mantenere l'acronimo Rup al quale siamo tanto affezionati, e per poter scrivere dire in dotti e pensosi convegni che si tratta di un project manager...
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