domenica 31 marzo 2013

#trasparenza Partecipazione a pianificazione territoriale e alla realizzazione di opere pubbliche


Il decreto-trasparenza punta a rendere più “democratica” la partecipazione alle decisioni strategiche delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, alle spese di investimento, visto l’alto grado di incidenza sull’indebitamento, sull’economia, sull’ambiente. Per questa ragione si prevede una pubblicità allargata, finalizzata alla conoscenza preventiva delle pianificazioni ed alla valutazione successiva, allo scopo ulteriore di rendere difficili gestioni scorrette o inutilmente dispendiose.

Art 38 Pubblicità de i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.

Il comma 1 appare impreciso. Sembra evidente che le pubblicazioni previste non possano genericamente essere inserite nel sito istituzionale, ma vadano riportate nella sezione “Amministrazione trasparente”, anche per poter essere semplicemente reperibili.

I dati da pubblicare sono molteplici:

a)                  i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione; si tratta, dunque, del programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’articolo 128 del d.lgs 163/2006, il cui comma 2 prevede già, in ogni caso, che “Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante”. Ancora una volta, il decreto-trasparenza implica pubblicazioni ulteriori e diverse da quelle già esistenti, senza averne previsto la razionalizzazione;

b)                 le linee guida per la valutazione degli investimenti; accanto alla programmazione, dunque, occorre evidenziare i criteri sulla base dei quali controllare indicatori di utilità degli investimenti, come sostenibilità dell’eventuale debito contratto, effettivo impatto sulla popolazione, corrispondenza tra costi preventivati e quelli effettivamente affrontati, conseguenze sul territorio. In effetti, si tratta di elementi in gran parte esistenti nella progettazione preliminare;

c)                  le relazioni annuali; si tratta di report annuali sulle opere pubbliche. Un adempimento in più per gli uffici e le amministrazioni;

d)                 ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; i referti ufficiali sull’andamento delle opere ed il rispetto degli indicatori di valutazioni debbono ovviamente essere disponibili come consuntivo finale;

e)                  le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1[1] della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi; in questo caso, si tratta di caricare sul sito i referti.

Il comma 2 dell’articolo in commento conferma che gli oneri di pubblicità previsti si aggiungono a quelli esistenti, in quanto esplicita che restano fermi gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del d.lgs 163/2006.

In più, impone alle amministrazioni di pubblicare anche le informazioni relative a:

a)                  tempi; occorre, pertanto, evidenziare il cronoprogramma (del resto obbligatorio), con la specificazione del rispetto della tempistica;

b)                 ai costi unitari; il riferimento sarà al computo metrico estimativo ed all’elenco dei prezzi, nonché ad eventuali varianti;

c)                  agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate.

Si rimette all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il compito di formulare uno schema tipo per la pubblicazione delle informazioni previste. L’Authority, raccoglierà e pubblicherà i dati nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne la comparazione.

Esigenze di trasparenza non dissimili sono quelle alle quali intende fare fronte l’articolo 39.

Art.39 Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

a)         gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonchè le loro varianti;

b)         per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all’approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominate vigente nonchè delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generate vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del Comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma I, lettera a) 6 condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

La pubblicizzazione della pianificazione urbanistica ha una lunga tradizione, anzi rappresenta un ambito nel quale la trasparenza ha sempre operato, allo scopo di permettere alla popolazione amministrata di conoscere anticipatamente le decisioni sull’assetto del territorio e di presentare osservazioni migliorative.

Per rispondere ai vari fini di trasparenza e partecipazione, previsti dalla normativa statale e regionale, il comma 1 dispone le seguenti pubblicazioni:

1)      gli atti di governo del territorio, tra i quali, a titolo esemplificativo:

  1. piani territoriali, quelli che riguardano proprio l’assetto del territorio;
  2. piani di coordinamento, come quelli delle province, che riguardano generalmente ambiti sovracomunali e tengono conto dei servizi, anche a rete;
  3. piani paesistici, relativi a vincoli e sistemi di tutela del verde e dei beni ambientali;
  4. strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonchè le loro varianti: il cuore dell’evoluzione del territorio e dell’attività edilizia, oggetto specifico di sistemi di partecipazione dei cittadini.

Per ciascuno degli atti visti sopra, al fine di garantire la più ampia chiarezza e conoscibilità delle decisione, occorre pubblicare gli schemi di provvedimento “tempestivamente”, cioè prima che siano portati all’approvazione. In ogni caso, successivamente occorre pubblicare anche le delibere di adozione o approvazione (ma questo, dati i contenuti dell’articolo 23 del decreto trasparenza non appariva dubbio) e anche i relativi allegati tecnici. Proprio questo ultimo elemento costituisce il problema principale, in quanto è molto difficile renderli in formato immagine aperto e utilizzabile da tutti. Il formato .pdf non è sempre adatto alla visualizzazione di complessi allegati tecnici urbanistici.

L’articolo 40 del decreto-trasparenza conferma e rafforza le norme in tema di pubblicità ed accesso alle informazioni concernenti l’ambiente, da sempre particolarmente tutelate anche oltre i limiti ordinari della legge 241/1990.

Art.40 Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge del 16 marzo 2001, 108, nonchè dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.

2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005 pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195 che detengono ai fini delle proprie attivi istituzionali, nonchè le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta "Informazioni ambientali".

3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195.

4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11 sopra richiamato, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente codice.

In primo luogo, ovviamente si conferma la particolare tutela alla trasparenza apprestata dall’articolo 3-sexies del d.lgs 152/2006: “In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale”. Allo stesso modo, è richiamata la normativa speciale di cui al d.lgs 195/2005 e alla legge 108/2001.

Le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico sono chiamate a pubblicare sui propri siti le informazioni ambientali previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del d.lgs 195/2005, e cioè qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'àmbito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)

Inoltre, dette amministrazioni debbono pubblicare le relazioni previste dall'articolo 10[2] del medesimo decreto legislativo.

Non rinunciando ad abbandonare la tendenza alla normazione di minuto dettaglio burocratico, l’articolo in commento impone di pubblicare le informazioni ambientali in un'apposita sezione dei siti istituzionali, da denominare "Informazioni ambientali". Inutile sottolineare l’opportunità di realizzare detta sezione come una sotto-sezione de “Amministrazione trasparente”, anche per non disperdere eccessivamente le informazioni all’interno del sito.

Il comma 3, confermando il carattere prevalentemente ricognitivo della norma in commento, fa salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali stabilito dall’articolo 5[3] del d.lgs 195/2005. Resta la perplessità del conflitto tra norme che limitano l’accesso e, dunque, in parte, la trasparenza, ed il potenziamento della conoscibilità delle informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche, posto dal decreto-trasparenza.

Anche perché, il comma 4 dell’articolo 40 del decreto chiarisce che l’attuazione degli obblighi di trasparenza da esso fissato non va subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del d.lgs 195/2005, che subordina a tali accordi la fissazione dei livelli minimi omogenei di informazione al pubblico in applicazione dell'articolo 5, comma 4, in coerenza con le norme in materia di protezione di dati personali e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni nel settore pubblico, nonché i criteri di riferimento per l'applicazione dell'articolo 5.

Restano comunque operativi accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del decreto-trasparenza. Occorrerà, dunque, un lavoro di approfondita analisi dei testi degli accordi.

Le amministrazioni potranno comunque stipulare accordi ai sensi del medesimo articolo 11 sopra richiamato, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente codice.

 

 



[1] Se ne riporta il testo:

1. Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici.

 

1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'àmbito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.

[2] Se ne riporta il testo:

10. Relazioni.

1. A decorrere dall'anno 2005 e fino all'anno 2008, entro il 30 dicembre di ogni anno, l'autorità pubblica trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio i dati degli archivi automatizzati previsti agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, relativi alle richieste d'accesso all'informazione ambientale, nonché una relazione sugli adempimenti posti in essere in applicazione del presente decreto.

2. Entro il 14 febbraio 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elabora, sulla base delle informazioni di cui al comma 1 e secondo le modalità definite a livello comunitario, una relazione sulla attuazione del presente decreto.

3. Entro il 14 agosto 2009 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette la relazione di cui al comma 1 alla Commissione europea. Detta relazione è, altresì, presentata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio al Parlamento e resa accessibile al pubblico.

4. La relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, è pubblicata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con modalità atte a garantire l'effettiva disponibilità al pubblico.

[3] 5. Casi di esclusione del diritto di accesso.

 

1. L'accesso all'informazione ambientale è negato nel caso in cui:

 

a) l'informazione richiesta non è detenuta dall'autorità pubblica alla quale è rivolta la richiesta di accesso. In tale caso l'autorità pubblica, se conosce quale autorità detiene l'informazione, trasmette rapidamente la richiesta a quest'ultima e ne informa il richiedente ovvero comunica allo stesso quale sia l'autorità pubblica dalla quale è possibile ottenere l'informazione richiesta;

 

b) la richiesta è manifestamente irragionevole avuto riguardo alle finalità di cui all'articolo 1;

 

c) la richiesta è espressa in termini eccessivamente generici;

 

d) la richiesta concerne materiali, documenti o dati incompleti o in corso di completamento. In tale caso, l'autorità pubblica informa il richiedente circa l'autorità che prepara il materiale e la data approssimativa entro la quale detto materiale sarà disponibile;

 

e) la richiesta riguarda comunicazioni interne, tenuto, in ogni caso, conto dell'interesse pubblico tutelato dal diritto di accesso.

 

2. L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

a) alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;

b) alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

c) allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l'autorità pubblica di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;

d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

e) ai diritti di proprietà intellettuale;

f) alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

g) agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

h) alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

3. L'autorità pubblica applica le disposizioni dei commi 1 e 2 in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l'autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.

6. Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, l'autorità pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, entro i termini previsti all'articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all'articolo 7.

1 commento:

  1. Ho semplicemente aggiunto il tuo feed all'RSS Reader... continuo a seguirvi, Grazie!

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