venerdì 7 giugno 2013

#Trasparenza: il #FOIA “de noantri”

 

L’Italia è Italia e non è in Paese anglosassone. Il Freedom Of Information Act (FOIA) non è roba per italiani.

La deliberazione 26/2013 dell’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici, ma l’intero d.lgs 33/2013 e la legge 190/2012 lo confermano.

La normativa italiana è un’elencazione maniacale, pignola e in alcune parti ridicola (l’articolo 23, comma 2, del d.lgs 3/2013 che propugna la possibilità della compilazione automatica della scheda di sunto dei provvedimenti è davvero comico, ma patetico…) di oneri di pubblicazione, che finiranno per rendere una disciplina finalizzata alla trasparenza un’accozzaglia di oneri burocratici, ingestibili, costosi, sì da condurre ad una fine ingloriosa del sistema così borbonicamente congegnato.

La normativa anglosassone, che – come sempre – cerchiamo di scimmiottare malamente, appunto i FOIA è tutt’altro. Nello spirito anglosassone, essa è di una semplicità disarmante: il FOIA si limita a fissare semplicemente il diritto di ogni cittadino di accedere liberamente a tutte le categorie di informazioni e documenti prodotti dalle agenzie governative, che siano inclusi in elenchi e caratterizzati dalla libera accessibilità.

Il diritto alla conoscenza delle decisioni delle amministrazioni, dunque, si esercita molto semplicemente con domande di accesso agli archivi, cui corrisponde un vero e proprio diritto alla conoscenza, molto ma molto più ampio del diritto di accesso previsto dalla legge 241/1990, legato all’interesse del richiedente a partecipare al procedimento amministrativo con piena garanzia del contradditorio.

Dunque, il vero FOIA non prevede per nulla la asfissiante elencazione di dati, tracciati record, elenchi, schede, regole tecniche di pubblicazione sciorinate in modo totalmente burocratico e cieco dal legislatore italiano.

Certo, anche il sistema del FOIA negli Usa prevede che alcune informazioni debbano essere pubblicate, prima ancora che il cittadino formuli richieste di accesso. Le organizzazioni governative debbono essere dotate di un Government Information Locator Service (GILS): un elenco on-line automatizzato che contiene schede riassuntive di informazioni accessibili da parte del pubblico direttamente dal web (E-FOIA). In generale debbono essere disponibili on line informazioni di carattere generale: come è organizzato l’ente, le “pagine bianche” degli uffici (indirizzi e contatti telefonici e telematici), rendiconti sulle metodologie seguite per le attività, regole procedurali, metodi di lavoro, programmi politici, manuali per l’utenza; poi spesso si riscontra un indice dei documenti già rilasciati che si presume possano essere nuovamente richiesti; del resto, documenti non liberamente accessibili, se oggetto di richieste frequenti, dovranno essere poi inseriti nel GILS.

Non risultano esservi i vincoli, le gabbie, gli eccessi di dettaglio su cosa, come, dove, quando pubblicare. Ciò che conta è che il dato sia qualificato come accessibile e che si fondi il diritto di conoscerlo. Le modalità di pubblicazione on line privilegiano la disponibilità del documento, rispetto alla previsione di tracciati record di formato xml, come insistentemente e stancamente previsto dal d.lgs 33/2013.

In particolare, la pubblicità dei dati riguardanti gli appalti pubblici, richiesta dagli articoli 1, comma 32, della legge 190/2012 e dagli articoli 23, comma 1, lettera b) e 37 del d.lgs 33/2013 è proprio simbolo della ridondanza, della poca chiarezza di idee, della velleitarietà del legislatore italiano. Non c’è un dato, uno solo, che non sia già da rendere pubblico, e meglio, in base a quanto disciplina il d.lgs 163/2006, tra quelli previsti dalla norma, che, dunque, genera duplicazioni e lavoro “amanuense” di utilità pari a zero, di spreco di energie pari a infinito, di similare al FOIA nulla.

La deliberazione 26/2013 dell’Authority non può che risentire della lunghezza d’onda imposta dal nostro legislatore. Arricchisce il tracciato record col Cig, che ha almeno il pregio di rendere rintracciabile la procedura di gara con un codice univoco. Indica alle amministrazioni come concretamente pubblicare, cerca di semplificare gli adempimenti delle comunicazioni periodiche, consiglia – condivisibilmente – di pubblicare anche i dati della determinazione a contrattare, vista la rilevanza della motivazione del sistema di gara da scegliere.

Ma, sarebbe bastato affermare, da parte del legislatore, che tutti questi dati e documenti, comunque pubblici, si sarebbero dovuti pubblicare – come molte amministrazioni per altro fanno – in una specifica sezione “appalti”. Senza indulgere nelle inutili duplicazioni di lavoro.

Ma così è l’Italia. Da niente trasparenza, allo scimmiottamento degli Usa, all’accesso di trasparenza, anzi, al solito, vieto, vetero, burocratico, borbonico, bizantino, stantio, polveroso, abuso di normazione.

L.O.

 

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