In questi giorni sul controllo concomitante della Corte dei conti si stanno diffondendo una serie di informazioni travisate se non erronee. Tutte, si direbbe, influenzate dalla circostanza che molti parlano del controllo concomitante, senza conoscere adeguatamente la norma che lo regola: si tratta dell’articolo 11, comma 2, della legge 15/2009:
La lettura della disposizione normativa, sufficientemente
chiara di per sé, consente di risolvere alcuni degli equivoci.
Il controllo
concomitante è esercitato su richiesta del Parlamento e, in particolare, delle minoranze?
No. La norma è chiara: la Corte dei conti svolge il
controllo concomitante sulla base di una propria autonoma iniziativa. Non si
deve dimenticare che la Corte dei conti esercita il potere giudiziario e,
quindi, è indipendente da quello legislativo ed esecutivo. L’articolo 11 della
legge 15/2009, comunque, consente, ma solo alle commissioni parlamentari
competenti, di sollecitare la Corte dei conti all’esercizio del controllo.
Il Pnrr rientra in
linea generale nel controllo?
Sì. Non solo perché l’articolo 22 del d.l. 76/2022 aveva espressamente
previsto l’applicazione del controllo concomitante ai “principali piani,
programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio
dell’economia nazionale” e il Pnrr non può che essere compreso tra essi, ma
anche perché, come si nota, l’articolo 11 della legge 15/2009 si riferisce in
generale a procedure di attuazione di norme “comunitarie”, eliminando qualsiasi
dubbio di compatibilità tra Pnrr e controllo concomitante.
Il controllo
concomitante blocca la gestione procedurale?
No. Come si nota, la Corte dei conti non interviene in alcun
modo sul procedimento oggetto del controllo, perché si limita a segnalare
eventuali problemi e ritardi a Ministro competente, con comunicazione anche
telematica.
La Corte, semmai, attiva un contraddittorio con l’amministrazione
interessata, per verificare le cause dell’anomalia riscontrata: si tratta di un’istruttoria
finalizzata a comprendere se l’anomalia sia appunto connessa a problemi,
ritardi, rischi di mala gestio, e, quindi meritevole della segnalazione.
Ma, tale contraddittorio non blocca, non sospende, non
interrompe, non rinvia la gestione, che rimane operativa.
Il controllo
concomitante suscita una cogestione tra Corte dei conti ed amministrazione?
No. La Corte dei conti esercita esclusivamente le proprie
prerogative di controllo giurisdizionale. Non può cogestire, né tanto meno
cogestire. Infatti, si limita a verificare le cause di ritardi o problemi (come
visto sopra) e a segnalarli, senza in alcun modo intervenire sulla gestione ed
interferire con essa.
Il controllo concomitante
impone al Ministro di bloccare l’intervento?
No. La norma è chiarissima: è facoltà totalmente
discrezionale del Ministro competente sospendere gli impegni di spesa, in accoglimento
delle indicazioni contenute nella comunicazione ricevuta dalla Corte dei conti.
Il Ministro adotta un decreto rivolto alla Corte e comunicato
al Parlamento, in merito alla decisione adottata.
Il controllo concomitante
implica un’interferenza politica?
Il controllo concomitante, come visto sopra, sollecita il
Ministro, quale componente del potere esecutivo, a comunicare al Parlamento,
potere legislativo, la decisione adottata a seguito della segnalazione della
Corte dei conti.
Dunque, il controllo non è altro che uno strumento funzionale
al rapporto di fiducia e controllo necessariamente intercorrente tra Parlamento
e Governo: non si tratta per nulla di ingerenza politica. Al contrario, è uno
strumento di applicazione dei pesi e contrappesi propri del sistema costituzionale.
Il controllo
concomitante impone di modificare la gestione ed il progetto?
No. Laddove la Corte dei conti, a seguito del contraddittorio
con la PA interessata, rilevi ritardi che possano pregiudicare il progetto,
comunica al Ministro competente le cause, allo scopo ovviamente di sollecitare
un’eventuale azione correttiva.
Il Ministro è
obbligato ad assoggettarsi alle indicazioni della Corte?
No. Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del
decreto del presidente della Corte dei conti, l’amministrazione è libera di
decidere, nel pieno esercizio della propria discrezionalità amministrativa, se
e quali azioni correttive adottare, per rimediare ai problemi evidenziati dal
controllo della Corte.
Altrimenti, è piena facoltà del Ministro di adottare un
provvedimento espresso col quale esprimere le ragioni secondo le quali ritiene
di non ottemperare ai rilievi della Corte, comunicandolo al Parlamento, sempre
nell’ottica della garanzia del rapporto di fiducia/controllo col potere
legislativo.
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