domenica 11 novembre 2012

Pubblicità e adempimenti in onore a San Burocrate - #anticorruzione

 

Nell’editoriale de La Settimana degli Enti Locali n. 32/2012 avevamo sottolineato il trionfo di burocrazia scaturente dall’articolo 18 della legge 134/2012.

Il legislatore, tuttavia, non era contento dell’impresa di aver reso complicatissimo ed inestricabile il sistema delle pubblicazioni dei provvedimenti riguardanti, in particolare gli atti di spesa, i contratti ed i contributi.

Per effetto della richiamata disposizione, nonostante le molteplici altre norme che regolano le tantissime pubblicazioni che già le amministrazioni sono chiamate a garantire, occorre attivare un sistema software che renda pubblici i dati del seguente tracciato record.

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Nome o Ragione sociale

Cognome

Codice Fiscale/P. Iva

Tipo di rapporto: contratto, contributo

Importo previsto da impegno di spesa definitivo - link a determina

Norma o titolo a base dell'assegnazione

Settore

Servizio

U.O.

Dirigente

Responsabile del procedimento

Modalità utilizzata per individuare il beneficiario - link a determina

Link al progetto

Link al curriculum

Link al contratto

Link al capitolato

Poteva bastare? No. L’Italia è il Paese nel quale fino alla metà degli anni ’90 del precedente secolo non importava assolutamente nulla della privacy ma, poi, ha avviato una regolamentazione eufemisticamente definibile parossistica-

E così, dunque, in questo momento è in particolare voga la questione della total disclosure, come dicono i raffinati, della trasparenza totale.

Nonostante esista il solito diluvio di norme che impongono modalità di pubblicità ad ogni piè sospinto, si continua a battere sullo stesso tasto, anche a distanza di pochissimi giorni.

L’inevitabile conseguenza è che non si è ancora fatto a tempo ad interiorizzare l’ondata burocratica causata dall’articolo 18 della legge 134/2012, che il legislatore rilancia con la legge “anticorruzione”, prevedendo un’altra fiumara di adempimenti finalizzati alla pubblicità.

Si stabilisce, quindi, che “le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L’Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l’elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l’articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

Una norma, dunque, che non si coordina col famigerato articolo 18 della legge 134/2012, ma vi si aggiunge ed incastra, ingigantendo il tracciato record delle pubblicazioni e gli adempimenti.

Mettendo in ordine i dati da rendere pubblici, occorre pubblicare:

-          la struttura proponente;

-          l’oggetto del bando;

-          l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;

-          l’aggiudicatario;

-          l’importo di aggiudicazione;

-          i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;

-          l’importo delle somme liquidate.

Ogni elemento merita di essere analizzato autonomamente, per capire esattamente cosa è che chiede il legislatore.

Struttura proponente. Fino a prova contraria, l’articolo 4 della legge 241/1990 pone il principio della pubblicizzazione della struttura organizzativa responsabile del procedimento. Cioè della struttura che cura gli adempimenti, assumendosi l’onere di disporre le decisioni necessarie e di impegnare le spese e stipulare i contratti.

La domanda, allora, è: cosa sarebbe la struttura “proponente”? Proponente cosa e a chi? Ancora una volta, nonostante il Governo sia composto da “tecnici”, non si può non rilevare l’assoluta mancanza di tecnicismo nella stesura delle leggi. La struttura che interessa è quella “responsabile”, che non propone, ma dispone.

Oggetto del bando. In questo caso, la norma è chiara. Ma sorge un dubbio atroce: il legislatore è al corrente dell’esistenza e della vigenza del d.lgs 165/2006, cioè del codice dei contratti?

L’articolo 66 del codice è integralmente dedicato all’adempimento della pubblicità dei bandi, prescrivendo che:

a)      sia inviato in modalità telematica alla Commissione europea (se sopra soglia);

b)      sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici,

c)      sia pubblicato sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

d)      sia pubblicato, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.

Oggettivamente, come pubblicizzazione del bando e come quantità di adempimenti non sembrava proprio poco.

Altrettanto oggettivamente, non pare affatto che l’ulteriore forma di pubblicità escogitata dalla legge “anticorruzione” aggiunga nulla alla trasparenza già prrevista abbondantemente da altre norme.

Avrebbe avuto tutto un senso maggiore se il legislatore avesse stabilito un sistema di riordino del “profilo di committente”, disponendo che esso coincida con la tabella dati prevista dall’articolo 18 della legge 134/2012. Sarebbe stato troppo semplice…

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. A parte il fatto che le pubbliche amministrazioni appaltanti possono avvalersi della procedura aperta, nella quale non si invita proprio nessuno, in quanto le aziende presentano liberamente le proprie offerte (anche in questo caso la norma è atecnica: da intendere, probabilmente come elenco delle partecipanti alla procedura), anche in questo caso la normativa vigente prevede già da tempo questo adempimento.

Si tratta dell’articolo 65 del codice dei contratti, che impone la pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, che contiene per altro molte più informazioni[1] di quelle sommariamente previste dalla legge anticorruzione.

Aggiudicatario. Vale quanto rilevato nel precedente paragrafo.

Importo di aggiudicazione. Come sopra.

Tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura. Sono contenuti del bando di gara, che il legislatore ritiene, tuttavia, necessario ri-pubblicizzare in questo nuovo adempimento.

Concludere che si tratta in modo palmare di un modo solo burocratico di intendere la trasparenza e la lotta alla corruzione appare piuttosto inevitabile.

Non c’è peggior segnale dell’inefficienza di un sistema ordinamentale, di quando le leggi in modo confuso, arruffato ed alluvionale continuano a ripetere le stesse cose, sia pure in modo sempre simile, mai uguale, e tale da non consentire mai il coordinamento ed il riordino.

Giustiniano non è stato un grande legislatore perché ha inteso innovare l’ordinamento, aggiungendo nuove norme, ma perché ha razionalizzato quello esistente, sfrondandolo.

Naturalmente, non manca, come ormai ogni norma che impone singoli e specifici adempimenti di dettaglio, la previsione secondo cui “La mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, ed è comunque valutata ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Eventuali ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio”. Tutte norme che spostano l’attenzione dai risultati dell’azione, al semplice rispetto dell’adempimento procedurale. E San Burocrate ringrazia per la devozione che gli riserva il legislatore.

L.O.



[1] 1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di

un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura.

3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.

Appalti pubblici di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero di

riferimento della nomenclatura.

Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della

nomenclatura; quantità di servizi oggetto della commessa.

4. Data di aggiudicazione dell'appalto.

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.

6. Numero di offerte ricevute.

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima

prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.

10.Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.

11.Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate

nell'allegato X.

12.Data d'invio del presente avviso.

13.Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione.

Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di

telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali

informazioni.

2 commenti:

  1. La pubblicità dell'art. 18 mi sembra che sia doppione dell' albo dei beneficiari e della pubblicazione prevista per la liquidazione degli incarichi esterni: san burocrate sarà soddisfatto se si fa unica tabella?

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  2. Penso di sì. Ma resta, poi, l'albo pretorio on line e i mille altri adempimenti...

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