sabato 6 luglio 2013

Gli indirizzi gestionali non coprono la responsabilità erariale #comuni #appalti #spoilsystem

 La sentenza della Corte dei conti, sezione giurisdizionale della regione Toscana, 17 giugno 2013, n. 206 rappresenta perfettamente l’effetto perverso e delle “delibere di indirizzo” espresse dagli organi di governo, intese come “copertura” alle decisioni gestionali. Nella maggior parte dei casi, tali delibere risultano illegittime per violazione di competenza, ma, quel che è più grave, causative di danno erariale, che la dirigenza ritiene di non commettere in quanto pensano di attuare una scelta discrezionale politica, che ne coprirebbe la responsabilità.


Invece, la sentenza ha finito per condannare tutti i componenti del consiglio comunale, il sindaco, l’assessore ai lavori pubblici, il segretario comunale e il dirigente che ha proposto una deliberazione di riconoscimento di un debito fuori bilancio assolutamente non riconoscibile: infatti, sono stati pagati oltre 60.000 euro per la pretesa di una ditta appaltatrice al pagamento di somme nemmeno iscritte come riserva negli atti contabili; tale pretesa era, dunque, giuridicamente del tutto inesistente o, comunque, non accoglibile.

Risulta dall’esposizione in fatto della sentenza che il Procuratore contabili avesse appurato il fatto probabilmente scatenante della vicenda: l’assessore competente “aveva manifestato alla suddetta società la disponibilità dell’Amministrazione comunale al pagamento di quanto richiesto”.

La “disponibilità a” o “l’impegno preso” da parte dei titolari di cariche politiche, negli enti locali ma non solo, è troppo frequentemente all’origine di mala gestione. Non necessariamente perché le decisioni di tali soggetti siano inficiate da corruzione, ma per la semplice ragione che si tratta di iniziative mosse non da ratio tecnico-amministrativa, ma da ragioni “politiche”, spesso ritenute completamente svincolate da regole e vincoli operativi. E, troppo spesso, impegni assunti anche in palese violazione di detti vincoli, scatenano procedure anomale, volte a creare ex post una loro legittimità, carente, però a monte.

Chiave di volta, il famigerato articolo 194 del d.lgs 267/2000, che consente il riconoscimento di debiti fuori bilancio, norma troppe volte considerata come taumaturgica, in grado di sanare qualsiasi spesa anche irritualmente disposta o sostenuta, sebbene, invece, tale riconoscimento sia possibile solo nel rispetto di rigorosissimi presupposti e tassativi casi.

Nel caso di specie, la mancata iscrizione del credito vantato dall’appaltatore tra le riserve aveva generato l’irrimediabile decadenza dalla possibilità di pretendere dal comune interessato il pagamento dei lavori compiuti extra contratto.

Ma, una delibera “di indirizzo” del consiglio ha dato “mandato” agli organi tecnici dell’ente di costruire un iter del tutto anomalo, extra ordinem e contra legem, per costruire a valle le ragioni per l’ammissibilità al riconoscimento del debito, effettivamente poi riconosciuto con delibera, ed il successivo pagamento.

Il consiglio comunale ha agito probabilmente nell’intento di “coprire” così l’iniziativa illegittima dell’assessore; a loro volta, segretario comunale, dirigente dei lavori pubblici ed apparato hanno portato in porto la proposta di deliberazione di riconoscimento del debito, forti, presumevano, della copertura dell’indirizzo politico espresso dal consiglio e dall’assessore. Risultato: accertamento del danno erariale e condanna per tutti.

La delibera “di indirizzo” consiliare altro non è stato se non un atto (anch’esso illegittimo per incompetenza) di invadenza della sfera degli organi tecnici, i quali non avevano altra alternativa se non evidenziare l’impossibilità assoluta di riconoscere alcunché all’appaltatore, nonostante tutte le assicurazioni fornite dall’assessore.

Gli organi tecnici hanno accettato tale invadenza, sottomettendosi ad un’evidente lesione alla propria competenza e professionalità, costruendo dal nulla un apparato decisionale, sul quale hanno anche espresso pareri favorevoli (i dirigenti tecnici) o hanno omesso di evidenziarne i vizi (il segretario comunale), cooperando con i soggetti politici ad una spesa indebita.

Le delibere di indirizzo sono quanto di più pericoloso e illegittimo possa essere prodotto nelle amministrazioni locali, quando, come nel caso emblematico esaminato dalla sentenza, dissimulino decisioni tecniche a copertura di mala gestio.

La vicenda, tuttavia, appare paradigmatica anche di un altro aspetto: l’interesse “morboso” dei sindaci e, comunque, degli organi politici a “nominare” o “incaricare” dirigenti ed apparato. E’ evidente che disegni amministrativi come quelli stigmatizzati dalla sentenza possono compiersi solo laddove esista un rapporto forte di cointeressenza tra politica e dirigenza, scaturente dalla forte dipendenza della seconda dalla prima per effetto dello spoil system. Che, per queste ragioni, si conferma una delle maggiori fonti e cause del malgoverno e degli sprechi.

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